Visualizza la versione completa : Circolare Cites 15/2010 (obbligo marcaggio - denuncia nascita)
Roberto Condorelli
13-11-10, 11: 30
Cari amici,
come oramai sapete, l'8 novembre è stata emessa una Circolare in tema CITES (n. 15/2010).
Oggetto della Circolare il seguente: Chiarimenti ed integrazioni alla circolare inerente le procedure per l'accertamento delle nascite in cattività e riproduzioni artificiali del giugno 2008, nonchè rettifiche in materia di rilascio di certificazioni con marcatura fotografica degli esemplari.
La Circolare, peraltro già disponibile su vari siti, per comodità ve la riporto qui:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0ByJ5V_ryRkMXNjY5ZmZiZDctZWIwOS00MDg0LThiZGM tYWUzMDQ3NWY3YjI3&hl=it
Bene, ora soffermiamoci sul suo contenuto, sul quale esprimerò qualche valutazione tecnica ed alcune considerazioni.
Già dall'oggetto della Circolare, una piacevole sensazione ci pervade: c'è scritto "chiarimenti ed integrazioni". Evidentemente si è avvertita l'esigenza di chiarire (di solito si chiarisce ciò che non è chiaro) e di integrare (di solito si integra ciò che non è completo).
Molto bene. Qualcuno se ne è reso conto.
Andiamo a vedere.
Già leggendo le prime dieci righe si capisce il senso dell'intervento: il Servizio Cites Centrale afferma di essersi attivato presso l'Autorità di gestione (che è il Ministero dell'Ambiente) ed informa dei risultati ottenuti i Servizi Territoriali CITES, in modo che tutti sappiano a quali regole attenersi.
Questo perchè il Servizio Centarle, come scrive, punta a "rendere più uniforme l'applicazione delle disposizioni interne contenute nella circolare in oggetto (quella del 2008 per capirci)".
Evidentemente si sono accorti che l'applicazione non era uniforme. Ce ne siamo accorti pure noi.
Benissimo.
Veniamo al contenuto che ci riguarda, che possiamo individuare in due punti cruciali:
1) Marcatura esemplari
A questo proposito la Circolare riconosce che ad oggi "non sussistono i presupposti normativi necessari" per sostenere l'obbligo di marcaggio per gli animali in Allegato B.
Lo sapevamo tutti da anni, ma ci fa molto piacere che lo scrivano nero su bianco gli unici che sostenevano il contrario.
Per quanto riguarda gli animali in Allegato A, la Circolare invece afferma che "si ritiene vigente nell'ordinamento italiano l'obbligo di marcatura", sulla base del combinato disposto degli articoli 5, L. 150/92 e 66, Reg CE 865/06.
La Circolare glissa sul problema dei "sistemi resi operativi dal Servizio Certificazione Cites", a cui l'art. 5 fa riferimento. Ho già spiegato il problema altrove, ed anche se non mi piace autocitarmi, siccome non mi va di ripetere sempre le stesse cose rimando al messaggio n. 16 di questo post:
http://lnx.ornieuropa.com/forum/showthread.php?15858-Pappagallo-non-anellato/page2
E' un peccato, perchè a rendere operativi quei sistemi, sarebbe sufficiente un banale provvedimento amministrativo che facesse riferimento, tanto per fare un esempio, all'identificazione di tali sistemi con l'inanellamento a mezzo di anellini rispondenti ai requisiti previsti dalla COM o da altri disciplinari. Rendere "operativo", infatti, non vuol dire "mettere a disposizione".
E' un peccato perchè a me ed alla stragrande maggioranza degli allevatori amatoriali non piace che non sia obbligatorio inanellare un pappagallo in Allegato A oppure, ed il punto oramai è fuori discussione, anche in Allegato B.
E' mia ferma convinzione, e non solo mia, che dovrebbe essere obbligatorio inanellare tutti gli uccelli in Cites, soprattutto se a questo obbligo, il cui adempimento garantisce che l'animale è nato in cattività, si associasse una semplificazione per l'allevatore (eliminazione registro, semplificazione cessione ecc.).
Il mio slogan è: obbligateci ad inanellare, ma semplificateci la vita
Andiamo avanti.
