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Visualizza la versione completa : Come classificare i cardellini major?



maurizio44
30-12-10, 19: 15
Mi sono sempre chiesto soprattutto in relazione al loro allevamento e alle leggi regionali che lo regolamentano, se i cardellini major debbano essere considerati o meno fauna esotica.
esotico= lat. EXòTICUS dal gr. EXòTIKòS, che proviene da èxò fuori di, rispondente al lat. EX, onde EXTèRNUS esterno(v. Es, e cfr. Estra, essoterico,Straniero). Forestiero,Straniero, Che viene da paese estero:detto specialmente in realazione ad animali e vegetali.
Come ritienete si debba interpretare ai fini dell'allevamento. Il nostro avv. di riferimento, Roberto Condorelli, cosa ne pensa?

Federico
30-12-10, 19: 44
Ciao Maurizio io ti posso dire l'interpretzione che hanno all'uffico caccia della mia provincia...
Secondo loro la specie tuteleta è carduelis carduelis quindi tutti i cardellini devono essere autorizzati, non fanno distinzione di sottospecie mi hanno detto che si rifanno ad un parere, informale, dell'ex INFS che fu sentito riguardo ai cardellini balcanici ai tempi delle importazioni legali..:).. e loro risposero che i balcanici e " gli italiani" non sono specie distinte e quindi sottoposti alla stessa normativa... e loro , la provincia, hanno esteso questo parere a tutti i cardellini.
Questo è quello che vige qui....

roberto ghidini
30-12-10, 20: 14
Tutti i cardellini essendo Carduelis carduelis devono essere considerati avifauna autoctona,anche perchè bisogna considerare esistono molti meticciamenti, e che gli agenti del CSF, preposti ai controlli,difficilmente saprebbero distinguerli,diversamente i cardellini del himalaya Carduelis caniceps sono esclusi.

maurizio44
31-12-10, 14: 19
Questo vuol dire che a livello di legislazione viene rinnegata anche la lingua madre? Certo che siamo messi bene. Se posso capire che la cosa possa essere valida per i balcanici, che sono di passo anche da noi, non mi pare che i major scendano mai alle nostre latitudini. Ne mi sembra giusto che gli addetti non sappiano riconoscere un major da un nostrano visto che è il loro mestiere.

robertopicone
02-01-11, 22: 10
Ciao Maurizio,
le leggi regionali recepiscono quella nazionale e comunitaria e tutelano la fauna selvatica, comunque essa si chiami.

Purtroppo in alcune di queste norme regionali é stato inserito (direi impropriamente) il termine "autoctono" che tanta confusione ha generato.

Mi permetto di dire impropriamente, perché, recependo la normativa nazionale e comunitaria, mi sembra improprio e fuorviante parlare di fauna autoctona regionale, in quanto gia compresa nel complessivo superiore.

Il problema tassonomico poi, é quasi tutto creato dagli allevatori, che pure dovrebbero essere addetti ai lavori, anche i cardellini a calotta grigia come il caniceps o il paropanisi sono Carduelis carduelis.

maurizio44
02-01-11, 22: 40
Però questo ragionamento non è valido per tutto ciò che si alleva, infatti ad esclusione dei canarini, che sono differenziati in razze quindi indiscutibilmente non selvatici e pochi altri, tutti gli animali allevati sono fauna selvatica. Ora per giunta anche alcune specie di pappagali sono entrai a far parte della fauna europea, ma non mi pare che la normativa in questione faccia di tutt'erba un fascio.

Dempit
02-01-11, 23: 23
le leggi regionali recepiscono quella nazionale e comunitaria e tutelano la fauna selvatica, comunque essa si chiami.
art. 2 legge 157/92 fauna selvatica: Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale

il consiglio di stato e varie sentenze: anche se impropriamente i soggetti nati in cattività erroneamente vengano definite selvatiche, non sono patrimonio dello stato ma proprietà del singolo allevatore.

Pertanto, si protrebbe allevare tutto senza autorizzazione...... poiche i soggetti regolarmente anellati e quindi di nascita in cattività certa non rientrano fra la fauna selvatica proprietà dello stato..... mentre appartengo a quest'ultimo i soggetti prelevati dai centri di anellamento, i richiami ed altro....

