Visualizza la versione completa : Termine per la denuncia di nascita - Un punto fermo
Roberto Condorelli
18-11-10, 20: 49
Buonasera a tutti.
Ritengo opportuno aprire questo post per approfondire e mettere un punto alla questione del termine per la presentazione della denuncia di nascita, attesi i dubbi interpretativi originati dalla recentissima Circolare 15/2010.
Abbiamo già parlato, in altro post, dei moduli allegati alla Circolare e alla possibilità, prevista in nota da tali moduli, di comunicare entro 45 giorni gli estremi della marcatura.
Ricordo che questo è previsto sia nel modulo relativo alle denunce di nascita per animali in Allegato A, che per quelli in Allegato B.
Visto che, come ho già detto, una circolare certo non può modificare il termine di 10 giorni previsto da una legge dello Stato (art. 8bis della L. 150/92), come va interpretato questo riferimento ai 45 giorni?
Oggi sono stato insieme agli amici del Club Agapornis (Mauro Dionisi - Presidente e Mario Bonanni - Segretario), che mi hanno gentilmente richiesto di accompagnarli, ad un incontro con il Servizio Centrale Cites di Roma.
Su tale incontro ho molte cose da raccontare, ma mi riservo di farlo con calma al mio rientro da Reggio Emilia.
Per ora mi limito a chiarire la questione dei 45 giorni.
Il Direttore della Divisione, a fronte delle perplessità rappresentate, ha chiarito quanto segue:
Animali in Allegato A: fermo l'obbligo di denuncia entro 10 giorni, è data facoltà, nei casi descritti dalla nota (necessità connesse al benessere o alle caratteristiche etologiche dell'animale), di comunicare entro i 45 giorni i dati della marcatura.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che la denuncia occorre farla entro 10 giorni, come sempre, ma gli estremi della marcatura puoi comunicarli successivamente. Ripeto: solo nei casi di necessità connesse al benessere o alle caratteristiche etologiche dell'animale.
Anticipo la vostra obiezione: dove sta scritto che devono esserci i dati sugli anellini che si usano per gli animali in Cites? Lo so, da nessuna parte. Resta la circostanza, positiva, che l'Amministrazione preposta ai controlli si è posta il problema. Mi sembra un buon inizio. Del resto vi chiedo: qualcuno di voi inanella con anellini che non abbiano sopra stampigliati dei dati identificativi? No.
Animali in Allegato B: fermo l'obbligo di denuncia entro 10 giorni, è data facoltà, nei casi descritti dalla nota (necessità connesse al benessere o alle caratteristiche etologiche dell'animale), di comunicare entro i 45 giorni i dati della marcatura. Siccome non è obbligatorio inanellare, se non si inanella non vanno ovviamente comunicati i dati. Se si inanella sì (lo so, è contraddittorio imporre una ulteriore incombenza a chi inanella senza esservi obbligato, ma così è).
Quindi, come avevo già detto nel post di apertura: la Circolare non ha spostato, nemmeno nei soli casi di necessità previsti dalla nota, il termine per la denuncia da 10 a 45 giorni, ma ha solo consentito di inviare gli estremi di marcatura, in quei casi, in un momento successivo alla denuncia.
Un conto è la denuncia (l'animale è nato), un conto la comunicazione dei dati (ti ho già denunciato la nascita, ed ora ti dico i dati dell'anello che ho messo dopo la denuncia).
Quindi, perchè sia chiaro: E' confermato che la denuncia di nascita debba essere effettuata entro 10 giorni dalla nascita, a prescindere dall'Allegato, come del resto previsto dall'unica legge in materia (art. 8 bis L. 150/92).
Chiarito questo, mi soffermo un momento sulla questione dei moduli.
Come ho già scritto, non sono nè possono essere obbligatori. Consiglio però a tutti, caldamente, insistentemente, di utilizzarli.
Questo per garantire uniformità e semplificare il lavoro del Servizio Cites.
Oggi ci sono state mostrate delle copie di denunce pervenute che, in tutta franchezza, erano o incomprensibili o gravemente lacunose.