2) Denuncia di nascita
Il Servizio Centrale CITES comunica ai suoi Servizi Territoriali anche un'altra cosa che ci riguarda. Gli comunica che il Ministero "ha condiviso l'allegato modello di denuncia di nascita in cattività...nel quale viene data facoltà al denunciante di comunicare gli estremi della marcatura applicata entro 45 giorni dalla nascita degli esemplari in caso di necessità conesse al benessere o alle caratteristhiche etologiche degli esemplari".
Questo vuol dire che il Servizio CITES ha predisposto quei modelli di denuncia (allegati alla Circolare), condivisi dal Ministero, in cui si concede all'allevatore, SOLO nel caso di "necessità connesse al benessere o alle caratteristiche etologiche degli esemplari" di ritardare la denuncia, obbligatoria entro i 10 giorni dalla nascita (art. 8bis della L. 150/92), fino a 45 giorni.
Questo passaggio merita attenzione.
E' una regola che dimostra chiaramente una nuova sensibilità ed accortezza del Servizio CITES, e questo va salutato con grande soddisfazione e, forse esagero, gratitudine.
Evidentemente ci sono dei funzionari che sanno ragionare e si rendono conto che la realtà va disciplinata con oculatezza e competenza.
Queste sono sicuramente le basi per un miglioramento della situazione in futuro, perchè questa apertura, perchè di questo si tratta, fa presagire una maggiore disponibilità al confronto ed al recepire le istanze e le osservazioni di chi è il diretto interessato alle regole dettate.
La disponibilità è stata talmente grande, che addirittura, ad essere rigorosi, è stata quasi eccessiva.
Mi spiego.
Un modello di denuncia contenuto in una Circolare, per quanto condiviso da un Ministero, non può infatti modificare una norma di legge (in verità quel modello non è nemmeno obbligatorio, essendo appunto contenuto in una Circolare - quando si vogliono rendere obbligatori i moduli, si deve fare come si fece con il Registro, allegato ad un decreto ministeriale, che è un atto regolamentare e quindi idoneo ad imporre obblighi).
Sono nozioni elementari di diritto, certamente ben note alle Autorità, e proprio per questo mi fa particolarmente piacere che persone esperte abbiano realizzato quella che definirei una "consapevole forzatura" per venirci incontro.
Cosa pensare dunque di questa Circolare?
A mio avviso va accolta con grande favore e fiducia. E' una Circolare che al di là di un mero valore ricognitivo in punto di marcaggio per gli animali in Allegato B, al di là delle audaci affermazioni su quelli in Allegato A, ed al di là dei problemi di gerarchia fra le fonti del diritto manifestati riguardo la questione della denuncia nei 45 giorni, vale molto più di quello che contiene.
Vale moltissimo, perchè è un segnale importante e da tenerci caro. L'Autorità preposta ai controlli si rende conto, ed addirittura si fa promotrice, della necessità di semplificare.
Comprendo perfettamente la necessità per l'Autorità di controllare che le regole vengano rispettate, perchè le regole devono essere rispettate.
Forse però si potrebbe giungere, e questo è il progetto che sta prendendo corpo in questi giorni, ad un'azione volta ad ottenere i risultati che una Circolare non può ottenere, ma che può supportare perchè esprime un'idea di elasticità e semplificazione che mi sento di condividere.
Un caro saluto
Roberto
PS: sono certo che dal post emerge chiaramente, ma se qualcuno mi chiede cosa fare riguardo inanellamento, denunce e moduli, risponderò sempre così: inanella tutto, denuncia come ti suggeriscono ed utilizza i loro moduli. Questo perchè anche se non è obbligatorio, è giusto farlo ed è giusto aiutarli a svolgere il loro lavoro.
marco cotti
13-11-10, 12: 22
grazie Roberto
condivido quanto affermi nella parte finale del tuo post!
graziie e a presto
robertopicone
13-11-10, 12: 38
Il mio slogan è: obbligateci ad inanellare, ma semplificateci la vita
Sposo in toto il tuo slogan, una regola semplice ed equa da applicare e da far rispettare.
Il mio auspicio é che si arrivi a questo, sia per gli allevatori soggetti alla CITES sia per quelli soggetti alla 157/92.
