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Visualizza la versione completa : Detenzione indigeni in Val d'Aosta



Roberto Condorelli
23-07-10, 10: 00
Ciao a tutti.

Un utente mi ha chiesto in privato come regolarsi, visto che intende acquistare alcuni volatili fra cui canarini, diamantini, verdoni e cardellini.

Si trova in Val d'Aosta.

Gli rispondo qui, e non in privato, per fare in modo che le informazioni possano essere utilizzate anche dagli altri interessati di quella splendida Regione.

In Val d'Aosta la legge regionale che disciplina l'allevamento amatoriale della fauna selvatica è la L.R. 64/94, ed in particolare l'art. 24, che così recita:

"1. L'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla richiesta scritta; nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, statale e regionale, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento all'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.
3. Per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, restano fermi gli adempimenti imposti dalla normativa vigente, statale e regionale.
4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile od inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
......"

Un articolo molto interessante, perchè prevede (se ne parlava proprio in queste ore in altro post) un obbligo di inanellamento per poter allevare certe specie.

Cominciamo a fare i pignoli.

Quali specie? L'art. 24 fa riferimento alla fauna selvatica. Chi fa parte della fauna selvatica? Ce lo dice l'art. 1 della stessa legge, rubricato proprio "Definizione di fauna selvatica":

"1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono, o sono esistite in tempi storici, popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole."

In Val d'Aosta sono mai esistiti, o esistono tuttora, popolazioni di cardellini o di verdoni? Boh, immagino di sì, ma non lo so.

Supponiamo che ci siano. In tal caso rientrano nel perimetro applicativo della legge e quindi il loro allevamento deve essere autorizzato.

Le modalità cui fa riferimento il comma 4 dell'art. 24 sono state definite con una bella Delibera della Giunta Regionale (30/09/2002 n.3548), che per comodità del lettore riporto per intero:

"
Modalità per l'allevamento e la detenzione per fini amatoriali, ornamentali espositivi e canori appartenenti a specie di uccelli non cacciabili nati in cattività.

Finalità.

1. Le presenti modalità definiscono la detenzione e l'allevamento per fini amatoriali, ornamentali, espositivi e canori di esemplari nati in cattività appartenenti a specie di uccelli non cacciabili, di cui alla legge n. 157/1992 (http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=30LX0000104274) "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venotorio" e alla legge regionale n. 64/1994 (http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=30LX0000000497) "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell' attività venatoria" e successive modificazioni.
2. Le specie incluse negli "Allegati dei regolamenti comunitari di recepimento della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES)" sono soggette agli obblighi previsti dai regolamenti Comunitari di attuazione e dalla legge n. 150/1992 (http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101852) "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000062285) e del regolamento (CEE) n. 326/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".

Autorizzazione all'allevamento e alla detenzione.

1. L'allevamento e la detenzione degli esemplari appartenenti alle specie di cui trattasi sono subordinati all'ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica.
Le domande devono recare l'indicazione delle generalità del richiedente, la sede dell'allevamento o il luogo di detenzione e l'elenco delle specie che si intendono allevare o detenere.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Scaduto il termine predetto, senza che l'autorizzazione a stata rilasciata, la domanda si intende accolta.
3. L'allevamento o il detentore comunica, nel periodo compreso tra i 1° e il 31 dicembre di ogni anno, alla struttura in materia di fauna selvatica gli uccelli al momento detenuti.

Registro degli allevamenti.

1. La struttura regionale competente in materia di fauna selvatica rilasciata ai soggetti autorizzati un apposito registro vidimato nel quale devono essere annotati:
il numero di matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore o del detentore ed il numero di iscrizione alla associazione ornitologica di appartenenza dell'interessato, riconosciuta dal C.O.M. (Comitato ornitologico mondiale);
il numero dei capi allevati o detenuti per ogni singola specie;
i dati riportati nell'anello di identificazione di ogni singolo esemplare;
la data di nascita o di acquisizione degli esemplari e le generalità del cedente;
la data del decesso dei singoli esemplari o dell'eventuale cessione e le generalità degli acquirenti.

