Alessandro Ascheri
04-11-10, 15: 33
Buongiorno a tutti.
Io abito a Ciampino e stamattina mi sono andato a leggere il regolamento comunale che riguarda la detenzione di animali.
Questo regolamento (http://www.comune.ciampino.roma.it/home/images/stories/regolamento_animali.pdf) sembra scritto da chi vuole che si tengano solo cani e gatti, tra l'altro con super attenzioni che, probabilmente, non vengono riconosciute neanche agli esseri umani in qualche caso. Spesso si parla di "animali" senza specificare quali, determinando possibilità di interpretazioni a dir poco "pericolose"!
Evidenzio alcuni passi che ci riguardano più da vicino, con le mie note in rosso:
Art. 8 - Detenzione di animali
....
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
"Gli animali", quindi, oltre a cani e gatti, anche gli uccelli e i pesci. Se un pesce in acquario si ferisce o sembra stare male lo dobbiamo portare dal veterinario o viene lui a casa?
Art. 9 - Prevenzione maltrattamenti.
....
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
Se volete vendere i vostri canarini di colore dovete farlo in un altro comune!
....
15. In caso di nascita di cuccioli, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo della madre è responsabile della prole. Entro dieci giorni dalla nascita, i cuccioli e la madre devono essere sottoposti a visita medicoveterinaria, per l'accertamento dello stato di buona salute e certificazione della data di nascita indicata dal proprietario.
Cuccioli di cosa? Anche di criceto?
...
17. è vietato detenere animali in gabbie con la pavimentazione completamente in rete.
Via le griglie di fondo!
...
22. è vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
Basta con le tarme della farina come integrazione alimentare!
...
26. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, così come impedire l’accesso degli animali all’ascensore condominiale , nel rispetto degli spazi comuni e della civile convivenza.
Mi sa che si dovranno bruciare alcune migliaia di regolamenti condominiali...
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
Indigeni via! Ma questo, nel Lazio, già lo sapevamo...
Art. 13 - Attraversamento di animali e cantieri
1.Nei punti delle sedi stradali dove si rilevasse un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, idonei segnali stradali.
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di
carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Sindaco o suo delegato almeno novanta giorni prima dall’inizio previsto dai lavori. A tal fine il Sindaco o suo delegato potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
Anche formiche o vespe? //[[#
Art. 16 - Divieto di offrire animali da affezione in premio, vincita, oppure omaggio.
1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo ed in qualsiasi contesto.
Non li potete neanche regalare.
...
3. In nessun caso possono essere autorizzate iniziative che prevedono la vendita, la promozione o pubblicità di vendita e la prenotazione di vendita di animali.
Bisogna chiudere i negozi di animali?
...
6. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali dalle vetrine o all’esterno del punto
vendita.
Ma come? Non bastava il comma 3 a vietare qualsiasi iniziativa che preveda la vendita di animali?
Art. 17 – Sequestro e confisca di animali
1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente Regolamento, gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria.
2. A sequestro o confisca eseguita le strutture di ricovero degli animali procedono all’affido di essi a chiunque ne faccia richiesta e che possa garantire in maniera documentata il benessere all’animale.
Fatemi capire: se, per esempio, ho dei cardellini (fauna autoctona, quindi vietata), ancorché tenuti bene, me li sequestrano e li danno a qualcun altro che li tiene bene? Quindi, qualcun altro (chiunque, non strutture particolari) può tenerli, basta che siano tenuti bene?
Art. 18 - Smarrimento – Rinvenimento – Affido
1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore al
Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
Vi è scappato un diamantino? Avete fatto denuncia?
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al
Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio. [...]
Avete trovato un diamantino? Avete fatto la comunicazione alla USL?
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio e, se possibile, prestare loro un primo soccorso. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata al Canile Municipale o, in assenza di questo, al canile convenzionato con il Comune.
Avete trovato un grlillo ferito? Avete fatto la comunicazione alla USL?
Tutto per noi!
TITOLO VI - VOLATILI
Art. 35 - Detenzione di volatili.
1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche favorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
Art. 36 - Dimensioni delle gabbie.
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei
volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell' apertura alare del volatile più grande;
Facciamo un esempio: diamante mandarino, apertura alare circa 15 cm? La gabbia deve misurare almeno cm 75x75x45... E va be'!
b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
Avete 2 coppie di diamantini? La gabbia deve misurare almeno cm 120x120x72. Un po' grande ma posso ancora tenerli...