Roberto, per uno standar di annelli a cui far riferimento ti segnalo l'EURING http://www.euring.org/ , http://www.infs-epe.it/index.asp?lang=italian&url_provenienza=
Enzo Patané
13-11-10, 12: 41
E' un peccato perchè a me ed alla stragrande maggioranza degli allevatori amatoriali non piace che non sia obbligatorio inanellare un pappagallo in Allegato A oppure, ed il punto oramai è fuori discussione, anche in Allegato B.
Condivido in pieno quanto scritto da Roberto ma volevo solo precisare per evitare problemi interpretativi del suo scritto che quanto quotato sopra non intende che si possa evitare di marcare una specie in allegato A in quanto come lui stesso ha spiegato prima è obbligatorio sulla base del combinato disposto degli articoli 5, L. 150/92 e 66, Reg CE 865/06.
Il Servizio Centrale CITES comunica ai suoi Servizi Territoriali anche un'altra cosa che ci riguarda. Gli comunica che il Ministero "ha condiviso l'allegato modello di denuncia di nascita in cattività...nel quale viene data facoltà al denunciante di comunicare gli estremi della marcatura applicata entro 45 giorni dalla nascita degli esemplari in caso di necessità conesse al benessere o alle caratteristhiche etologiche degli esemplari".
Questo vuol dire che il Servizio CITES ha predisposto quei modelli di denuncia (allegati alla Circolare), condivisi dal Ministero, in cui si concede all'allevatore, SOLO nel caso di "necessità connesse al benessere o alle caratteristiche etologiche degli esemplari" di ritardare la denuncia, obbligatoria entro i 10 giorni dalla nascita (art. 8bis della L. 150/92), fino a 45 giorni.
Mi sembra che il disposto del punto 2 (45 giorni) si riferisca solo a specie in allegato A e su questo chiedo lumi all'amico Roberto.
Roberto Condorelli
13-11-10, 13: 35
Ciao a tutti.
Enzo, preciso che secondo il Servizio Centrale Cites è obbligatorio inanellare animali in Allegato A.
Chi non inanella un animale in Allegato A, oltre ad essere un fesso, verrà sanzionato dal Corpo Forestale dello Stato, visto quello che scrivono.
Per quanto riguarda la denuncia entro i 45 giorni (solo però nelle ipotesi descritte: "necessità connesse al benessere o alle caratteristiche etologiche degli esemplari"- altrimenti, se le parole hanno un senso, si deve fare entro i "normali" 10 giorni), vale sia per gli animali in Allegato A che in Allegato B.
Questo perchè i "modelli condivisi" allegati alla Circolare sono distinti fra Allegato A ed Allegato B, ed in entrambi è prevista in nota l'eccezione dei 45 giorni (Riquadro 3, nota 3), sia nel modello SCT1 che nel modello SCT1/bis).
Un caro saluto.
Roberto
Roberto Condorelli
13-11-10, 13: 37
Sposo in toto il tuo slogan, una regola semplice ed equa da applicare e da far rispettare.
Il mio auspicio é che si arrivi a questo, sia per gli allevatori soggetti alla CITES sia per quelli soggetti alla 157/92.
Roberto, per uno standar di annelli a cui far riferimento ti segnalo l'EURING http://www.euring.org/ , http://www.infs-epe.it/index.asp?lang=italian&url_provenienza=
Ottimo. Grazie Roberto.
A presto
PS: lo so che ti devo ancora una risposta sul parere...spero di trovare un po' di tempo in questi giorni...
Gianfranco
15-11-10, 11: 50
Ciao Roberto, grazie per le delucidazioni in merito ad argomenti a volte un pò ostici a chi non ha dimestichezza con la giurisprudenza in genere come me e che a volte si perde nella lettura di leggi e circolari. Volevo dire semplicemente che, pur non essendo scritto, si deve intendere che la proroga a 45 giorni della denuncia di nascita dovrà probabilmente essere documentata da un certificato veterinario che ne confermi la necessità, altrimenti diventerebbe una regola. Pensi la stessa cosa anche tu? Esprimi anche qui un parere se vuoi. Gianfranco.
Roberto Condorelli
15-11-10, 13: 34
Ciao Gianfranco.
Ubi lex voluit, dixit.
Siccome in questo caso non si fa alcun riferimento, nè in Circolare, nè nei moduli Allegati, ad un obbligo di produzione di certificati veterinari (tranne in nota 3) - modulo Allegato A, ma solo nel caso si eccedano i 45 giorni, almeno questo sembra il senso della nota), la risposta è, a mio parere, negativa.
