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Daner
29-06-10, 19: 44
Salve ragazzi,
da lunedi sono in possesso di una coppia di Taranta. Ma mi è stato detto che devo fare la denuncia dichiarativa di nascita in cattività. è vero?
Cosa dovrei fare?

marco cotti
30-06-10, 08: 34
Ciao Daner
hai già il Registro CITES?
se è la prima volta con psittacidi soggetti a normativa, devi richiedere il Registro all'Ufficio Del Corpo Forestale dell Stato della tua Regione o Provincia

aspettiamo tue notizie

ciao

Daner
30-06-10, 14: 08
Ciao Marco,
il registro l'ho già...
Io credevo di muovermi come con i fischer, ovvero gli annoto sul registro di carico e faccio la dichiarazione di nascita entro 15 gg...
ma non sapevo e non ho mai sentito dire che per i taranta ci vuole la denuncia dichiarativa di nascita in cattività...
come devo comportarmi?

alberto canova
30-06-10, 21: 43
Devi annotarli sul registro di carico e se/quando ti nascono dei pulcini, devi fare la denuncia al C.F.d S.di nascita in cattività. Io almeno faccio così..spero di esserti stato di aiuto.
Ciao

PierpaoloPalozzo
01-07-10, 11: 52
Ciao Marco,
il registro l'ho già...
Io credevo di muovermi come con i fischer, ovvero gli annoto sul registro di carico e faccio la dichiarazione di nascita entro 15 gg...
ma non sapevo e non ho mai sentito dire che per i taranta ci vuole la denuncia dichiarativa di nascita in cattività...
come devo comportarmi?

i fischer non necessitano di denuncia dichiarativa trattandosi di specie comune, i taranta invece vanno dichiarati.
Generalmente è il CFS che invia il modulo per la denuncia dichiarativa, altrimenti se hai problemi a reperirlo te lo invio io.

Roberto Condorelli
01-07-10, 12: 26
Cari amici,

che confusione.

In pochi post ci sono una serie di inesattezze che, dopo averne parlato così a lungo ed essendo questo forum frequentatissimo e popolato di veri esperti, mi lascia veramente perplesso.

Provo a dare un piccolo contributo:

1) La detenzione dell'Agapornis taranta, o di qualunque altro animale in CITES, non impone il Registro, salvo che si voglia procedere a cedere a scopo di lucro. Se si regalano i soggetti, non serve il Registro. Se non si regala nulla, ma nemmeno si vende o scambia, non serve il Registro.

2) La denuncia di nascita va fatta entro dieci giorni, e non quindici.

3) I Fischer e i Taranta sono soggetti alla stessa normativa. Per entrambi occorre, in caso di riproduzione in cattività, la denuncia di nascita al CFS-Servizio Cites

4) Non esiste alcun modulo di denuncia "obbligatorio". E' sufficiente una qualunque dichiarazione che contenga i dati indicati dalla L. 150/92 e successive modifiche.

Ragazzi, fermo restando che tutti possono sbagliare, ovviamente me compreso, suggerirei un po' più di cautela quando si forniscono informazioni a chi si accosta a queste materie, per evitare di alimentare il polverone.

Scusatemi.

Ciao

francapaola
01-07-10, 12: 40
i fischer non necessitano di denuncia dichiarativa trattandosi di specie comune, i taranta invece vanno dichiarati.
Generalmente è il CFS che invia il modulo per la denuncia dichiarativa, altrimenti se hai problemi a reperirlo te lo invio io.

Vorrei chiarire quanto segue, perchè si sta parlando di due cose ben distinte:

Denuncia di nascita va fatta entro 10 giorni dalla nascita dei soggetti in all.B ( anche per Fisher e Personata)

Denuncia Dichiarativa di Nascita in Cattività è un modulo rilasciato dal CFS con il quale si comunicano le specie che si hanno in allevamento in riproduzione e, va aggiornato ogni qualvolta cambiano "le specie" e non il numero delle coppie allevate, in questa denuncia non occorre segnalare gli Agapornis Fisher e Personata in quanto trattasi di specie comune ma, si possono anche includere senza incorrere in alcun errore.