Dempit
02-01-11, 23: 29
le reggioni hanno fatto un casino.....dovevano tutelare le specie selvatiche invece loro includono pure quelle di allevamento... pensate che nella recente modificha dellla legge regionale calabrese hanno ripristinato il comma in cui si prevede l'immissione in natura dei capi in eccesso... ma se sono nati in cattività dopo due giorni muoiono.... chi scrive tali legge non capisce un... caz.... questi sono i gestori dell'Italia

robertopicone
02-01-11, 23: 36
Le razze dei canarini, create dagli allevatori, non trovano un corrispettivo in natura..........tralasciamoli.

A livello giuridico (l'argomento é questo) e non zoologico, la nozione di fauna selvatica vivente allo stato di naturale libertà coincide con una condizione di vita indipendente dall'uomo per quanto attiene alla riproduzione, alla alimentazione e al ricovero. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale 26 gennaio 2004, Sentenza n. 2598

Ti anticipo, pur non essendo selvatici i soggetti che alleviamo, vengono assoggettati alla normativa perché ne esistono dei corrispettivi in natura. Non ho sotto mano le sentenze ma appena posso le inserisco.

Bisogna fare anche attenzione, tra i regolamenti per l'allevamento e quelli per la caccia, a buon conto, se leggi la sentenza che ho indicato sopra, ti renderai conto che anche i pappagalli che girano per Roma, e che di sicuro non sono autoctoni, in quanto viventi allo stato di naturale libertà sono assoggettati alla 157/92 e derivate regionali.

Il fatto poi che le autorità dicano questo o quello, oppure che intervengano o meno, é dovuto a tanti fattori, per me il principale é la confusione normativa, "ci capiamo poco noi figurati loro".

robertopicone
02-01-11, 23: 46
Ciao Dempit,
a dimostrazione che gli allevatori dovrebbero fare un p'o di autocritica ti faccio notare quanto segue:

1. La legge regionale calabrese é sempre la stessa e non é mai cambiata, la trovi a questo indirizzo http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp2/testicoordinati_2.asp , la n.9 del 17 maggio 1996;

2. Questo, http://www.consiglioregionale.calabria.it/legislazione/regolamenti_2010/Reg_13_2010.pdf , é il relativo regolamento di attuazione della legge al punto 1. per quanto riguarda gi allevamenti, fresco fresco del 2010;

Se leggi entrambi, non troverai nessun comma che ti dice di liberare uccelli in natura.

Dempit
02-01-11, 23: 55
parte 4^ art 12 comma 13...... poi da 80 esemplari dello scorso anno sono passati a 6 per specie ed io che faccio ora li libero?????? io li ho comprati....

Dempit
02-01-11, 23: 56
13. Nel caso ricorra la necessità di conformare il numero dei
soggetti alle capacità logistiche e funzionali dell’allevamento,
ogni allevatore potrà immettere in natura parte dei soggetti geneticamente
puri e non mutati ottenuti in cattività.
14. L’immissione deve essere effettuata sotto il controllo
degli Organi di polizia e delle Guardie venatorie avendo cura di
individuare gli habitat nei quali immettere in libertà i soggetti e
dief fettuarla neiperi odidistagi onalipi ù conformiad un favorevole
insediamento in natura dei soggetti immessi in libertà.
Art. 14
Specie ammesse
1. È consentita la detenzione diseiesemplaridiognispeci e
di fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia e nel complesso
non oltre ottanta esemplari delle seguenti specie detenibili: Cadellino
(Carduelis carduelis), Ciuffolotto (Pymila pyrmila), Fanello
(Acanthis cannabina), Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino
(Carduelis spinus), Organetto (Cerduelis flammea), Ortolano
(Emberiza hortulana), Peppola (Fringilla montifringilla),
Verdone (Carduelis Cloris), Verzellino (Serinus serinus), Zigolo
Giallo (Emberiza citrinella), Zigolo Nero (Emberiza cirlus), Zigolo
Minore (Emberiza pusilla), Zigolo Muciatto (Emberiza
cia).
Art. 15 xxxcbbbbbb

Dempit
03-01-11, 00: 02
roberto ..... le specie non in elenco si possono detenere???? ma ti sembra possibile che chi viene da messina a reggio con degli uccelli quest'ultimo può avere problemi....
si dovrebbe far attuare una legge nazionale unica per tutte le regioni.....

robertopicone
03-01-11, 00: 08
Mi sembra che ti sei risposto da solo.......se già li possiedi ed eri già autorizzato non credo che tu abbia la necessita di conformare il numero di soggetti alle capacità logistiche e funzionali dell'allevamento.