La vostre coppie ha fatto nascere 4 figli ciascuna e sono ancora in svezzamento? La gabbia, per 12 esemplari, deve misurare almeno cm 225x225x135. Le dimensioni di un grande armadio... Se avete un allevamento, che so, di 100 esemplari (non così tanti per chi alleva seriamente) fareste meglio a cambiare comune, se non avete un capannone dove tenere gli uccelli.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del
proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. E’ fatto assoluto divieto di:
• lasciare all’aperto, d’inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
Via cocorite, diamantini e quant'altro dal balcone!
• strappare e/o tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso ciò deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto
certificato deve essere conservato a cura del detentore dell’animale e comunque segue l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
• amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l’intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell’animale e comunque segue l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
• mantenere i volatili legati al trespolo;
• detenere chirotteri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;
• distruggere, limitare l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Sono compresi nei nidi o rifugi, anche i cassonetti ripara tapparelle che sono all’interno delle case private o altri immobili;
Sperate che non ci siano formiche o zanzare sul vostro balcone o dentro casa!
• danneggiare o distruggere i nidi di uccelli. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il
proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all’Ufficio Diritti Animali del Comune;
• effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali.
Sempre 'ste formiche... oppure ci si riferisce anche ai tarli negli alberi?
Qualche chicca...
TITOLO IX – CENSIMENTO
Art. 40 – Censimento
Con la periodicità di due anni il Comune di Ciampino provvede ad effettuare un censimento generale degli animali presenti nelle case e negli spazi di pertinenza dei cittadini ciampinesi.
La finalità del censimento, effettuato dall'Ufficio Ambiente in collaborazione con la Polizia Locale ed i volontari autorizzati dal Comune, è quello di verificare lo stato di cura degli animali domestici, di tutti i tipi.
Si prevede la formalizzazione nel tempo, in collaborazione con la sezione veterinaria della ASL, di una anagrafe cittadina degli animali d'affezione. Nessun proprietario di animale può sottrarsi al censimento.
Mai visto nessun funzionario né sentito di qualcuno che abbia avuto visite per censire gli animali...
Quello del comune di Roma è anche peggio...
Non ho parole!°°((/
Io abito a Ciampino e stamattina mi sono andato a leggere il regolamento comunale che riguarda la detenzione di animali.
Questo regolamento (http://www.comune.ciampino.roma.it/home/images/stories/regolamento_animali.pdf) sembra scritto da chi vuole che si tengano solo cani e gatti, tra l'altro con super attenzioni che, probabilmente, non vengono riconosciute neanche agli esseri umani in qualche caso. Spesso si parla di "animali" senza specificare quali, determinando possibilità di interpretazioni a dir poco "pericolose"!
Evidenzio alcuni passi che ci riguardano più da vicino, con le mie note in rosso:
Art. 8 - Detenzione di animali
....
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
"Gli animali", quindi, oltre a cani e gatti, anche gli uccelli e i pesci. Se un pesce in acquario si ferisce o sembra stare male lo dobbiamo portare dal veterinario o viene lui a casa?
Art. 9 - Prevenzione maltrattamenti.
....
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
Se volete vendere i vostri canarini di colore dovete farlo in un altro comune!
....
15. In caso di nascita di cuccioli, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo della madre è responsabile della prole. Entro dieci giorni dalla nascita, i cuccioli e la madre devono essere sottoposti a visita medicoveterinaria, per l'accertamento dello stato di buona salute e certificazione della data di nascita indicata dal proprietario.
Cuccioli di cosa? Anche di criceto?
...
17. è vietato detenere animali in gabbie con la pavimentazione completamente in rete.
Via le griglie di fondo!
...
22. è vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
Basta con le tarme della farina come integrazione alimentare!
...
26. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, così come impedire l’accesso degli animali all’ascensore condominiale , nel rispetto degli spazi comuni e della civile convivenza.
Mi sa che si dovranno bruciare alcune migliaia di regolamenti condominiali...
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
Indigeni via! Ma questo, nel Lazio, già lo sapevamo...
Art. 13 - Attraversamento di animali e cantieri
1.Nei punti delle sedi stradali dove si rilevasse un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, idonei segnali stradali.