Purtroppo i moduli relativi agli animali in Allegato A e B lasciano qualche dubbio interpretativo.
Come puoi vedere, in nota 3) al modulo per gli animali in Allegato A, dopo la prima frase, è riportata la seguente: "In tale circosatanza la presente denuncia di nascita si intende perfezionata solo a seguito dell'ulteriore inoltro del presente modello, compilato in tutti i campi obbligatori inerenti alle marcature applicate. In via eccezionale potranno essere richieste eventuali deroghe per i motivi previsti dall'art. 67 del Reg. CE 865/06, sulla base di specifica relazione firmata da un medico veterinario".
Tutto quanto sopra non compare in nota 3) del modulo per gli animali in Allegato B.
Perchè?
Mistero misteriosissimo.
Probababilmente si vuole dire (male, come al solito), più o meno questo.
In Allegato B non è obbligatorio inanellare, quindi il campo "estremi marcatura" potrebbe essere lasciato vuoto.
Questo non può avvenire per gli animali in Allegato A, dove devi per forza indicare gli "estremi marcatura".
Dov'è il mistero? Beh, non si capisce bene perchè si faccia riferimento all'"ulteriore inoltro", come se già ce ne fosse stato uno prima. Forse si tratta di banale burocratese, in quanto non credo che intendessero obbligare tutti a denunciare entro 10 giorni e, nei casi indicati, di nuovo entro i 45 giorni con gli estremi delle marcature (per fortuna in Circolare non si fa menzione di una cosa del genere).
Resta riconosciuto il fatto che, come affermato nella parte finale della nota, se ci sono particolari motivi per la tutela dell'animale ecc. (metodi di marcatura non crudeli ex art. 67 Reg. CE 865/06) non si inanella a condizione di produrre una "specifica relazione firmata ("firmata" si dice al bar, in un provvedimento amministrativo occorrerebbe dire "sottoscritta", ma non ci formalizziamo) da un medico veterinario". Ovviamente vale solo per gli animali in Allegato A, visto che per quelli in Allegato B non è obbligatorio inanellare (purtroppo).
Chiudo specificando che l'art. 38 del DPR 445/00, in tema di "modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze", prevede che i documenti possano essere inviati anche via fax o per via telematica.
In quest'ultimo caso, l'art. 65 del D.Lgs. 82/05 prevede la possibilità di usare la PEC (posta elettronica certificata o la firma digitale - ed anche altre modalità, ma non la voglio fare complicata).
Usate il Fax che va benissimo.
Quindi, chiudendo sulla tua domanda, la riposta è NO: non serve un certificato veterinario, salvo nel caso in cui non si possa inanellare un soggetto in Allegato A per ragioni di tutela della sua salute.
A presto
Roberto
Gianfranco
15-11-10, 13: 42
Grazie per la solerzia e la chiarezza della tua risposta. Gianfranco.
Roberto Giani
15-11-10, 16: 27
Forse sarò io ad essere tardo di mente, ma questa circolare di chiarimenti mi sembra che anzichè chiarire, complichi un pochino le cose.
L'unica cosa chiara, e che a me era chiara fin da prima, è che non è vero che è obbligatorio anellari gli uccelli in All.B.
Quello che era obbligatorio prima di questa circolare, rimane obligatorio anche adesso, ossia la denuncia di nascita entro 10 gg dall'evento.
Il nuovo modulo però, l'SCT1/BIS, è più articolato dei precedenti.
Al punto 1, si aumentano di molto le descrizioni relative alla generalità dell'allevatore, con anche gli estremi dei documenti di identità. Attenzione quindi alla data di scadenza della propria Carta d'Identità.
Al punto 4 si parla di dichiarazione di conformità, con riferimento ad un numero di protocollo relativo alla data di presentazione della stessa. Ma tutte le volte che ho inviato la dichiarazione di conformità non ho mai ricevuto un numero di protocollo...
Inoltre c'è anche l'opzione, in questo riquadro, a barrare (NO). E se barro (NO), che succede?
Al punto 5, infine, ritornano le informazioni relative ai parentali, con opzioni che sinceramente non sono facili da comprendere. Inoltre, perchè c'è scritto tra parentesi "compilazione facoltativa previo inoltro di conformità di allevamento"? Cosa vuol dire?