Franca

Daner
01-07-10, 14: 15
ok.. ora ho le idee più chiare... sinceramente quando mi hanno detto di fare questa denuncia mi era preso male, ho pensato, bada in che casino ti sei messo... invece ora posso tirare un sospiro di sollievo..
un ultima domanda, entro quanto va fatta la denuncia dichiarativa di nascita in cattività?
grazie a tutti per l aiuto!!

Roberto Condorelli
01-07-10, 15: 22
Vorrei chiarire quanto segue, perchè si sta parlando di due cose ben distinte:

Denuncia di nascita va fatta entro 10 giorni dalla nascita dei soggetti in all.B ( anche per Fisher e Personata)

Denuncia Dichiarativa di Nascita in Cattività è un modulo rilasciato dal CFS con il quale si comunicano le specie che si hanno in allevamento in riproduzione e, va aggiornato ogni qualvolta cambiano "le specie" e non il numero delle coppie allevate, in questa denuncia non occorre segnalare gli Agapornis Fisher e Personata in quanto trattasi di specie comune ma, si possono anche includere senza incorrere in alcun errore.

Franca

Chiariamo anche questo punto.

Cercherò di farla semplice.

NON ESISTE ALCUN OBBLIGO, PER ALCUN TIPO DI ALLEVAMENTO, E TANTO MENO IN CASO DI SINGOLO ESEMPLARE, DI PRESENTARE "DENUNCIA DICHIARATIVA DI NASCITA IN CATTIVITA'".

Questo vale per qualunque animale, in qualunque allegato, dal rinoceronte all'ara macao.

Tale denuncia, che d'ora in poi chiamerò per semplicità DDNC (ed ha fatto bene Franca a distinguerla dalla denuncia di nascita entro i 10 giorni che è imposta dalla L. 150/92 e successive modifiche), è uno strumento che ha due funzioni:

a) consentire alle Autorità un monitoraggio sugli allevamenti (di coloro che intendono commercializzare o spostare animali all'interno dell'Unione)
b) semplificare la vita degli allevatori che intendono commercializzare o spostare animali all'interno dell'Unione, perchè facendo la DDNC non sono tenuti poi a richiedere le speciali autorizzazioni previste dall'art. 9 del Reg. 338/97.

MORALE: Qui stiamo parlando di due mondi diversi, che il Legislatore, e l'Amministrazione, trattano in modo completamente diverso.

Ai privati che non vendono e che allevano in casa, o in giardino, o dove gli pare, e basta, non è richiesta nessuna DDNC e nessun Registro. Ti tieni i tuoi bei pennuti con un documento che attesti il regolare acquisto e denunci le nascite entro dieci giorni. Punto e basta. Ripeto: punto e basta.

Chi vende, o vuole spostare sul territorio UE, o permutare, o locare, o comunque svolgere un'attività lucrativa, seppur estemporanea, dovrà avere il Registro (stiamo ovviamente parlando di animali in CITES) e le relative autorizzazioni (che meriterebbero altro approfondimento, distinguendo fra i vari Allegati).

Se si parla, come in questo caso (kakariki fronte rossa), di quegli uccelli che il Legislatore Comunitario, bontà sua, ha ritenuto di sottoporre alla particolare esenzione dell'anellino, allora non occorre il Registro e non occorrono particolari documenti.

Spero di essere stato chiaro.

Voglio fare un esempio: io posso allevare anche cento Ara Giacinto, senza presentare alcuna denuncia ed avere alcun registro.

L'importante è che:

1) Di ogni pappagallo io sia in grado di dimostrare la legittima provenienza, o con il Certificato o con altri mezzi di adeguato spessore probatorio.
2) Vengano rispettate le norme di altri settori, e mi riferisco in particolare a quello dell'Igiene (di competenza provinciale)

Se poi sono uno sfigato, che con cento Ara non riesco a fare nemmeno un pullo, non devo nemmeno denunciare le nascite, visto che non ci sono

Questo vale se mi tengo i miei pappagalli. Se voglio lucrare, vendendo o altro, si apre quell'altro mondo di cui ho parlato.