Se vogliamo che loro collaborino con noi a rendere il sistema più semplice, ritengo doveroso che noi si collabori per rendere più fruttuoso e gestibile il loro lavoro.
Sull'incontro, come detto, ritornerò la settimana prossima con un ampio resoconto.
Anticipo che è stato improntato alla massima cordialità e, dopo i primi minuti in cui forse è stato necessario prendere le misure, estremamente lungo e costruttivo. Più di quanto pensassi.
Il percorso per ottenere ciò che desideriamo, e cioè semplificazione per gli onesti e rigore per i furbi, è ancora molto molto lungo. Se però queste sono le premesse, qualche speranza c'è.
Buonasera a tutti.
Roberto
Roberto Giani
19-11-10, 10: 10
Farei una piccola appendice al "Vuol dire che la denuncia occorre farla entro 10 giorni, come sempre, ma gli estremi della marcatura puoi comunicarli successivamente. Ripeto: solo nei casi di necessità connesse al benessere o alle caratteristiche etologiche dell'animale."
Diversi uccelli in All.A sono grossi pappagalli che si inanellano ben oltre i 10 giorni, limite massimo per effettuare la denuncia di nascita. Questo è uno dei casi ascrivibile a "solo nei casi di necessità connesse al benessere o alle caratteristiche etologiche dell'animale", per cui gli estremi della marcatura possono essere comunicati solo successivamente?
Tra l'altro, anche gli Inseparabili (che però stanno in All.B) si inanellano tra i 12 e i 13 gironi di vita...
Roberto Condorelli
22-11-10, 10: 33
Diversi uccelli in All.A sono grossi pappagalli che si inanellano ben oltre i 10 giorni, limite massimo per effettuare la denuncia di nascita. Questo è uno dei casi ascrivibile a "solo nei casi di necessità connesse al benessere o alle caratteristiche etologiche dell'animale", per cui gli estremi della marcatura possono essere comunicati solo successivamente?
Ciao Roberto.
Sì, direi che è il caso per eccellenza.
Tra l'altro, anche gli Inseparabili (che però stanno in All.B) si inanellano tra i 12 e i 13 gironi di vita...
Esatto. E questa è la ragione per cui hanno ritenuto di prevedere questa deroga anche nel caso degli animali in Allegato B. Resta il paradosso: io non sono obbligato ad inanellare animali in Allegato B, ma se lo faccio, e rientro in una di quelle ipotesti che mi consentono di comunicare i dati entro 45 giorni (come nel caso che hai descritto), dopo aver fatto la denuncia devo pure mettermi a comunicare i dati dell'anello in un secondo momento.
Come ho detto, è una cosa curiosa:
Parlando di Allegato B:
1) se non inanello, faccio la denuncia di nascita entro 10 giorni come previsto dalla legge, e buonanotte
2) se sono un bravo guaglione ed inanello, non solo devo fare la denuncia entro i 10 giorni, ma potrei, nel caso non inanellassi nei 10 giorni per esempio perchè quella specie si inanella dopo, mi tocca pure fare una seconda comunicazione per trasmettere i dati dell'anello (dati che, peraltro, oggi non sono previsti da alcuna norma - nome - RNA ecc.)
Come al solito, chi inanella invece di andare incontro a semplificazioni, va incontro a seccature.
Questo è il meccanismo che va spezzato.
Chi inanella deve essere agevolato, non tartassato. Che ci rendano obbligatorio inanellare, ma ci lascino in pace con una burocrazia che abbiamo, tra l'altro, solo in Italia.
Ripeto: la Circolare va apprezzata perchè è evidente il tentativo di venirci incontro. Quello che occorre è un ulteriore sforzo delle Autorità (e del Legislatore), affinchè gli onesti, che sono la stragrande maggioranza, non vengano penalizzati dall'esserlo.
Un abbraccio e ribadisco il piacere di averti conosciuto personalmente a Reggio.