Non so se allevi nostrani o major, comunque da un'occhiata anche all'articolo 17.


Concordo con te al 100% che sarebbe auspicabile avere una legislazione comune su tutto il territorio nazionale.

Dempit
03-01-11, 00: 19
Produzione, commercio e consumo - Commercio e vendita al pubblico - Reato di detenzione di esemplari di fauna selvatica - Specie selvatica
La detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione configura il reato di cui all'art. 6, legge 7 febbraio 1992 n. 150, attuativa della Convenzione di Washington sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, anche se l'animale è nato da genitori in cattività, atteso che si considera di specie selvatica sia l'animale di origine selvatica che quello proveniente da nascita in cattività, intesa quale riproduzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato.
*Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2005, n. 08423 (ud. 21 gennaio 2005) Ric. Tomasini. (L, 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6; L, 13 marzo 1993, n. 59; DL, 12 gennaio 1993, n. 2, art. 10). nato in cattività fino allla 1^ generazione

la direttiva 79/409, come emerge dal suo art. 1, mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo

Dempit
03-01-11, 00: 25
Art. 17
Categorie escluse dalla normativa
1. Gli uccelli ibridi e mutati purché fenotipicamente distinguibili
dalle specie selvatiche, sono assoggettati alle disposizioni
del citato Regolamento.
2. Questiuccellinon devono in alcun caso essere liberatii n
natura.
ok i mutati non possono essere immessi in natura ma ne puoi tenere sempre sei e se non riesci a cedere l'eccesso che fai li uccidi????

Sta di fatto che la burocrazia non fa altro che alimentare il commercio illegale di fauna selvatica.....

Dempit
03-01-11, 00: 29
mentre gli ancestrali in eccesso li libero in natura come previsto dall'articolo 13......

si lo scorso anno ero autorizzato per 80 soggetti ora mi dovri adeguare alla nuova normativa ... sei soggetti....per ogni specie.... e se i controlli vengono nel periodo della riproduzione..?????sono sempre in eccesso????quindi da verbalizzare.... cazzz....

robertopicone
03-01-11, 00: 32
Fai un p'o più di attenzione, per ibridi, mutati e tutti i soggetti fenotipicamente distinguibili non si applica il regolamento, quindi, niente limite.

Anche la taglia é un'aspetto fenotipico.


Per tutto il resto siamo off-topic...........te lo dico solo perché il discorso é lunghissimo e inquineremmo la discussione.

Dempit
03-01-11, 00: 33
mi sa che hai letto male...... leggi bene l'articolo 17.... è scritto con i piedi

robertopicone
03-01-11, 09: 55
Art. 17 Categorie escluse dalla normativa
1. Soggetti ibridi e mutati purché fenotipicamente distinguibili dalle specie selvatiche, sono assoggettati alle disposizioni
del citato Regolamento.

Sarà anche scritto con i piedi, ma l'art. 17 fa parte del regolamento, quindi, ibridi, mutati e bla bla bla, SONO CATEGORIE ESCLUSE DALLA NORMATIVA!!!

robertopicone
03-01-11, 12: 05
Giusto per tornare al post iniziale,

Maurizio, io penso che sia più corretto usare il termine "alloctono" in contrapposizione ad "autoctono".
Fermo restando il corretto significato etimologico di "esotico" che hai indicato, bisogna rapportarlo a quelli che erano i confini dell'Impero, questo termine nella sua accezione più comune é usato per indicare qualcosa di veramente molto lontano (generalmente oriente), nessuno oggigiorno indicherebbe paesi quali la Germania o la Svezia come paesi esotici, pur essendo esteri.