Ergo: caro amico, tieniti il tuo pappagallo e stai tranquillo. Preoccupati solo del fatto che non hai un documento che attesti la regolare provenienza. Se non te lo riesci a far consegnare, allora restituisci l'animale.

Ciao

Roberto Condorelli
01-07-10, 15: 35
Precisazione: il riferimento finale al tuo pappagallo era per l'altro utente, dell'altro post (tu hai un taranta, dall'altra parte si parlava di kakariki)

Roberto Condorelli
01-07-10, 16: 13
Salve ragazzi,
da lunedi sono in possesso di una coppia di Taranta. Ma mi è stato detto che devo fare la denuncia dichiarativa di nascita in cattività. è vero?
Cosa dovrei fare?

Visto che nelle spiegazioni che ho dato sopra ho alla fine fatto riferimento all'altro utente (quello del kakariki), ti sono debitore di una risposta.

Te la do così:

L'allevatore coscenzioso e prudente, che vuole rispettare tutte le regole, quando acquista una coppia di bellissimi Agapornis taranta, si comporta così:

1. Conclude il contratto di cessione per iscritto, inserendo tutti i dati dei volatili, ed inserisce il numero della licenza di importazione oppure allega la copia della denuncia di nascita effettuata dall'allevatore che li ha riprodotti

2. Torna a casa con i nuovi amici pennuti e se li gode

3. Se e quando gli nasceranno pulli, farà la denuncia di nascita ex art. 8 bis della L. 150/92

Ha terminato le sue fatiche.

Se vuole vendere qualche soggetto, si fa dare un Registro dal Servizio Cites (è gratis - ma tu lo sai perchè hai scritto che ce l'hai), e registra i movimenti (carico e scarico)

Essendo i Taranta in Allegato B, non ha bisogno di particolari documenti autorizzativi.

Se poi si vuole mettere a fare le cose in grande, e si vuole semplificare la vita, presenta una bella DDNC, così da quel momento tutti i soggetti che gli nasceranno non hanno bisogno di particolare documentazione che ne attesti l'"acquisizione in conformità" ai regolamenti comunitari. Avrà quindi già la prova di legittima provenienza, e comunque non gli serviranno certificati o autorizzazioni a commercializzare, perchè stiamo parlando di Allegato B.

Se poi l'allevatore è veramente scrupoloso, in caso di dubbio chiede sul Forum #°°))

Ciao

Roberto Giani
01-07-10, 16: 29
Chiariamo anche questo punto.

Cercherò di farla semplice.

NON ESISTE ALCUN OBBLIGO, PER ALCUN TIPO DI ALLEVAMENTO, E TANTO MENO IN CASO DI SINGOLO ESEMPLARE, DI PRESENTARE "DENUNCIA DICHIARATIVA DI NASCITA IN CATTIVITA'".

Questo vale per qualunque animale, in qualunque allegato, dal rinoceronte all'ara macao.

Tale denuncia, che d'ora in poi chiamerò per semplicità DDNC (ed ha fatto bene Franca a distinguerla dalla denuncia di nascita entro i 10 giorni che è imposta dalla L. 150/92 e successive modifiche), è uno strumento che ha due funzioni:

a) consentire alle Autorità un monitoraggio sugli allevamenti (di coloro che intendono commercializzare o spostare animali all'interno dell'Unione)
b) semplificare la vita degli allevatori che intendono commercializzare o spostare animali all'interno dell'Unione, perchè facendo la DDNC non sono tenuti poi a richiedere le speciali autorizzazioni previste dall'art. 9 del Reg. 338/97.

MORALE: Qui stiamo parlando di due mondi diversi, che il Legislatore, e l'Amministrazione, trattano in modo completamente diverso.

Ai privati che non vendono e che allevano in casa, o in giardino, o dove gli pare, e basta, non è richiesta nessuna DDNC e nessun Registro. Ti tieni i tuoi bei pennuti con un documento che attesti il regolare acquisto e denunci le nascite entro dieci giorni. Punto e basta. Ripeto: punto e basta.