Anelli di identificazione.

I nuovi nati, entro il decimo giorno di vita, devono essere inanellati con apposito anello inamovibile fornito dall'associazione ornitologica di appartenenza dell'interesse, riconosciuta dal C.O.M. (Comitato ornitologico mondiale).
2. In caso di impossibilità ad effettuare l'inanellamento, presentano alla struttura competente in materia di fauna una dichiarazione attestante il possesso di uccelli non inanellati per i quali sarà vietata ogni forma di commercio.
3. L'anello deve riportare l'anno, il numero progressivo dell'esemplare ed il numero di matricola dell'allevatore o del detentore.
4. L'anello degli esemplari deceduti non può essere nuovamente utilizzato e deve essere consegnato alla struttura competente in materia di fauna selvatica.

Acquisizioni.

1. Nel caso di acquisizione di un soggetto appartenente alle specie di uccelli non cacciabili, di cui alla legge
regionale n. 64/1994 (http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=30LX0000000497), occorre munirsi di un certificazione di provenienza nel quale devono essere specificati:
a) la specie;
b) gli estremi di identificazione;
c) i dati anagrafici del cedente.
Detto dovrà accompagnare sempre l'esemplare acquisito.

Cessioni.

1. Nel caso di cessione di un esemplare delle specie di cacciabili, di cui alla legge regionale n. 64/1994 (http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=30LX0000000497), il cedente rilascia all'acquirente un'attestazione di provenienza su modulo appositamente predisposto dalla struttura competente in materia di fauna selvatica nel quale riportati:
a) la specie;
b) gli estremi di identificazione dell'anello;
c) le generalità dell'acquirente.
Detta attestazione dovrà accompagnare sempre l'esemplare ceduto.

Esposizioni.

1. Nelle manifestazioni ornitologiche che si svolgono sul territorio della Regione Valle d'Aosta possono essere esposti solamente gli esemplari regolarmente inanellati e provenienti da allevatori o detentori autorizzati.
2. A dette manifestazioni possono partecipare anche espositori provenienti da altre Regioni purché debitamente autorizzati dalle amministrazioni dei luoghi di provenienza.

Disposizioni transitorie.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modalità, coloro che detengono o allevano esemplari appartenenti alle specie di uccelli non cacciabili dì cui alla legge n. 157/1992 (http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=30LX0000104274) presentano istanza di autorizzazione.
Entro lo stesso termine dovranno essere denunciati anche gli esemplari adulti sprovvisti di anello per i quali è vietata ogni forma di commercio ed esposizione.
2. Non potranno essere detenuti esemplari sprovvisti di anello, fatta eccezione per quelli posseduti all'approvazione modalità sopra riportate.

Revoca dell'autorizzazione.

La non ottemperanza a quanto contenuto nelle presenti modalità comporta per l'allevatore, oltre alle sanzioni previste normative vigenti in materia, la revoca definitiva dell'autorizzazione."

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Come si può leggere, per allevare gli "indigeni", in Val d'Aosta occorre essere autorizzati, e per esserlo occorre rispettare alcune regole, fra cui l'inanellamento.

E' molto interessante notare come la Regione Val d'Aosta faccia esplicito riferimento, seppur in una delibera di giunta di natura applicativa, alle associazioni ornitologiche ed ai loro anellini.

Veramente molto interessante.

Per rispondere al quesito dell'utente, mi limito ad osservare che:

- per canarini e diamantini non c'è bisogno di alcuna autorizzazione, nè documento nè altro.
- per verdoni e cardellini, ammesso che siano da considerarsi (come credo) fauna selvatica valdostana, occorre dare forma scritta al contratto di compravendita, o comunque farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione che attesti la cessione e faccia riferimento agli anellini. Occorre dotarsi del registro previsto dalla Delibera e fare tutto quello che è scritto nella stessa (consegna anellini soggetti deceduti ecc.).