Roberto
Vincenzo Peschechera
23-11-10, 19: 12
buona sera,
reputo questo post di grandissima utilità e vi faccio i miei complimente per la vs. professionalità ma nello stesso tempo chiarezza nei termini usati.... ma scusate io sono un novizio nel mondo CITES ....... e volevo chiedervi io sono in provincia di MB e allevo Padda e Gropponi
che se non erro sono entrambi in allegato B ....... ho sempre denunciato le mie nascite e inanellato i miei soggetti entro 10 giorni.....
ma da quello che vete detto in realtà non ho l'obbligo di inanellare ???????
scusate se ho vi faccio questa domanda forse banale, ma se non avessi l'obbligo di inanellare vivrei decisamente meglio e stresserei molto meno i miei soggetti non sottoponendoli ad inanellamento per i soggetti che non porto nelle mostre ( quando deciderò di farle ).
grazie per le vs. eventuali risposte
A presto.
Enzo
Roberto Condorelli
23-11-10, 19: 42
Buonasera Enzo.
Gli animali che allevi in effetti sono in Allegato B (il Padda oryzivora certamente; il "groppone" pure, se parliamo di Psephotus haematonotus o di altri pappagalli del medesimo genere, eccetto i tre in allegato A: P. chrysopterygius, P. dissimilis e P. pulcherrimus - quest'ultimo catalogato come "forse estinto").
Rispondo alla tua domanda, ma ti prego di leggere con molta attenzione.
Da un punto di vista legale, non è obbligatorio inanellare i tuoi animali.
Mi sento però di consigliarti caldamente, molto caldamente, di continuare a farlo.
Questo per quattro ragioni, che spero comprenderai:
1) Pur non essendo obbligatorio inanellare, resta obbligatorio presentare la denuncia di nascita e tenere il Registro (qualora tu venda o scambi i tuoi animali). Non inanellare vuol dire mettere in grave difficoltà il Servizio Cites per eventuali controlli, e ti espone, se trovi le persone sbagliate, ad una lunga serie di noie che ti vedranno alla fine sicuramente vincitore, ma altrettanto sicuramente stressato.
2) Non so se lo hai notato, ma su questo Forum ci stiamo coordinando per avviare una campagna volta ad ottenere alcune modifiche normative che si basano, per fartela semplice, sul seguente concetto: se inanello, lasciatemi in pace. Se quindi chi inanellava comincia a non farlo più, invece di andare avanti andiamo indietro.
3) In un futuro non troppo lontano potrebbe accadere che alcuni animali, come i Padda, se inanellati godranno di un regime di particolare semplificazione. Perchè privarsi di tale ghiotta opportunità?
4) Non sei un novizio: se già inanelli, sei iscritto ad una Federazione, hai occhio e pratica, perchè dovresti smettere di farlo? (Perdona questo quarto punto, in cui forse mi sono spinto troppo su considerazioni che esulano dagli aspetti squisitamente tecnici).
Tanto detto, spero di averti fornito utili spunti di riflessione.
A presto
Roberto
Premesso che anello ed ho sempre anellato vuoi per partecipazione a mostre vuoi per "ordine" in allevamento servendomi dell'anello come identificazione dei parentali, dei portatori etc....le note positive di questa ultima circolare le riassumerei così:
1) per la prima volta è una circolare "migliorativa" al contrario delle altre oserei dire "vessatorie" e che fa ben sperare in un cambio di mentalità e di rapporti da parte delle Istituzioni
2) con la famosa circolare 26/08 un minimo contrattempo poteva diventare un dramma: anelli che non arrivavano per disguido postale, anello non accettato da parte dei genitori, mancanza momentanea, non ti permetteva di regolarizzare gli animali nati presso il tuo allevamento neanche tramite la denuncia di nascita che spesso veniva rifiutata per mancanza di questo dato. Poichè allevo Agapornis Fischeri e vista la ridotta taglia (ma penso ai Lilianae, ai Forpus, ai Padda) l'operazione i inserimento del microcip poteva rappresentare l'incolumità dell'animale stesso che pertanto pur essendo nato in cattività sarebbe stato un "clandestino" destinato all'astinenza sessuale per tutta la sua vita.
Con ciò sostengo apertamento l'uso dell'anello e la battaglia di servirsi dello stesso "come prova di nascita certa in cattività" come d'altronde già avviene per molti Paesi spesecie del Nord Europa(ma non si viveva in una unica Nazione chiamata Europa?)