Chi vende, o vuole spostare sul territorio UE, o permutare, o locare, o comunque svolgere un'attività lucrativa, seppur estemporanea, dovrà avere il Registro (stiamo ovviamente parlando di animali in CITES) e le relative autorizzazioni (che meriterebbero altro approfondimento, distinguendo fra i vari Allegati).

Se si parla, come in questo caso (kakariki fronte rossa), di quegli uccelli che il Legislatore Comunitario, bontà sua, ha ritenuto di sottoporre alla particolare esenzione dell'anellino, allora non occorre il Registro e non occorrono particolari documenti.

Spero di essere stato chiaro.

Voglio fare un esempio: io posso allevare anche cento Ara Giacinto, senza presentare alcuna denuncia ed avere alcun registro.

L'importante è che:

1) Di ogni pappagallo io sia in grado di dimostrare la legittima provenienza, o con il Certificato o con altri mezzi di adeguato spessore probatorio.
2) Vengano rispettate le norme di altri settori, e mi riferisco in particolare a quello dell'Igiene (di competenza provinciale)

Se poi sono uno sfigato, che con cento Ara non riesco a fare nemmeno un pullo, non devo nemmeno denunciare le nascite, visto che non ci sono

Questo vale se mi tengo i miei pappagalli. Se voglio lucrare, vendendo o altro, si apre quell'altro mondo di cui ho parlato.

Ergo: caro amico, tieniti il tuo pappagallo e stai tranquillo. Preoccupati solo del fatto che non hai un documento che attesti la regolare provenienza. Se non te lo riesci a far consegnare, allora restituisci l'animale.

Ciao

Ciao condormannaro,
credo di non aver capito bene la tua risposta.

Che io sappia, dobbiamo comunicare SEMPRE al nostro Ufficio CITES ogni cambiamento di specie che si tiene in allevamento, compilando questo modulo:

DENUNCIA DICHIARATIVA DI NASCITA IN CATTIVITA’
PER SPECIE ANIMALI DELL’ALLEGATO “B”
ai sensi del Regolamento CE 338/97 e successive modifiche

1. Dati Allevatore
a) Nome: …………………………………………………………………………………………………………….
b) Indirizzo Allevatore:……………………………………………………………………………………………...
c) Nome allevamento:……………………………………………………………………………………………...
d) Indirizzo allevamento:…………………………………………………………………………………………...

2. Dati sulle specie



NOME ITALIANO
NOME LATINO
N.RO
MASCHI

N.RO FEMMINE

N.RO
TOTALE

SI RIPRODUCE NEL
MIO ALLEVAMENTO

1 SI  NO 
2 SI  NO 
3 SI  NO 
4 SI  NO 
5 SI  NO 
6 SI  NO 

3. Dichiarazioni Art. 24 Regolamento CE n. 1808/2001 della Commissione
a) I soggetti sono discendenti o derivano da discendenti nati in ambiente controllato e manipolato dall’uomo da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito i gameti in ambiente controllato: SI  NO 
b) La riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell’osservanza della normativa ad essa pertinente alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale. SI  NO 
c) La riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall’ambiente, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova, gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a questi fini:
i. Impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l’entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;
ii. Disporre di animali confiscati in conformità dell’Art. 16, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 338/97;
iii. Essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva.
SI  NO 
d) La riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in ambiente controllato: SI  NO 

4. Dati dell’allevamento
Tipo di allevamento: Commerciale , Amatoriale , Circo/Mostra faunistica viaggiante , Giardino Zoologico/Mostra faunistica permanente , Centro recupero , Altro  specificare ………………………………
Tipo di struttura: Voliere , Gabbie , Recinto , Terrario , Nursery , Altro  ………………………………..
Dimensioni:…………………………………… Tipo di fondo:…………………………………………...…………..
Alimentazione:……………………………………………………………………………………………… ……………
Igiene:…………………………………………………………………………………………………………... …………
Allevamento inserito in programmi di conservazione: SI  NO  se si specificare quali …………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Altre specie della stessa famiglia o ordine presenti nell’allevamento: ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………

NOME E COGNOME: ……………………………………………………………………………………………………

Data: ……………………………….. Firma …………………………………………………………………………..