Resta aperta una questione interpretativa: cosa si intende per allevamento?

La Delibera è molto chiara su quelle che sono le modalità per allevare certi uccelli in Val d'Aosta, ma non spiega cosa si intende per allevamento.

Una coppia sono un allevamento?

Secondo me il punto è discutibile, ma l'allevatore prudente, e che ha in animo di riprodurre i propri pennuti, a mio avviso dovrebbe interpretare il termine "allevamento" in modo estensivo, e quindi rispettare la Delibera anche solo con una coppia.

Certo, se si rivolgesse a me il genitore di un bimbo che è stato sanzionato e magari ha subito il sequestro della sua unica coppia di verdoni, probabilmente tenterei di far passare il concetto, davanti all'Autorità Giudiziaria, che una coppia non sono un allevamento...

Un caro saluto

Roberto

Saro
23-07-10, 15: 10
La legge 30/09/2002 n.3548 dice:
Registro degli allevamenti.

1. La struttura regionale competente in materia di fauna selvatica rilasciata ai soggetti autorizzati un apposito registro vidimato nel quale devono essere annotati:
il numero di matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore o del detentore ed il numero di iscrizione alla associazione ornitologica di appartenenza dell'interessato, riconosciuta dal C.O.M. (Comitato ornitologico mondiale);
Domanda:
vuol dire che mi devo iscrivere ad una associazione per avere il numero di iscrizione? se non mi iscrivo non avrò il registro e di conseguanza non avrò autorizzazioni a tenere i pennuti?

Anelli di identificazione.

I nuovi nati, entro il decimo giorno di vita, devono essere inanellati con apposito anello inamovibile fornito dall'associazione ornitologica di appartenenza dell'interesse, riconosciuta dal C.O.M. (Comitato ornitologico mondiale).
Domanda:
L'associazione mi darà gli anellini solo se mi iscivo? se non mi voglio iscrivere non potrò avere anellini? Nel caso voglia iscrivermi, dove si trova quest'associazione C.O.M.?

saluti

Roberto Condorelli
23-07-10, 15: 22
Caro Saro,

è più semplice di quanto tu non creda.



vuol dire che mi devo iscrivere ad una associazione per avere il numero di iscrizione? se non mi iscrivo non avrò il registro e di conseguanza non avrò autorizzazioni a tenere i pennuti?



Stando alla normativa valdostana, direi di sì. Ovviamente mi riferisco ai verdoni e ai cardellini, essendo questi molto probabilmente classificabili come "fauna selvatica" nel senso sopra illustrato. Certo non vale per canarini e diamantini che, come ho detto, possono essere tranquillamente allevati, ceduti, regalati ecc.

A voler essere pignoli, si potrebbe discutere dell'idoneità di una Delibera di giunta, richiamata dalla legge per definire le modalità operative, ad imporre un'iscrizione ad un'associazione privata. Entreremmo in una questione giuridica molto appassionante, ma non è questa la sede adatta per affrontare un problema del genere.

Suggerisco di non spaccare il capello in quattro e una volta tanto che una regola è chiara, applicarla.


L'associazione mi darà gli anellini solo se mi iscivo? se non mi voglio iscrivere non potrò avere anellini? Nel caso voglia iscrivermi, dove si trova quest'associazione C.O.M.?


Sì. Le associazioni ornitologiche, e le loro federazioni, rilasciano gli anellini solo agli associati.
Non ti allarmare, sia la FOE (almeno credo) che la FOI fanno parte della COM, il che vuol dire che ovunque ti iscrivi, per qualche decina di euro l'anno, avrai i tuoi anellini. Se vuoi, anche senza muoverti da casa.

Ci sono persone su questo Forum che su tali questioni ti potranno dare tutte le informazioni che ti occorrono, e molto meglio di me.

Ciao