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marco cotti
24-10-09, 16: 18
La parola agli Avvocati

Animali in condominio, una convivenza a volte difficile.
È vero, non sempre la presenza degli animali è gradita da tutti gli abitanti di un edificio e spesso è causa di discussioni, anche di litigi. Ma cosa dice la legge?
Vediamolo.
E cominciamo con il dire che tenere un animale nel proprio appartamento costituisce, per la giurisprudenza, una facoltà di godimento del proprietario dell'appartamento stesso.
In sostanza, all'interno della propria proprietà esclusiva, vale dire della propria unità immobiliare, il proprietario ,può fare quel che vuole.
Anche quindi tenere un animale domestico. Peraltro, va aggiunto che la legge, precisamente la 1. 281/1991, stabilisce espressamente che lo "Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente" : Anche il codice penale punisce chi maltratti gli animali o li detenga in condizioni non compatibili con la loro natura. E, si può aggiungere, è oggi diffusa l'opinione che considera un vero e proprio diritto della persona tenere con sé animali, perché anche in tal modo si manifesta la personalità del soggetto, tutelata dalla medesirria Costituzione.
Però ci sono dei limiti. In primo luogo posti dal regolamento di condominio.
Che può vietare la detenzione di animali domestici. Però attenzione: un siffatto divieto - cioè il divieto assoluto di detenere animali nelle proprietà esclusive - può essere posto soltanto da un regolamento contrattuale, vale a dire da un regolamento precostituito dal venditore dell'edificio e successivamente approvato da ogni condominio con la sottoscrizione del rogito di acquisto della sua proprietà esclusiva, perché espressamente richiamato nel rogito stesso.
L'atto di vendita, cioè, deve contenere il richiamo espresso al regolamento di condominio: in tal modo, con la sottoscrizione dell'atto di vendita, il condominio accetta anche il regolamento di condominio. Quindi, se il regolamento è di natura contrattuale un eventuale divieto assoluto di detenere animali domestici potrebbe essere valido. Allo stesso modo, potrebbe essere valido detto divieto se contenuto in un regolamento o anche in un accordo che sia stato sottoscritto da tutti i condomini, nessuno escluso.
La ragione di tale validità risiede nel fatto che i divieti incidenti sul diritto di proprietà esclusiva sono validi e leciti solo se accettati anche dallo stesso soggetto su cui incidono e da tutti gli altri.
Infatti, se si è detto in precedenza che detenere un animale domestico nell'appartamento costituisce una facoltà di godimento dell'immobile e rientra nelle facoltà in cui si sostanzia il diritto di proprietà, ne consegue che il divieto di detenere un animale comprime tale facoltà di godimento e pertanto incide negativamente sul diritto di proprietà, appunto limitandolo. E allora una simile compressione è legittima solo se è il diretto interessato, ossia la `vittima' di tale pregiudizio, l'ha accettata.
Ciò significa però che un analogo divieto assoluto di detenere animali nella propria abitazione non è valido se è contenuto in un regolamento assembleare, cioè nel regolamento che non è richiamato nell'atto di vendita delle singole unità immobiliari ma è stato approvato dall'assemblea condominiale pur con le maggioranze previste dall'art. 1136 comma 2 cc. Perché l'assemblea condominiale non ha il potere di incidere negativamente sul diritto di proprietà del singolo condomino. Perciò, a fronte di un divieto assoluto di detenere animali negli appartamenti stabilito in un regolamento assembleare, si può ritenere che tale divieto non sia valido.
Può accadere poi che il regolamento preveda il divieto di tenere animali che rechino molestie o disturbo. Qui c'è quindi un requisito in più: la molestia o il disturbo dell'animale. Non si vieta pertanto in assoluto di tenere un animale nell'unità immobiliare di ciascun condomino, ma si vietano gli animali che molestano e disturbano.
Perciò se anche tale divieto fosse contenuto in un regolamento contrattuale o in un regolamento sottoscritto da tutti, non potrebbe vietarsi ad un condomino di tenere nel suo appartamento un animale che non reca molestia o disturbo alcuno. Il divieto sarebbe valido, perché contenuto in regolamento contrattuale o comunque sottoscritto da tutti, però in questo caso, non recando alcun disturbo l'animale, si sarebbe al di fuori di tale divieto e quindi la detenzione della bestia è lecita.
Attenzione però che anche in assenza di qualsivoglia disposizione del regolamento condominiale, vi sono limiti posti dalla legge.
In primo luogo dall'art. 844 del codice civile, che vieta le immissioni anche rumorose che superano la normale tollerabilità. Quindi anche il rumore prodotto da un animale, come può essere l'abbaiare di un cane, se supera la normale tollerabilità è vietato. ll limite della normale tollerabilità è qualcosa che viene accertato dal giudice caso per caso, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti nella specifica ipotesi. E se il limite della tollerabilità è superato, può ordinare la cessazione del rumore e anche disporre l'allontanamento dell'animale dall'appartamento. Ciò significa che chi detiene un animale deve attivarsi in ogni caso affinché l'animale medesimo non faccia un rumore eccessivo e che supera detto limite di tollerabilità. È interessante al riguardo una recente sentenza della Suprema Corte, la quale ha dichiarato che la presenza di un cane all'interno di una struttura condominiale "non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, sicché i proprietari dell'animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale stesso, soprattutto nelle ore notturne': E aggiunge che "occorre però tenere presente che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte dell'animale possono e devono essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile" : Poi a vietare il disturbo anche degli animali, vi è pure l'art. 659 del codice penale che punisce, considerandolo reato, la condotta di chi, "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici':
Ma perché sussista tale reato è necessario, secondo la giurisprudenza, che il rumore dell'animale superi la normale tollerabilità e altresì che detto rumore sia percepibile da un numero illimitato di persone. Invero, il bene che protegge la norma è la quiete pubblica, per cui viene punito solo ciò che danneggia la collettività, ossia un numero indeterminato di persone, anche se solo potenzialmente e non effettivamente.
• Qui abbiamo parlato di animali domestici.
Altri divieti possono derivare dalla legge in presenza di particolari specie di animali, la cui detenzione può essere vietata.
Inoltre, altri divieti possono sussistere ove gli animali siano tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, potendo in tal caso incorrere il proprietario nel reato di maltrattamento di animali, o per il modo o il numero di bestie tenute siano gravemente minate l'igiene e la salute pubblica.

A cura dell'Avv. Monica Bombelli
e dell'Avv. Matteo Lato

fabrizio moretti
25-10-09, 12: 06
Semplice ed esaustiva, grazie!

Fabrizio

Pierluigi d'Amore
25-10-09, 15: 35
Grazie Marco,veramente molto utile!!!+++[[[ ((/((/

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