Mi pare che tu non dica questo nel tuo messaggio o mi sbaglio?

PierpaoloPalozzo
01-07-10, 16: 41
Quoto Roberto,
la saggezza di Condormannaro è fuori discussione ma credo che la mia risposta, seppur sintetica, abbia centrato il problema posto dall'utente...

francapaola
01-07-10, 17: 09
Quoto Roberto e Pierpaolo.

Con il mio post ho voluto specificare la differenza fra le due denunce poichè mi sembra che a molti non è chiara (escluso voi due naturalmente).
Al mio Ufficio Cites di appartenenza quando mi hanno rilasciato il Registro di detenzione,mi chiesero di compilare "subito" la Denuncia Dichiarativa di Nascita in Cattività e di aggiornarla qualora ci fossero stati cambiamenti nelle specie allevate.

Franca

Roberto Condorelli
01-07-10, 17: 11
Roberto, Pierpaolo,

le cose sono più semplici di quanto spesso si pensi.

Non è prevista alcuna "Denuncia dichiarativa di nascita in cattività" per attività che non siano commerciali.

Leggete con attenzione la circolare e, soprattutto, il documento che segue a cura delle Autorità del settore. Tale documento, seppur datato (è del 2002, quindi precedente al Reg.865/06) è ancor oggi, con qualche piccolo aggiustamento, assolutamente attuale.

Se avete dubbi interpretativi, chiedete pure.

Il documento è qui:

http://www.anesv.it/pdf/CITES-circ38.pdf

Ovviamente non entro nemmeno nel merito della forza "vincolante" delle circolari, che è da ritenersi piuttosto contenuta, non avendo esse autonoma forza precettiva ma, semmai, valore a livello interpretativo e ad altri fini.

A presto

Roberto Condorelli
01-07-10, 17: 13
Quoto Roberto e Pierpaolo.

Con il mio post ho voluto specificare la differenza fra le due denunce poichè mi sembra che a molti non è chiara (escluso voi due naturalmente).
Al mio Ufficio Cites di appartenenza quando mi hanno rilasciato il Registro di detenzione,mi chiesero di compilare "subito" la Denuncia Dichiarativa di Nascita in Cattività e di aggiornarla qualora ci fossero stati cambiamenti nelle specie allevate.

Franca

All'Ufficio ti hanno dato un buon consiglio: se hai chiesto il Registro, allora vuol dire che vuoi commerciare. Se vuoi commerciare, può essere una buona idea fare la DDNC, perchè ti semplifica la vita, soprattutto per esemplari in Allegato A.

Ti hanno dato un buon consiglio, non un ordine: non è infatti obbligatorio.

Ciao

PierpaoloPalozzo
01-07-10, 17: 20
all'inizio della pag.2 la CIRCOLARE CITES nr. 38/2002 riporta:

la denuncia di nascita in cattività di animali appartenenti alle specie dell’Allegato B, effettuata
dall’allevatore ai sensi dell’art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, può essere ritenuta prova
sufficiente della loro acquisizione in conformità della regolamentazione comunitaria di
attuazione della CITES, salvo che dalle verifiche eventualmente disposte dal Servizio
Certificazione CITES siano state accertate irregolarità. Per rendere possibile l’attuazione di tale
procedura semplificativa, è necessario che l’allevatore presenti preliminarmente una scheda
contenente le informazioni richieste dalla Commissione Scientifica CITES. Tale scheda ha
validità fino a quando la situazione in essa riportata, relativamente alle specie e alle condizioni
dell’allevamento, non sia modificata; in tal caso la scheda dovrà essere nuovamente compilata e
ripresentata;

Significa che è obbligatorio o che serve a semplificare la procedura di regolarizzazione di soggetti nati in cattività?