Possibile che i chiarimenti, in Italia, NON siano mai chiari?
Roberto Condorelli
15-11-10, 18: 28
Forse sarò io ad essere tardo di mente, ma questa circolare di chiarimenti mi sembra che anzichè chiarire, complichi un pochino le cose.
L'unica cosa chiara, e che a me era chiara fin da prima, è che non è vero che è obbligatorio anellari gli uccelli in All.B.
Quello che era obbligatorio prima di questa circolare, rimane obligatorio anche adesso, ossia la denuncia di nascita entro 10 gg dall'evento.
Il nuovo modulo però, l'SCT1/BIS, è più articolato dei precedenti.
Al punto 1, si aumentano di molto le descrizioni relative alla generalità dell'allevatore, con anche gli estremi dei documenti di identità. Attenzione quindi alla data di scadenza della propria Carta d'Identità.
Al punto 4 si parla di dichiarazione di conformità, con riferimento ad un numero di protocollo relativo alla data di presentazione della stessa. Ma tutte le volte che ho inviato la dichiarazione di conformità non ho mai ricevuto un numero di protocollo...
Inoltre c'è anche l'opzione, in questo riquadro, a barrare (NO). E se barro (NO), che succede?
Al punto 5, infine, ritornano le informazioni relative ai parentali, con opzioni che sinceramente non sono facili da comprendere. Inoltre, perchè c'è scritto tra parentesi "compilazione facoltativa previo inoltro di conformità di allevamento"? Cosa vuol dire?
Possibile che i chiarimenti, in Italia, NON siano mai chiari?
Ciao Roberto.
Condivido le tue perplessità.
Come già ho detto nel post di apertura, questa Circolare ha un valore più per l'atteggiamento che traspare (di conciliante disponibilità) che per i contenuti (alcuni noti, altri sbagliati, altri confusi).
Un caro saluto.
Roberto
Germano Bertacche
17-11-10, 17: 40
Chi non inanella un animale in Allegato A, oltre ad essere un fesso, verrà sanzionato dal Corpo Forestale dello Stato, visto quello che scrivono.
Salve Roberto,
la mia domanda potrà sembrare superficiale, ma leggendo con quale dovizia usi le parole (chiaramente dovuto alla tua autorevole professione) mi è venuto un dubbio:
come mai hai più volte usato il termine "inanellare"?
Mi spiego meglio:
da circa tre anni (e conoscendo l'Italia andremo avanti per almeno altri dieci anni) sono "indagato" dall' Autorità di gestione per una coppia di cacatua citrinocristata della quale mi è stato rilasciato regolare certificato di esenzione dopo il passaggio di appendice della specie.
Quest'anno non ho inanellato la piccola nascitura ed ho fatto la regolare denuncia con microchip.
Rischio il carcere?
Grazie mille
Ciao Germano
Roberto Condorelli
17-11-10, 18: 11
Chi non inanella un animale in Allegato A, oltre ad essere un fesso, verrà sanzionato dal Corpo Forestale dello Stato, visto quello che scrivono.
Salve Roberto,
la mia domanda potrà sembrare superficiale, ma leggendo con quale dovizia usi le parole (chiaramente dovuto alla tua autorevole professione) mi è venuto un dubbio:
come mai hai più volte usato il termine "inanellare"?
Mi spiego meglio:
da circa tre anni (e conoscendo l'Italia andremo avanti per almeno altri dieci anni) sono "indagato" dall' Autorità di gestione per una coppia di cacatua citrinocristata della quale mi è stato rilasciato regolare certificato di esenzione dopo il passaggio di appendice della specie.
Quest'anno non ho inanellato la piccola nascitura ed ho fatto la regolare denuncia con microchip.
Rischio il carcere?
Grazie mille
Ciao Germano
Ciao Germano.
Per quanto riguarda il mio impiego del verbo "inanellare", mi attibuisci una "dovizia" superiore a quella che merito, perchè l'ho volutamente impiegato in modo improprio per rendere più chiaro il concetto. Avrei dovuto, e ti ringrazio per la bacchettata, usare il verbo "marcare", che include la marcatura con microchip.
Fin qui quindi nessun problema.
Non mi è invece chiaro quello che scrivi dopo.