Scusate se mi intrometto ma forse non ho capito bene una cosa... se io denuncio la nascita entro 10 giorni non comunicando l'anello perchè tropo piccolo il soggetto per poter essere anellato, perchè devo rompermi di comunicarlo alla forestale?
Mi spiego:
Se io denuncio la nascita, nel frattempo partono le procedure dalla Forestale per farmi avere il n.° di Protocollo, quindi nel frattempo anello il mio piccolo nato. Una volta arrivato il protocollo lo denuncio in registro nella sezione "ENTRATA" inserendo così all'interno la nascita e gli estremi dell'anello. non è la stessa cosa? se c'è un controllo: la forestale vede la mia denuncia di nascita per 2 esemplari (non so... A. Personata!) entra in allevamento per un controllo e verifica l'entrata in registro di questi 2 piccoli con il n.° di protocollo che mi hanno dato e così verificano il numero di anello!!
Spero di esser stato chiaro!!
Roberto Condorelli
24-11-10, 14: 24
Scusate se mi intrometto ma forse non ho capito bene una cosa... se io denuncio la nascita entro 10 giorni non comunicando l'anello perchè tropo piccolo il soggetto per poter essere anellato, perchè devo rompermi di comunicarlo alla forestale?
Mi spiego:
Se io denuncio la nascita, nel frattempo partono le procedure dalla Forestale per farmi avere il n.° di Protocollo, quindi nel frattempo anello il mio piccolo nato. Una volta arrivato il protocollo lo denuncio in registro nella sezione "ENTRATA" inserendo così all'interno la nascita e gli estremi dell'anello. non è la stessa cosa? se c'è un controllo: la forestale vede la mia denuncia di nascita per 2 esemplari (non so... A. Personata!) entra in allevamento per un controllo e verifica l'entrata in registro di questi 2 piccoli con il n.° di protocollo che mi hanno dato e così verificano il numero di anello!!
Spero di esser stato chiaro!!
Sei stato chiaro. E la tua osservazione è corretta.
Come ho già scritto, questa Circolare vale più per ciò che rappresenta che per ciò che contiene.
A presto
Roberto
quindi se dovessi denunciare la nascita prima di anellare il pullo senza poi denunciare il marcaggio (per dimenticanza o altro) in un secondo luogo, non sono in contravvenzione giusto?
Vincenzo Peschechera
24-11-10, 14: 31
buongiorno Roberto,
grazie mille per le spiegazioni date e per i consigli......
io certamente continuerò ad inanellare i miei soggetti come ho sempre fatto ( anche perchè in un futuro molto prossimo ho intenzione di partecipare a mostre )
e vi ringrazio anche per gli sforzi fatti per migliorare la vita di noi appassionati di soggetti sottoposti a CITES,
solo che d'ora in poi sapendo che non c'è l'obbligo di inanellamento se per caso qualche soggetto per qualsiasi motivo non riesco ad inanellarlo non mi faccio mille paranoie perchè ho in allevamento un soggetto senza anello.........
grazie ancora.
a presto.
enzo
E' questo difatti rappresenta come dicevo un passo avanti..
Roberto Condorelli
24-11-10, 14: 48
A stretto rigore, non commetti violazione.
Mi sfugge la ragione per cui devi complicarti la vita, e complicarla al Servizio Cites, per non mandare un fax.
Come ho detto, stiamo lavorando per "aiutare" le Autorità a disciplinare le cose in modo razionale ed efficace. Se ogni loro lacuna, ed al momento sono tante, deve essere l'occasione per impuntarsi, il percorso potrebbe complicarsi.
Resta il fatto che le norme sono norme, anche in un Paese oramai nel ridicolo come il nostro, e quindi se mi chiedi se commetti violazione, non posso certo risponderti di sì.
Ciao
Roberto Condorelli
24-11-10, 14: 57
E' questo difatti rappresenta come dicevo un passo avanti..
Scusami Orazio, ma il passo avanti, come tu sai benissimo ed hai anche scritto, è nell'atteggiamento.