Roberto Condorelli
01-07-10, 17: 32
all'inizio della pag.2 la CIRCOLARE CITES nr. 38/2002 riporta:

la denuncia di nascita in cattività di animali appartenenti alle specie dell’Allegato B, effettuata
dall’allevatore ai sensi dell’art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, può essere ritenuta prova
sufficiente della loro acquisizione in conformità della regolamentazione comunitaria di
attuazione della CITES, salvo che dalle verifiche eventualmente disposte dal Servizio
Certificazione CITES siano state accertate irregolarità. Per rendere possibile l’attuazione di tale
procedura semplificativa, è necessario che l’allevatore presenti preliminarmente una scheda
contenente le informazioni richieste dalla Commissione Scientifica CITES. Tale scheda ha
validità fino a quando la situazione in essa riportata, relativamente alle specie e alle condizioni
dell’allevamento, non sia modificata; in tal caso la scheda dovrà essere nuovamente compilata e
ripresentata;

Significa che è obbligatorio o che serve a semplificare la procedura di regolarizzazione di soggetti nati in cattività?

Ottimo. Hai colto il punto: come detto, significa che serve per semplificare la procedura di regolarizzazione.

Se il tuo allevamento è partito da una o più coppie di cui hai, come è normale e giusto che sia, dei documenti che ne attestino la regolare provenienza, ed hai regolarmente denunciato le nascite entro i famosi 10 giorni in base all'art. 8 bis della L. 150/92, sei assolutamente a posto. Se poi vuoi vendere, devi avere il Registro (ed usarlo). Se poi ti vuoi semplificare la vita, soprattutto se hai animali in Allegato A, allora ti conviene fare la DDNC.

Ciao

Roberto Giani
01-07-10, 18: 07
Accidenti, mi sta aumentando la confusione in testa!

Riepilogando: la DDNC dunque non è obbligatoria? E' però consigliabile perchè semplifica le procedure di regolarizzazione?

Secondo: ma se la compilo e la invio all'Ufficio CITES, a quale semplificazione di regolarizzazione vado incontro? Devo comunque fare la denuncia di nascita entro 10 giorni ogni qualvolta mi nascono i piccoli! Dopodichè mi arriverà dall'Uffico CITES il n° di protocollo che indicherò nel Registro di carico/scarico e negli eventuali documenti di cessione.

Quindi la DDNC non è obbligatoria e non mi evita la denuncia entro i 10 giorni, ergo non serve a niente.


Perchè poi, di seguito, nella circolare si dice questo?

ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL’ALLEGATO B AI SENSI DEL
REG. (CE) 338/97 FACILMENTE E COMUNEMENTE ALLEVATE IN CATTIVITA’ ED
IL CUI PRELIEVO IN NATURA
RISULTA INESISTENTE (Annesso 3)
------------
1. Padda oryzivora
2. Poephila cincta
3. Agapornis roseicollis
4. Agapornis personata
5. Nandayus nenday
6. Neophema elegans

Capisco che per queste specie non serve compilare la DDNC?

Ultima cosa per buttare altra carne al fuoco: ma chi ha fatto questa lista? Fino al 2005 arrivavano camionate di Nanday di cattura (altro che prelievo inesistente!) ed erano pochissimo riprodotti in cattività!
Oltre al Neophema elegans, moltissimi altri parrocchettii australiani (Platycercus, Barnardius, Polytelis, Psephotus, Aprosmictus, Alisterus, Purpureicephalus...) erano e sono "FACILMENTE E COMUNEMENTE ALLEVATE IN CATTIVITA’ ED IL CUI PRELIEVO IN NATURA RISULTA INESISTENTE " e perchè i legislatori non li hanno inseriti?

Roberto Condorelli
01-07-10, 18: 51
Accidenti, mi sta aumentando la confusione in testa!


Evidentemente quando ero più giovane ero più bravo a spiegarmi...:-)


Riepilogando: la DDNC dunque non è obbligatoria? E' però consigliabile perchè semplifica le procedure di regolarizzazione?