In particolare: se hai un pullo (scrivi "nascitura", ma credo si tratti di una svista e che quindi intendessi "nata"), ed hai fatto regolare denuncia con microchip, ha fatto bene ed hai fatto più del tuo dovere (da un punto di vista legale), visto che oggi i Cacatua citrinocristata sono in Allegato B e quindi, purtroppo, non vi è obbligo di marcatura (come ci ricorda la Circolare commentata in questo post).
Non ho invece proprio capito la questione relativa ai tuoi problemi con l'Autorità di gestione. Se ti va, spiegamela meglio.
A presto
Roberto
Roberto Giani
17-11-10, 18: 53
Ciao Germano.
Per quanto riguarda il mio impiego del verbo "inanellare", mi attibuisci una "dovizia" superiore a quella che merito, perchè l'ho volutamente impiegato in modo improprio per rendere più chiaro il concetto. Avrei dovuto, e ti ringrazio per la bacchettata, usare il verbo "marcare", che include la marcatura con microchip.
Fin qui quindi nessun problema.
Non mi è invece chiaro quello che scrivi dopo.
In particolare: se hai un pullo (scrivi "nascitura", ma credo si tratti di una svista e che quindi intendessi "nata"), ed hai fatto regolare denuncia con microchip, ha fatto bene ed hai fatto più del tuo dovere (da un punto di vista legale), visto che oggi i Cacatua citrinocristata sono in Allegato B e quindi, purtroppo, non vi è obbligo di marcatura (come ci ricorda la Circolare commentata in questo post).
Non ho invece proprio capito la questione relativa ai tuoi problemi con l'Autorità di gestione. Se ti va, spiegamela meglio.
A presto
Roberto
Penso che l'incomprensione tra te e Germano risieda nel fatto che il Cacatua sulfurea citrinocristata è in All.A.
Roberto Condorelli
17-11-10, 19: 04
Grazie Roberto.
Non essendo esperto di Cacatua (ed immaginando quindi che la specie indicata da Germano si chiamasse proprio come l'ha scritta), ed essendo la lista dei pappagalli in Allegato B di tipo "residuale", avevo verificato l'assenza del citrinocristata e quindi lo avevo considerato in Allegato B.
Premesso questo, continua a non essermi del tutto chiaro il caso descritto da Germano.
Attendiamo.
Roberto
Germano Bertacche
18-11-10, 09: 41
Ciao Germano.
Per quanto riguarda il mio impiego del verbo "inanellare", mi attibuisci una "dovizia" superiore a quella che merito, perchè l'ho volutamente impiegato in modo improprio per rendere più chiaro il concetto. Avrei dovuto, e ti ringrazio per la bacchettata, usare il verbo "marcare", che include la marcatura con microchip.
Fin qui quindi nessun problema.
Non mi è invece chiaro quello che scrivi dopo.
In particolare: se hai un pullo (scrivi "nascitura", ma credo si tratti di una svista e che quindi intendessi "nata"), ed hai fatto regolare denuncia con microchip, ha fatto bene ed hai fatto più del tuo dovere (da un punto di vista legale), visto che oggi i Cacatua citrinocristata sono in Allegato B e quindi, purtroppo, non vi è obbligo di marcatura (come ci ricorda la Circolare commentata in questo post).
Non ho invece proprio capito la questione relativa ai tuoi problemi con l'Autorità di gestione. Se ti va, spiegamela meglio.
A presto
Roberto
ciao Roberto,
come potrei mai permettermi di bacchettare te per ciò scrivi se io in sole tre righe son riuscito a confondere il termine nata con nascitura?!
Ti faccio un piccolo riassunto della mia disavventura.
Nel 2005 i cacatua sulphurea, e tutte le sottospecie, sono passati dall' App. I alla II. Circa un mese prima del termine ho acquistato una coppia che era arrivata in Italia un paio di anni prima da Singapore via Olanda. Prima di confermarla mi sono fatto spedire i documenti e li ho fatti vedere al Funzionario Cites dell'ufficio di Vicenza, il quale dopo aver fatto alcune ricerche mi ha confermato che erano regolari. Faccio la richiesta di certificato denunciando la femmina con anello e microchip ed il maschio con il solo microchip. Dopo qualche mese, lo stesso Funzionario mi ha consegnato i certificati di esenzione (quelli gialli per intenderci) nei quali è contrassegnata la casella "esentare gli esemplari....dai divieti relativi...."; praticamente sono commercializzabilli.