Nella sostanza no: sai bene che NON è mai stato obbligatorio inanellare animali in Allegato B.
Da sempre se un allevatore non inanellava in Allegato B, non succedeva e non poteva succedere niente (e non mi voglio in questo periodo soffermare sulla questione relativa all'Allegato A - che comunque riprenderemo per necessità di cose).
Quello che oggi è migliorato, è che l'Amministrazione ha smentito la stupidaggine scritta nel 2008 da chi o non aveva le competenze, o aveva tentato un bluff (che si sia sbagliato, ho qualche dubbio), e quindi non solo chi conosce le norme, ma anche chi non le conosce e si affida (giustamente) a quello che scrive l'Amministrazione, può dormire sonni più tranquilli.
A presto
Sapevo benissimo della non fondatezza su cui poggiava la 26/08 ma si era sotto "ricatto" perchè si rifiiutavano di darti il protocollo precisando che in mancaza di anche solo un dato dell'All. 4 (il loro modulo di dnuncia dove non c'era neanche il nome comune) la dichiarazione non sarebbe risultata valida. In effetti non è aperto nessun contenzioso e nessuna sanzione è stata commininata quindi convinti al 100% non lo erano neanche loro....
Vincenzo Peschechera
25-11-10, 19: 54
sul fatto che non ci sia coerenza da parte degli organi di stato non c'è assolutamente dubbio,
tanto è vero che voi continuate a parlare di protocollo ed io stesso ho acquistato soggetti da allevatori dell' Emilia, del Lazio e del Veneto
nella cessione trovo riferimenti al nr. di protocollo...... beh io è dal 2009 che ho il registro CITES ed ho fatto circa 10 denuncie di nascita,
beh ..... il corpo forestale di Milano non rilascia nessun nr. di protoccolo, sei tu allevatore che devi dare un numero progressivo alla tue denuncie,
questo lo scoperto solo alla terza denuncia fatta nel lontano 2009 quando dopo tre mesi di attesa di risposta da parte del corpo forestale ho telefonato e mi è stato detto che loro non hanno tempo di rispondere a tutti gli allevatori e che loro protocollano le denunie al loro interno ma non ci comunicano il nr. e quindi siamo noi allevatori a dare un numero progressivo alle stesse per risalire alla cronologia dei documenti........
questo mi sembra assurdo ma mi sono adeguato.
a presto.
Enzo
Roberto Condorelli
25-11-10, 20: 34
Buonasera.
Sfatiamo un altro mito.
L'operazione di "registrazione di protocollo", disciplinata dal D.P.R. 445/00, concerne la gestione dei documenti da parte delle PA, ed è operazione sostanzialmente di catalogazione interna.
La denuncia di nascita, disciplinata dall'art. 8 bis della L. 150/92 è un atto a forma libera, che quando viene ricevuto dalla Pubblica Amministrazione deve essere protocollato (art. 53 D.P.R. 445/00), ma non sta scritto da nessuna parte che la P.A. debba poi inviare al mittente il numero di protocollo.
Quello che conta è che il mittente, cioè l'allevatore, abbia prova dell'avvenuta denuncia (fax, raccomandata, timbro per ricevuta se consegnato a mano ecc.).
A presto
Gianfranco Rigo
25-11-10, 21: 52
Buonasera.
Sfatiamo un altro mito.
L'operazione di "registrazione di protocollo", disciplinata dal D.P.R. 445/00, concerne la gestione dei documenti da parte delle PA, ed è operazione sostanzialmente di catalogazione interna.
La denuncia di nascita, disciplinata dall'art. 8 bis della L. 150/92 è un atto a forma libera, che quando viene ricevuto dalla Pubblica Amministrazione deve essere protocollato (art. 53 D.P.R. 445/00), ma non sta scritto da nessuna parte che la P.A. debba poi inviare al mittente il numero di protocollo.
Quello che conta è che il mittente, cioè l'allevatore, abbia prova dell'avvenuta denuncia (fax, raccomandata, timbro per ricevuta se consegnato a mano ecc.).