Nel mondo ornitologico (più vicino a noi) legato alla COM, i termini indigeno/esotico, per convenzione indicano europeo/extraeuropeo.

Dempit
03-01-11, 12: 55
Art. 17 Categorie escluse dalla normativa
1. Soggetti ibridi e mutati purché fenotipicamente distinguibili dalle specie selvatiche, sono assoggettati alle disposizioni
del citato Regolamento.


sono assoggettate = asservito, soggiogato, sottomesso quindi inclusi ......

Lancashire
03-01-11, 13: 07
Trattasi di "refuso" MA TANTO è LEGGE!

Lancashire
03-01-11, 13: 21
ESCLUSIVAMENTE PER MAJOR,
chi ne avesse necessità IMPRESCINDIBILE, mi chieda con messaggio privato la relativa DICHIARAZIONE DI CESSIONE!
CHI SA TACCIA!

maurizio44
04-01-11, 19: 04
Però vista la distribuzione del major in natura mi chiedo cosa abbia a che fare con la fauna europea:
Carduelis carduelis major - Il cardellino maggiore con i suoi 15,5 cm è il più grande tra i cardellini, vive ad est dei monti Urali fino ai monti Altai ed a sud fino alla città kazaka di Semipalatinsk.

busso
04-01-11, 21: 01
per mia personale esperienza, vissuta sulla mia pelle, le sottospecie non vengono riconosciute dall'istituto nazionale di fauna selvatica, cosi' e' considerata fauna autoctona il cardellino major, il crociere dell'himalaya e il crociere africano, il ciuffolotto cineracea e grigioventris, il fringuello africano (spodyogenis e africana), il frosone africano, l'organetto artico ecc...

Dempit
04-01-11, 21: 48
L'INFS non esiste più... se non erro...

busso
04-01-11, 21: 58
nel 2007 ti garantisco che esisteva e ho avuto problemi con ciuffolotti cineracea e grigioventris e con i crocieri dell'himalaya anellati tutti quanti ma non denunciate le nascite alla provincia.

Dempit
04-01-11, 23: 06
si ci credo...... volevo solo informarti che adesso non c'è più

robertopicone
04-01-11, 23: 19
L'ex INFS é stato inglobato nell'ISPRA.

robertopicone
05-01-11, 00: 39
Però vista la distribuzione del major in natura mi chiedo cosa abbia a che fare con la fauna europea:
Carduelis carduelis major - Il cardellino maggiore con i suoi 15,5 cm è il più grande tra i cardellini, vive ad est dei monti Urali fino ai monti Altai ed a sud fino alla città kazaka di Semipalatinsk.

Scusa Maurizio,
credo di aver contribuito a confonderti ancora di più le idee.

La questione alla fine é questa, in merito alla relazione tra major e leggi regionali, bisogna valutare regione x regione.

Al di la di tutte le considerazioni generalizzate fatte su esotico/indigeno, normative e sentenze, in Italia vige la legge italiana, la 157/92 delega le regioni a regolamentare sull'allevamento, le regioni hanno emanato leggi e regolamenti spesso molto diversi tra loro, quindi non possiamo fare ragionamenti generici, quello che é esplicitamente consentito in una regione magari é esplicitamente vietato in un'altra.

Scusa ancora, Roberto.

Lancashire
05-01-11, 11: 42
Per opportuna notizia, la legge 157/92 è stata "formata" per rispettare la Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, 79/409/CEE
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_13_20091201160934.pdf

labi
05-12-13, 14: 05
un'importante novità sul tema. Una sentenza della III Sezione penale della Suprema Corte che finalmente fa chiarezza sull'argomento.

Dalla lettura della sentenza si deduce che la detenzione dei nostri uccelli (qualsiasi esso sia) non rientrando nel campo applicativo della L. 157/92, non potendo essere considerati fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 2 (l'apposizione del giusto anello è attestazione di nascita in cattività dell'esemplare), non deve essere soggetta ad alcuna autorizzazione o restrizione.

Mi sembra che l'argomento imponga una profonda riflessione da parte delle Autorità chiamate a legiferare sull'argomento.

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/Cassazione/Cassazione_2011_n._18893.htm