Dopo tre anni nasce il primo soggetto. Faccio la denuncia di nascita e la richiesta di esenzione, ma, sempre il Funzionario che mi aveva rilasciato i documenti mi manda una comunicazione in cui - su per giù - scrive che l'autorità di gestione sta indagando sulla legale detenzione degli esemplari. Lo chiamo per farmi dare delle delucidazioni e mi spiega che l'autorità di gestione italiana ha consultato quella di Singapore, la quale ha dichiarato che tutti i pappagalli che sono usciti da tale paese erano inanellati e di conseguenza il mio maschio e ovviamente anche i figli, non sono in regola.
Questo accadeva in ottobre 2008.
Da allora il nulla.
Spero di essere riuscito a sintetizzare in poche righe una faccenda che è alquanto complessa.
Ciao Germano
Germano Bertacche
18-11-10, 11: 12
scusate ma ovviamente il passaggio era l'inverso: da App. II a App. I.//++**
Roberto Condorelli
18-11-10, 11: 29
ciao Roberto,
come potrei mai permettermi di bacchettare te per ciò scrivi se io in sole tre righe son riuscito a confondere il termine nata con nascitura?!
Ti faccio un piccolo riassunto della mia disavventura.
Nel 2005 i cacatua sulphurea, e tutte le sottospecie, sono passati dall' App. I alla II. Circa un mese prima del termine ho acquistato una coppia che era arrivata in Italia un paio di anni prima da Singapore via Olanda. Prima di confermarla mi sono fatto spedire i documenti e li ho fatti vedere al Funzionario Cites dell'ufficio di Vicenza, il quale dopo aver fatto alcune ricerche mi ha confermato che erano regolari. Faccio la richiesta di certificato denunciando la femmina con anello e microchip ed il maschio con il solo microchip. Dopo qualche mese, lo stesso Funzionario mi ha consegnato i certificati di esenzione (quelli gialli per intenderci) nei quali è contrassegnata la casella "esentare gli esemplari....dai divieti relativi...."; praticamente sono commercializzabilli.
Dopo tre anni nasce il primo soggetto. Faccio la denuncia di nascita e la richiesta di esenzione, ma, sempre il Funzionario che mi aveva rilasciato i documenti mi manda una comunicazione in cui - su per giù - scrive che l'autorità di gestione sta indagando sulla legale detenzione degli esemplari. Lo chiamo per farmi dare delle delucidazioni e mi spiega che l'autorità di gestione italiana ha consultato quella di Singapore, la quale ha dichiarato che tutti i pappagalli che sono usciti da tale paese erano inanellati e di conseguenza il mio maschio e ovviamente anche i figli, non sono in regola.
Questo accadeva in ottobre 2008.
Da allora il nulla.
Spero di essere riuscito a sintetizzare in poche righe una faccenda che è alquanto complessa.
Ciao Germano
Molto interessante.
Quindi, se non ho capito male, tu hai due soggetti (femmina inanellata e chippata, maschio solo chippato - immagino da te), per i quali ti è stato all'epoca fornito il certificato di esenzione.
Successivamente, sempre se ho capito bene, hai fatto regolare denuncia di nascita di un pullo chiedendo il certificato anche per lui, ma a quel punto ti è stato detto che sono in corso accertamenti perchè da Singapore gli hanno detto che c'era qualcosa che non andava.
Ora molto dipende da quello che tu vuoi fare. Puoi aspettare (e secondo me aspetterai a lungo), oppure agire per tentare di ottenere il riconoscimento della regolarità del maschio, e di conseguenza del novello.
Una strada, fra le tante, potrebbe essere quella di presentare istanza di accesso a tutta la documentazione, per comprendere sulla base di quale documento dell'Autorità di Singapore quella italiana non ti rilascia il Certificato.
Si potrebbe poi, in apposita istanza di rilascio (ove impugnare l'eventuale diniego o il possibile silenzio dell'Amministrazione), specificare che l'acquisto, regolarmente denunciato, è avvenuto prima del passaggio in Allegato A, e quindi il successivo transitare in tale Allegato non può ovviamente incidere sulla regolarità del tuo acquisto.
Forse hai già seguito queste strade, che ovviamente, come detto, non sono le uniche.