A presto
questo potrebbe significare che non è necessario attendere la risposta scritta di ricezione della denuncia di nascita dal CFS per poter cedere i nuovi nati ? cosa che invece è specificato nella lettera di risposta per ogni singola denuncia di nascita.
Roberto Condorelli
25-11-10, 22: 59
questo potrebbe significare che non è necessario attendere la risposta scritta di ricezione della denuncia di nascita dal CFS per poter cedere i nuovi nati ? cosa che invece è specificato nella lettera di risposta per ogni singola denuncia di nascita.
No.
Vuol dire che non sono tenuti a darti il numero di protocollo.
La tua denuncia deve comunque avvenire nelle forme previste dalla legge (le ho elencate prima), e il Servizio Cites ha "facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo...".
In sostanza, tu non li puoi cedere fin quando non è trascorso il tempo necessario per loro per esercitare quella "facoltà" (la norma infatti non parla di verifica in generale, ma proprio "presso il denunciante")
Quanto è lungo questo periodo? Non sta scritto da nessuna parte.
Quindi o si aspetta una risposta da parte loro, oppure si procede dopo un po' di tempo ed in caso di contestazione si impugna il provvedimento e si lamenta al giudice il mancato esercizio di quella facoltà da parte dell'Autorità entro un tempo ragionevole.
Tutto questo non ha nulla a che vedere con il numero di protocollo. Loro possono pure inviarti una lettera senza alcun numero, ma semplicemente dandoti comunicazione dell'avvenuta ricezione della denuncia e, magari implicitamente, rinunciare ad esercitare la facoltà di controllo.
Possono pure non risponderti e tu, trascorso un congruo termine (la congruità verrà valutata dal giudice in caso di contestazione), potrai cedere gli esemplari.
Ciao
Roberto Giani
26-11-10, 09: 28
No.
Vuol dire che non sono tenuti a darti il numero di protocollo.
Roberto, io ho sempre interpretato il passaggio, che di seguito grassetto, come un obbligo dell'Ufficio CITES del CFS a rilasciarci il n. di protocollo:
art. 8 bis
1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a
specie incluse nell'Allegato A, Appendici I e Il, nonché nell'Allegato C, parte 1 e
2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e
modificazioni, devono essere denunciate entro dieci giorni dall'evento al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ~ Direzione generale per l'economia
montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di
verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di
analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la
prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un
certificato conforme all'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio
del 28 novembre 1983.
Roberto Condorelli
26-11-10, 11: 30
Buongiorno Roberto.
Immaginavo saresti intervenuto, essendo attento lettore ed ottimo conoscitore della materia.
Speravo di cavarmela con una frase lapidaria, ma la tua domanda mi impone un approfondimento in materia piuttosto delicata. Si parla infatti di interpretazione delle norme, sempre ardua, e di successione di norme nel tempo, questione forse ancor più delicata.
Iniziamo dall'art. 8 bis che, secondo l'interpretazione che riporti, sembrerebbe imporre all'Autorità la comunicazione del numero di protocollo che viene attribuito alla denuncia di nascita una volta che arriva presso i suoi uffici.
Riporto l'articolo per comodità di lettura:
8-bis. 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/83 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole.
Per ora fermiamoci qui.
L'articolo impone la denuncia entro 10 giorni degli animali in Allegato A e B (corrispondono alla vecchia formulazione indicata nell'articolo). Poi dice che il Servizio Cites ha la facoltà di verificare se qualcuno ha fatto il furbo (la frase "presunti genitori" la dice lunga).
Proseguiamo con l'articolo:
L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa.
Quindi il Servizio Cites, se decide di verificare, lo può fare a condizione di rispettare la procedura indicata (il detentore mette a disposizione i campioni, prelevati se vuole da professionisti da lui incaricati, in presenza del personale del CFS, se ritenuto opportuno dalla Commissione).
Quindi l'articolo dice:
Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.
Che vuol dire? Quali sono i "tali esemplari"?
Sono gli esemplari denunciati, oppure i pochi, fra i tanti denunciati, che sono stati effettivamente "verificati"?
Certo la parola "denunciante" di quest'ultima riga farebbe propendere per la prima soluzione: il certificato per ogni soggetto denunciato (e non necessariamente verificato).
