Roberto Condorelli
30-07-10, 12: 03
Ciao a tutti.
Ieri sera, alla cena AOE, Marco Italia mi ha chiesto lumi sul rapporto fra ibridi e CITES.
In particolare il dubbio era il seguente: un animale, ibrido di due specie in Convenzione, è a sua volta sottoposto alla relativa rigorosa disciplina?
La risposta è sì, ed è specificata nel Reg.CE 338/97 e successive integrazioni e modifiche, all'interno delle "Note sull'interpretazione degli Allegati A, B, C e D".
In particolare la nota n.10 recita:"Gli ibridi possono specificamente essere inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza, hanno uno o più esemplari di specie inclusi negli allegati A o B, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa,anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati."
La norma chiarisce molto, ma non tutto.
E' chiaro che il Legislatore comunitario intende tutelare gli animali che sono figli, nipoti, e giù fino alla quarta generazione, di genitori di cui anche solo uno è protetto dalla CITES.
Però ci si potrebbe chiedere: quale disciplina si applica? Quella più rigorosa degli animali in Allegato A o quella meno rigida di quelli in Allegato B?
Il Regolamento è di agevole interpretazione nel caso di genitori entrambi in Allegato A, o B, perchè ovviamente si applicherà all'ibrido il tipo di tutela accordato ai genitori.
Che succede però se uno dei genitori è in Allegato A, e l'altro in B?
La nota non chiarisce il caso, e quindi occorre procedere interpretandola alla luce dei principi generali dell'ordinamento comunitario ed anche in chiave sistematica.
Non credo si possano avere molti dubbi sul fatto che la protezione da riconoscere debba essere quella del genitore "più" protetto.
Questo per varie ragioni, che vanno dalla necessità di applicare i Regolamenti in materia nella forma più garantista per l'animale, in omaggio alla ratio dell'intera disciplina, a quella di preservare il patrimonio genetico del genitore, presente in misura parziale nell'ibrido, applicando la stessa protezione di cui quel patrimonio gode, appunto, nel genitore.
Chiudo richiamando la disposizione di cui all'art. 62, paragrafo 1, lettera 1), del Reg.CE 865/06 che testualmente afferma che non è previsto alcun certificato per "esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento".
Si tratta della nota norma che esenta una lista di 21 specie di uccelli, fra cui il famoso cardinalino del venezuela e il kakariki fronte rossa, dalla necessità di avere un certificato (dal Registro e da molti altri obblighi), qualora siano inanellati.
Se quindi qualcuno dovesse produrre un ibrido i cui genitori sono in quella lista (la vedo dura, perlomeno stando alla lista attuale), se lo inanella non avrà bisogno di alcun certificato e l'ibrido potrà liberamente essere ceduto e trasportato.
Spero di essere stato esaustivo.
In caso di dubbi sono qui.
Roberto
Ieri sera, alla cena AOE, Marco Italia mi ha chiesto lumi sul rapporto fra ibridi e CITES.
In particolare il dubbio era il seguente: un animale, ibrido di due specie in Convenzione, è a sua volta sottoposto alla relativa rigorosa disciplina?
La risposta è sì, ed è specificata nel Reg.CE 338/97 e successive integrazioni e modifiche, all'interno delle "Note sull'interpretazione degli Allegati A, B, C e D".
In particolare la nota n.10 recita:"Gli ibridi possono specificamente essere inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza, hanno uno o più esemplari di specie inclusi negli allegati A o B, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa,anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati."
La norma chiarisce molto, ma non tutto.
E' chiaro che il Legislatore comunitario intende tutelare gli animali che sono figli, nipoti, e giù fino alla quarta generazione, di genitori di cui anche solo uno è protetto dalla CITES.
Però ci si potrebbe chiedere: quale disciplina si applica? Quella più rigorosa degli animali in Allegato A o quella meno rigida di quelli in Allegato B?
Il Regolamento è di agevole interpretazione nel caso di genitori entrambi in Allegato A, o B, perchè ovviamente si applicherà all'ibrido il tipo di tutela accordato ai genitori.
Che succede però se uno dei genitori è in Allegato A, e l'altro in B?
La nota non chiarisce il caso, e quindi occorre procedere interpretandola alla luce dei principi generali dell'ordinamento comunitario ed anche in chiave sistematica.
Non credo si possano avere molti dubbi sul fatto che la protezione da riconoscere debba essere quella del genitore "più" protetto.
Questo per varie ragioni, che vanno dalla necessità di applicare i Regolamenti in materia nella forma più garantista per l'animale, in omaggio alla ratio dell'intera disciplina, a quella di preservare il patrimonio genetico del genitore, presente in misura parziale nell'ibrido, applicando la stessa protezione di cui quel patrimonio gode, appunto, nel genitore.
Chiudo richiamando la disposizione di cui all'art. 62, paragrafo 1, lettera 1), del Reg.CE 865/06 che testualmente afferma che non è previsto alcun certificato per "esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento".
Si tratta della nota norma che esenta una lista di 21 specie di uccelli, fra cui il famoso cardinalino del venezuela e il kakariki fronte rossa, dalla necessità di avere un certificato (dal Registro e da molti altri obblighi), qualora siano inanellati.
Se quindi qualcuno dovesse produrre un ibrido i cui genitori sono in quella lista (la vedo dura, perlomeno stando alla lista attuale), se lo inanella non avrà bisogno di alcun certificato e l'ibrido potrà liberamente essere ceduto e trasportato.
Spero di essere stato esaustivo.
In caso di dubbi sono qui.
Roberto