Esatto. Del resto, come mi piace sempre ricordare, le "circolari" sono atti non idonei a porre precetti, cioè obblighi. Sono infatti atti interni all'Amministrazione (noterai chi sono i destinatari di quella circolare: altri uffici). E' discussa l'esistenza stessa delle cosiddette "circolari normative", ma non credo che il copioso dibattito dottrinale degli ultimi decenni possa appassionare il lettore di questo Forum ( e meno male :-)). Lo strumento che l'Amministrazione ha per porre norme (e quindi obblighi) è il Regolamento (da non confondersi con l'omonimo Regolamento comunitario, che è ben altra cosa).
Nel nostro caso, la circolare spiega come l'Amministrazione italiana ha pensato di organizzarsi per dare seguito alle disposizioni comunitarie.


Secondo: ma se la compilo e la invio all'Ufficio CITES, a quale semplificazione di regolarizzazione vado incontro? Devo comunque fare la denuncia di nascita entro 10 giorni ogni qualvolta mi nascono i piccoli! Dopodichè mi arriverà dall'Uffico CITES il n° di protocollo che indicherò nel Registro di carico/scarico e negli eventuali documenti di cessione.

Nel caso di animali in Allegato A, la semplificazione è notevole: non devi stare a chiedere il Certificato di esenzione tutte le volte che vuoi commercializzare o spostare un animale. Ti pare poco..
Nel caso di animali in Allegato B, la semplificazione, più contenuta, risiede nel fatto che SE hai presentato la DDNC, quando presenti la denuncia di nascita entro i soliti 10 giorni (che è e resta obbligatoria), tale denuncia "potrà essere ritenuta prova sufficiente della loro acquisizione in conformità della citata regolamentazione comunitaria".

Quindi la DDNC non è obbligatoria e non mi evita la denuncia entro i 10 giorni, ergo non serve a niente.


Non ti evita la denuncia di nascita, che, quella sì, è imposta da una legge dello Stato, ma ti agevola nel senso che sopra ti ho spiegato.


Perchè poi, di seguito, nella circolare si dice questo?

ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL’ALLEGATO B AI SENSI DEL
REG. (CE) 338/97 FACILMENTE E COMUNEMENTE ALLEVATE IN CATTIVITA’ ED
IL CUI PRELIEVO IN NATURA
RISULTA INESISTENTE (Annesso 3)
------------
1. Padda oryzivora
2. Poephila cincta
3. Agapornis roseicollis
4. Agapornis personata
5. Nandayus nenday
6. Neophema elegans

Capisco che per queste specie non serve compilare la DDNC?



Esatto.


Ultima cosa per buttare altra carne al fuoco: ma chi ha fatto questa lista? Fino al 2005 arrivavano camionate di Nanday di cattura (altro che prelievo inesistente!) ed erano pochissimo riprodotti in cattività!
Oltre al Neophema elegans, moltissimi altri parrocchettii australiani (Platycercus, Barnardius, Polytelis, Psephotus, Aprosmictus, Alisterus, Purpureicephalus...) erano e sono "FACILMENTE E COMUNEMENTE ALLEVATE IN CATTIVITA’ ED IL CUI PRELIEVO IN NATURA RISULTA INESISTENTE "

La lista inserita nella Circolare con l'Annesso 3 è del 2002. Non conosco tutte le circolari successive in materia, e quindi non so dirti, al momento, se la Commissione Scientifica CITES l'abbia aggiornata o meno.



e perchè i legislatori non li hanno inseriti?


Occhio perchè l'Amministrazione, che ha emanato la Circolare, non è il Legislatore. Comunque non conosco il motivo per cui specie molto diffuse non sono state inserite. Del resto non conosco nemmeno il motivo per cui il sistema di esenzione dell'anellino previsto dall'art. 62 del Reg. 865/06 non sia stato esteso ben oltre i 21 pennuti dell'Allegato X, cosa che avrebbe semplificato la vita di tutti noi, Autorità comprese.

Ciao

Roberto Giani
02-07-10, 09: 51
Grazie mille, condormannaro, ora è tutto chiarissimo.