Fin qui quindi potrei condividere l'interpretazione che prospetti (ma qualcosa mi dice che l'Autorità interpreterebbe quell'ultimo rigo nel senso di dover rilasciare certificati solo per gli animali effettivamente verificati).
Occorre però soffermarsi sul "certificato".
La norma fa riferimento al certificato conforme all'art. 22 del Reg. CEE 3418/83.
Ci sono due problemi:
1) Abrogazione: quell’articolo 22 è stato abrogato dall'art. 42 del Reg. CE 939/97, a sua volta abrogato dall'art. 42 del Reg. CE 1808/01, a sua volta abrogato dall'art. 74 del Reg. CE 865/06, attualmente in vigore.
Quel riferimento all'art. 22 del Reg. CEE 3418/83 è quindi da ritenersi ancora valido? Difficile rispondere. L'abrogazione di una norma abrogante, fa rivivere la norma inizialmente abrogata? E se poi quella dopo abroga di nuovo?
Dipende dalla ratio e da una ricostruzione sistematica della materia.
Il sospetto che quel riferimento non sia più attuale è tuttavia piuttosto forte quando si scopre che nel Reg. CE 865/06, che è quello attualmente in vigore, non sembra esistere un articolo corrispondente a quel vecchio articolo 22.
Questo infatti diceva:
Articolo 22
Gli organi di gestione degli Stati membri rilasciano i certificati seguenti:
a) un certificato attestante che un determinato esemplare è entrato, conformemente alla Convenzione, nel territorio cui si applica il regolamento (CEE) 3626/82, prima dell’entrata in vigore dello stesso;
b) un certificato attestante che un determinato esemplare è stato introdotto nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) 3626/82;
c) un certificato attestante che un determinato esemplare è stato acquistato prima che la Convenzione fosse applicabile alla relativa specie;
d) un certificato attestante che si tratta di un esemplare di una specie animale nato ed allevato in cattività o facente parte di un animale di questo genere o da esso derivato;
e) un certificato attestante che si tratta di un esemplare di una specie vegetale riprodotto artificialmente o facente parte di un vegetale di questo genere o da esso derivato;
f) un certificato attestante che un determinato esemplare è stato tolto dal suo ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti in uno Stato membro o con l’autorizzazione delle autorità competenti dello stesso
A parte l’imbarazzante formulazione, la lettera d), in neretto, è quella che ci riguarda.
C’è qualcosa di simile nel Regolamento attuale?
Vediamo.
Dubito si possa fare riferimento all’art. 37, quando dice che:
1. Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali, che rispondano a uno dei criteri seguenti:
a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55;
b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico esemplare.
3. Al certificato di proprietà personale è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento.
Qui infatti si parla di un Certificato di altra natura, che non appare essere del tipo previsto da quell’art. 22, e per di più che deve essere rilasciato per ogni esemplare.
Direi che gli articoli che si occupano, nel nuovo Regolamento, del problema della nascita in cattività, sono il 54 e 55.
Eccoli:
Articolo 54
Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività
Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:
1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:
a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata;
b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;
2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla normativa applicabile e in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a uno o più dei seguenti fini:
a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;
b) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva riproduttiva;
4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.
Articolo 55
Determinazione dell'ascendenza
Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 54, dell'articolo 62, paragrafo 1, o dell'articolo 63, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le modalità stabilite dall'autorità medesima.
Come si può facilmente verificare, non si fa menzione di obblighi in capo all’Autorità relativi al rilascio di certificati.
Proviamo a capire.
Come mai in un Regolamento del 1983 si fa riferimento ad un Certificato, richiamato da una legge italiana del 1992, e poi quel Certificato sembra scomparire negli anni successivi?
Probabilmente dipende dal fatto, ma è una mia supposizione, che il Regolamento comunitario non prevede un obbligo di denuncia di nascita, come invece accade in Italia a causa della L. 150/92. E quel Certificato, previsto da quella vecchia norma, era pure facoltativo.