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di
carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Sindaco o suo delegato almeno novanta giorni prima dall’inizio previsto dai lavori. A tal fine il Sindaco o suo delegato potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
Anche formiche o vespe? //[[#
Art. 16 - Divieto di offrire animali da affezione in premio, vincita, oppure omaggio.
1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo ed in qualsiasi contesto.
Non li potete neanche regalare.
...
3. In nessun caso possono essere autorizzate iniziative che prevedono la vendita, la promozione o pubblicità di vendita e la prenotazione di vendita di animali.
Bisogna chiudere i negozi di animali?
...
6. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali dalle vetrine o all’esterno del punto
vendita.
Ma come? Non bastava il comma 3 a vietare qualsiasi iniziativa che preveda la vendita di animali?
Art. 17 – Sequestro e confisca di animali
1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente Regolamento, gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria.
2. A sequestro o confisca eseguita le strutture di ricovero degli animali procedono all’affido di essi a chiunque ne faccia richiesta e che possa garantire in maniera documentata il benessere all’animale.
Fatemi capire: se, per esempio, ho dei cardellini (fauna autoctona, quindi vietata), ancorché tenuti bene, me li sequestrano e li danno a qualcun altro che li tiene bene? Quindi, qualcun altro (chiunque, non strutture particolari) può tenerli, basta che siano tenuti bene?
Art. 18 - Smarrimento – Rinvenimento – Affido
1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore al
Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
Vi è scappato un diamantino? Avete fatto denuncia?
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al
Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio. [...]
Avete trovato un diamantino? Avete fatto la comunicazione alla USL?
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio e, se possibile, prestare loro un primo soccorso. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata al Canile Municipale o, in assenza di questo, al canile convenzionato con il Comune.
Avete trovato un grlillo ferito? Avete fatto la comunicazione alla USL?
Tutto per noi!
TITOLO VI - VOLATILI
Art. 35 - Detenzione di volatili.
1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche favorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
Art. 36 - Dimensioni delle gabbie.
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei
volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell' apertura alare del volatile più grande;
Facciamo un esempio: diamante mandarino, apertura alare circa 15 cm? La gabbia deve misurare almeno cm 75x75x45... E va be'!
b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
Avete 2 coppie di diamantini? La gabbia deve misurare almeno cm 120x120x72. Un po' grande ma posso ancora tenerli...
La vostre coppie ha fatto nascere 4 figli ciascuna e sono ancora in svezzamento? La gabbia, per 12 esemplari, deve misurare almeno cm 225x225x135. Le dimensioni di un grande armadio... Se avete un allevamento, che so, di 100 esemplari (non così tanti per chi alleva seriamente) fareste meglio a cambiare comune, se non avete un capannone dove tenere gli uccelli.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del
proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. E’ fatto assoluto divieto di:
• lasciare all’aperto, d’inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
Via cocorite, diamantini e quant'altro dal balcone!
• strappare e/o tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso ciò deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto
certificato deve essere conservato a cura del detentore dell’animale e comunque segue l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
• amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l’intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell’animale e comunque segue l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
• mantenere i volatili legati al trespolo;
• detenere chirotteri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;
• distruggere, limitare l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Sono compresi nei nidi o rifugi, anche i cassonetti ripara tapparelle che sono all’interno delle case private o altri immobili;
Sperate che non ci siano formiche o zanzare sul vostro balcone o dentro casa!
• danneggiare o distruggere i nidi di uccelli. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il
proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all’Ufficio Diritti Animali del Comune;
• effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali.
Sempre 'ste formiche... oppure ci si riferisce anche ai tarli negli alberi?
Qualche chicca...
TITOLO IX – CENSIMENTO
Art. 40 – Censimento
Con la periodicità di due anni il Comune di Ciampino provvede ad effettuare un censimento generale degli animali presenti nelle case e negli spazi di pertinenza dei cittadini ciampinesi.
La finalità del censimento, effettuato dall'Ufficio Ambiente in collaborazione con la Polizia Locale ed i volontari autorizzati dal Comune, è quello di verificare lo stato di cura degli animali domestici, di tutti i tipi.
Si prevede la formalizzazione nel tempo, in collaborazione con la sezione veterinaria della ASL, di una anagrafe cittadina degli animali d'affezione. Nessun proprietario di animale può sottrarsi al censimento.
Mai visto nessun funzionario né sentito di qualcuno che abbia avuto visite per censire gli animali...
Quello del comune di Roma è anche peggio...
Non ho parole!°°((/