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Saro
31-12-10, 12: 38
Volevo avere un chiarimento sull'interpretazione della L.R. in Valle d'Aosta in riguardo alla detenzione degli indigeni;
Allora, l'oggetto o titolo della legge porta la seguente dicitura: "APPROVAZIONE DI MODALITA' PER LA DETENZIONE E L'ALLEVAMENTO PER FINI AMATORIALI, ORNAMENTALI, ESPOSITIVI E CANORI DI ESEMPLARI APPARTENENTI A SPECIE DI UCCELLI NON CACCIABILI NATI IN CATTIVITA, AI SENSI DELL'ART....."
Mi chiedo, c'è un elenco di specie cacciabili e tra queste specie cacciabili ci sono speci tipo: fringuello, peppola, merlo, tordo, allodola, passero, storno;
se la legge parla di speci "non cacciabili" e queste speci sono cacciabili, perchè si deve essere autorizzati alla detenzione?
ucciderli e regolare, detenerli no, per quale motivo?

Roberto Condorelli
04-01-11, 14: 50
Ciao Saro,

per tentare di rispondere alla tua domanda occorre chiarire preliminarmente alcuni aspetti.

Innanzitutto, da un punto di vista formale, una precisazione.

Il titolo che tu riporti non è della legge regionale della Val d'Aosta, ma della Delibera della Giunta Regionale n. 3548 del 2002 che, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale, si occupa in dettaglio di alcune questioni concernenti le modalità di allevamento e detenzione di uccelli non cacciabili e nati in cattività.

Quindi, per essere chiari:

- La legge nazionale (n. 157/92 - volgarmente nota come "legge sulla caccia") in tema di allevamenti stabilisce semplicemente, all'art. 17, che "le Regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica per scopo...ornamentale ed amatoriale". In sostanza una delega con ampi margini operativi in capo alle Regioni.

- La Val d'Aosta un paio di anni dopo ha approvato la Legge Regionale n. 64/94, che detta la disciplina sulla caccia e, all'art. 24, esercita la delega ricevuta in tema di allevamenti. Come diverse altre Regioni, la Val d'Aosta ha preferito non entrare troppo nel dettaglio nella regolamentazione degli allevamenti, rimandando ad un atto a valle (atto regolamentare, cioè Delibera della Giunta) tale compito.

- La Giunta Regionale ha quindi emesso il suo bel Regolamento, occupandosi dei dettagli. Questo è quello a cui tu hai fatto riferimento (D.G.R. n. 3548/02)

Chiarito il collegamento fra le norme, andiamo a vedere la sostanza.

Le specie cacciabili (in Val d'Aosta - in generale, per la lista completa sul territorio italiano occorre fare riferimento all'art. 18 della Legge nazionale) sono indicate nell'art. 30 della Legge Regionale. Gli uccelli sono questi: allodola (Alauda arvensis), beccaccia (Scolopax rusticola), cesena (Turdus pilaris), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corvus cornix), cornacchia nera (Corvus corvus coronae), corvo (Corvus frugilegus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano (Phasianus colchicus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), merlo (Turdus merula), pernice bianca (Lagopus mutus), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), storno (Sturnus vulgaris), taccola (Corvus monedula), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), tortora (Streptopelia turtur).

I calendari venatori, deliberati annualmente dalla Giunta Regionale, possono eventualmente modificare la lista, ma solo in senso restrittivo (ad esempio escludendo per ragioni contingenti alcune specie).

Il calendario venatorio della Val d'Aosta di quest'anno (2010-2011), ad esempio, limita temporalmente la caccia di alcuni animali (beccaccia, coturnice ecc.).

E tutte le altre specie di animali selvatici? Quelle che non sono inserite nella lista di "cacciabili", per intenderci, che fine fanno?

Non sono cacciabili, ma, nel rispetto delle norme in tema di allevamenti, possono essere allevate.

Esempio: il cardellino. Non è cacciabile ma può essere allevato (se, come correttamente specificato dal Regolamento valdostano, nato in cattività).

Ed i cacciabili possono essere allevati?

Intanto una precisazione: fra le specie che hai elencato, alcune, contrariamente a quanto affermi, non sono cacciabili.
Mi riferisco al fringuello, alla peppola, al passero, allo storno. Queste specie sono state escluse dalla lista nazionale sin dagli anni novanta, con apposito Decreto del Presidente del Consigliio dei Ministri, nell'esercizio del potere conferito dal comma 3 dell'art. 18 della Legge nazionale.

Bene ma, ripeto, i cacciabili possono essere allevati?

A livello nazionale non esiste alcuna preclusione, perchè la legge parla genericamente, quando si riferisce agli "allevamenti privati", di "fauna selvatica".

Questo sembrerebbe voler dire che alla fine devono decidere le Regioni.

Alcune, come ad esempio la Campania, hanno previsto espressamente la possibilità di allevare specie cacciabili, e ne hanno disciplinato le relative modalità.

Altre, come la Val d'Aosta, hanno una posizione meno chiara.

La Legge regionale della Val d'Aosta, infatti, non fa distinzioni fra cacciabili e non cacciabili. Si limita, come si rileva dall'art. 24 (esattamente come fa la legge nazionale), a parlare di allevamenti di "fauna selvatica".

E' la Delibera di Giunta che fa riferimento agli uccelli non cacciabili.

Quindi?

Nel silenzio della Delibera la risposta è difficile.

Direi che, come spesso accade in materia, siamo di fronte ad una certa sciatteria normativa.

Da un lato si potrebbe sostenere che la Delibera, facendo esclusivo riferimento agli uccelli non cacciabili, sembra escludere l'allevamento dei cacciabili. Del resto appare difficile credere che sia consentito il libero allevamento delle specie cacciabili, senza alcun vincolo.

Dall'altro si potrebbe sostenere che la Delibera, non avendo la possibilità di modificare la legge regionale, non potrebbe escludere dall'allevamento una parte della fauna selvatica (i cacciabili) che la legge, sia nazionale che regionale, non vieta di allevare. Del resto la Delibera nasce perchè la legge regionale, nell'articolo sugli allevamenti, al comma 3 richiama un successivo regolamento, che è appunto quello di cui stiamo parlando. Il fatto è che lo richiama solo per disciplinare i problemi relativi alle modalità di inanellamento, e non sembra prevedere un intervento più esteso, volto addirittura ad escludere, peraltro tacitamente, l'allevamento di certe specie (i cacciabili).

Dura interpretare le norme di chi non le sa scrivere.

Forse, e ripeto forse, la diffidenza verso l'allevamento dei cacciabili dipende dal fatto che possono essere utilizzati per i richiami, e quindi si entrerebbe in conflitto con la relativa normativa, piuttosto rigorosa. Forse si vuole limitare la caccia di quelle specie, eslcudendo una delle ragioni del prelievo (ti permetto solo di uccidere, ma se vuoi catturare magari per fare business, te lo proibisco).

Difficile comprendere.

Del resto appare difficile comprendere la ragione di una normativa tanto lacunosa quanto inutilmente penetrante su animali che l'anello attesa essere senz'altro nati in cattività, e che quindi non appartengono allo Stato (parere del Consiglio di Stato 611/01) e non sono stati cacciati.

Roberto