Leggiamo infatti il vecchio articolo 24, ovviamente pure lui abrogato, di quel lontano Regolamento. Almeno per tentare di capire:
Articolo 24
1. Il richiedente deve completare le caselle 1 e da 4 a 13 della richiesta e, se del caso, le caselle 1 e da 4 a 12 dell'originale e della copia.
2. Le domande devono contenere o essere corredate di prove che consentano all'organo di gestione di valutare l'opportunità di rilasciare il certificato richiesto.
Quel Certificato, quindi, era un documento che:
- andava richiesto
- poteva (non doveva) essere rilasciato sulla base di una valutazione di opportunità
- la domanda di rilascio doveva comunque essere corredata da prove
Ho il sospetto che la “risposta” del Servizio Cites quando arriva, e se arriva, sia qualcosa di molto diverso dall’adempimento di un obbligo di rilascio di Certificato, obbligo le cui modalità realizzative sono teoricamente basate su una norma abrogata, non sostituita da una analoga, e che funzionava in modo diverso.
2) Protocollo:
Ed il protocollo?
Se anche ammettessimo che il Servizio Cites sia obbligato a rilasciare un Certificato, e come detto ho molti dubbi, allora dovrebbe rilasciare qualcosa di molto diverso rispetto ad una comunicazione di un numero di protocollo, che, proprio perché elemento di archiviazione interna, non mi risulta possa essere fatto oggetto di un obbligo di comunicazione.
Spero di essere stato utile, ed un caro saluto a quei pazienti amici che sono arrivati a leggere fin qui.
Roberto
Roberto Giani
26-11-10, 17: 36
Che dire, grazie infinitamente Roberto per le tue sempre esaurientissime e circostanziate risposte.
Da tutto quello che hai scritto, però, mi nasce una sorta di sconforto. L'interpretazione delle norme appare più un'arte che una scienza, con aspetti, risvolti e sfaccettature che un semplice mortale (non giurista) non riesce ad assolutamente ad identificare nella sua totalità.
Al di là della tua dimostrazione che gli Uffici CITES non sono obbligati a rendere al denunciante una prova tangibile della ricevuta della denuncia di nascita, mi resta un dubbio.
Quando acquisisco un pappagallo, ed il cedente nel documento di cessione mi riporta, a garanzia della regolarità dell'animale, il rifermento ad una raccomandata all'Ufficio CITES del CFS, come faccio ad essere sicuro che in quella raccomandata c'era la denuncia di nascita di quel pappagallo, anzichè un suo messaggio d'amore indirizzato ad una graziosa agente dell'Ufficio suddetto?
Roberto Condorelli
26-11-10, 19: 09
Che dire, grazie infinitamente Roberto per le tue sempre esaurientissime e circostanziate risposte.
Da tutto quello che hai scritto, però, mi nasce una sorta di sconforto. L'interpretazione delle norme appare più un'arte che una scienza, con aspetti, risvolti e sfaccettature che un semplice mortale (non giurista) non riesce ad assolutamente ad identificare nella sua totalità.
Al di là della tua dimostrazione che gli Uffici CITES non sono obbligati a rendere al denunciante una prova tangibile della ricevuta della denuncia di nascita, mi resta un dubbio.
Quando acquisisco un pappagallo, ed il cedente nel documento di cessione mi riporta, a garanzia della regolarità dell'animale, il rifermento ad una raccomandata all'Ufficio CITES del CFS, come faccio ad essere sicuro che in quella raccomandata c'era la denuncia di nascita di quel pappagallo, anzichè un suo messaggio d'amore indirizzato ad una graziosa agente dell'Ufficio suddetto?
Non lo puoi sapere.
Quello delle raccomandate è un problema annoso, solo parzialmente risolvibile con l'utilizzo del "piego raccomandato" (un foglio spillettato senza busta - nel caso da te descritto comunque inutile).
Mi sembra meglio un bel fax, dove sulla stampa di ricevuta dell'invio compare la prima pagina del documento inviato insieme. Purtroppo non tutti gli allevatori lo usano (e qualche ufficio Cites, che evidentemente non conosce il D.P.R. 445/00, mi dicono che non accetta fax).
A presto
Roberto
Powered by vBulletin™ Version 4.0.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it