Presentare istanze non ha costi, ma impugnare li ha.
A presto
Roberto
Germano Bertacche
19-11-10, 10: 41
Molto interessante.
Quindi, se non ho capito male, tu hai due soggetti (femmina inanellata e chippata, maschio solo chippato - immagino da te), per i quali ti è stato all'epoca fornito il certificato di esenzione.
Successivamente, sempre se ho capito bene, hai fatto regolare denuncia di nascita di un pullo chiedendo il certificato anche per lui, ma a quel punto ti è stato detto che sono in corso accertamenti perchè da Singapore gli hanno detto che c'era qualcosa che non andava.
Ora molto dipende da quello che tu vuoi fare. Puoi aspettare (e secondo me aspetterai a lungo), oppure agire per tentare di ottenere il riconoscimento della regolarità del maschio, e di conseguenza del novello.
Una strada, fra le tante, potrebbe essere quella di presentare istanza di accesso a tutta la documentazione, per comprendere sulla base di quale documento dell'Autorità di Singapore quella italiana non ti rilascia il Certificato.
Si potrebbe poi, in apposita istanza di rilascio (ove impugnare l'eventuale diniego o il possibile silenzio dell'Amministrazione), specificare che l'acquisto, regolarmente denunciato, è avvenuto prima del passaggio in Allegato A, e quindi il successivo transitare in tale Allegato non può ovviamente incidere sulla regolarità del tuo acquisto.
Forse hai già seguito queste strade, che ovviamente, come detto, non sono le uniche.
Presentare istanze non ha costi, ma impugnare li ha.
A presto
Roberto
Ciao Roberto,
hai perfettamente capito il tutto.
In febbraio 2010 ho contatto il legale di Federfauna, il quale ha inviato una lettera di richiesta di spiegazioni a Roma e per conoscenza a Vicenza.
A marzo mi sono state richieste - non ufficialmente - da Roma, via Vicenza delle foto dell'anello della femmina (?!).
Io ho acconsentito e da allora nessuna altra comunicazione ne ufficiale ne ufficiosa.
Ciao Germano
Gianfranco
19-11-10, 15: 33
Ritornando sull’argomento Modello SCT1/BIS, mi riallaccio alle domande di Roberto Giani inerenti i punti 4 e 5. Se un allevatore non ha presentato una dichiarazione di conformità del proprio allevamento all’unità Cites di competenza, deve barrare chiaramente la casella “NO” al punto 4. Ma a questo punto cosa succederebbe? E’ necessario allegare ad ogni denuncia di nascita anche il modello SCT2-BIS compilato, oppure allegarlo solo una prima volta e poi in caso di modifiche sui riproduttori oppure semplicemente ignorarlo? Per il punto 5 invece è necessario inserire i dati del certificato di cessione che ci è stato fatto all’atto dell’acquisto del soggetto. Essendo tali certificati non omogenei, ci si trova di fronte a diverse realtà, è il caso di barrare “ALTRO” e copiare semplicemente ciò che c’è scritto? Forse altri come me si stanno domandando la stessa cosa. Qualcuno ha le idee più chiare in merito? A me non sembra che la cosa si sia semplificata, anzi.
Vincenzo Forlino
19-11-10, 19: 41
Ritornando sull’argomento Modello SCT1/BIS, mi riallaccio alle domande di Roberto Giani inerenti i punti 4 e 5. Se un allevatore non ha presentato una dichiarazione di conformità del proprio allevamento all’unità Cites di competenza, deve barrare chiaramente la casella “NO” al punto 4. Ma a questo punto cosa succederebbe? E’ necessario allegare ad ogni denuncia di nascita anche il modello SCT2-BIS compilato, oppure allegarlo solo una prima volta e poi in caso di modifiche sui riproduttori oppure semplicemente ignorarlo? Per il punto 5 invece è necessario inserire i dati del certificato di cessione che ci è stato fatto all’atto dell’acquisto del soggetto. Essendo tali certificati non omogenei, ci si trova di fronte a diverse realtà, è il caso di barrare “ALTRO” e copiare semplicemente ciò che c’è scritto? Forse altri come me si stanno domandando la stessa cosa. Qualcuno ha le idee più chiare in merito? A me non sembra che la cosa si sia semplificata, anzi.
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