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Visualizza la versione completa : Vecchia Sentenza TAR - giusto per curiosità



Roberto Condorelli
10-02-11, 11: 28
Vi posto di seguito una sentenza che mi è capitata davanti mentre facevo una ricerca di lavoro.

E' il caso di una signora di Roma che aveva chiesto per il suo pappagallo ibrido, derivante da un animale in Allegato A, il "Certificato", cioè quel documento che le avrebbe consentito di commercializzare il pennuto.

Tale richiesta è stata respinta dal Servizio Cites, in quanto i genitori non erano a posto con i documenti.

Il TAR, invocato dalla signora, non entra nel merito, ma si limita a dichiarare irricevibile il ricorso perchè fatto fuori tempo massimo.

E' una sentenza che ci può interessare relativamente, ma che chiarisce come per gli animali in Allegato A occorra una documentazione completa ed esaustiva per poter ottenere il "Certificato" per la prole.

Buona lettura

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II TER


composto dai Magistrati:

Michele PERRELLI - PRESIDENTE
Paolo RESTAINO - CONSIGLIERE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2897/2004 R.G. proposto da xxxxx, rappresentata e difesa dagli avv.ti xxxxx e xxxxxxx, ed elettivamente domiciliata in Roma, xxxx;

c o n t r o

Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;

per l’annullamento del provvedimento comunicato con nota 8.1.2004 della Divisione II – Servizio CITES Centrale – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Ministero delle politiche agricole e forestale, con il quale è stata respinta richiesta della ricorrente per il rilascio di certificato ai sensi dell'art. 8 par. 3 del reg. (CE) 338/97 per un esemplare vivo ibrido di ara macao x ara rusticulus;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23.10.2006, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, l'avv. xxx, delegato dall'avv. xxxx per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO

Con istanza del 6.8.2003 la sig.ra xxx aveva chiesto al Corpo Forestale dello Stato il rilascio di un certificato per il commercio, ai sensi dell'art. 8 per 3 lett. d) del reg. (CE) 338/97, di un pappagallo ibrido nato da due esemplari, ara macao e ara ararauna, di sua proprietà.
Con nota del 6.10.2003 il Corpo Forestale ha comunicato alla sig.ra xxxx il rigetto della domanda, motivato dalla considerazione che i documenti a corredo non rispondono ai criteri previsti dall'art. 24 del reg. (CE) 1808/01. Su richiesta dell'interessata di fornire precisazioni, il Corpo Forestale ha risposto con nota dell'8.1.2004, nella quale conferma il rigetto della domanda di certificato e fa presente che della coppia genitrice dell'ibrido per l'esemplare maschio (ara macao) manca qualsiasi documentazione che ne attesti la legale importazione ai sensi dell'art. 2 lett. a) e dell'art. 6 comma 1 del reg. (CE) 3626/82, vigente al tempo dell'acquisizione dello stesso, mentre per l'esemplare femmina (ara ararauna) manca il permesso di esportazione che avrebbe dovuto rilasciare l'Autorità di Gestione di Israele (Paese dal quale proviene).
Il provvedimento comunicato con la nota dell'8.1.2004 è contestato in giudizio dalla sig.ra xxxxx con motivi di violazione di legge, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento.
L'Amministrazione statale si è costituita in giudizio e ha eccepito in pregiudiziale l'irricevibilità dell'impugnativa, chiedendo in subordine il rigetto nel merito.
La causa è passata in decisione all'udienza del 23.10.2006.
L'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente è fondata, giacché il provvedimento impugnato è meramente confermativo del rigetto dell'istanza di certificazione comunicata con la nota del 6.10.2003 e non contestata in giudizio, benché fornita di sufficiente motivazione per consentire la comprensibilità delle ragioni del disposto. In ogni caso l'interessata avrebbe dovuto impugnare il primo diniego nei termini perentori di decadenza di cui all'art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato irricevibile, con assorbimento delle censure di merito e delle contrapposte eccezioni di parte resistente.
Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2006.

Michele Perrelli PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.

Roberto Condorelli
10-02-11, 11: 32
Tra l'altro non conosco questa Ara rusticulus...

marco cotti
10-02-11, 11: 47
esiste il falco rusticulus



di Ara rusticulus sempre con beneficio di inventario, no

probabile un lapsus sulla sistematica credo molto importante però

sistemarica
Le Ara fanno parte della famiglia dei Psittacidi, originari dell'America Centrale e dell'America del Sud.

Appartengono al genere Ara : Ara ararauna, Ara glaucogularias, Ara macao, Ara chloroptera, Ara militaris, Ara ambigua, Ara rubrogenys e Ara servera.

Nella classificazione più tradizionale erano enumerate anche alcune specie oggi classificate in generi diversi e separati come : Ara manilata (Orthopsittaca manilata), Ara maracana (Propyrrhura maracana), Ara dal collare (Propyrrhura auricollis), Ara couloni (Propyrrhura couloni), Ara nobilis (Diopsittaca nobilis).

La classificazione tradizionale si collega anche alle otto specie del genere Ara, anche qui pappagalli spesso citati come "ara blu", ovvero : l'ara giacinto (Anodorhynchus hyacinthinus), l'Ara di lear (Anodorhynchus leari), l'Ara glauca (Anodorhynchus glaucus) e l'Ara di Spix (Cyanopsitta spixii).

Roberto Giani
10-02-11, 12: 20
Mentre leggevo la sentenza ho visto il termine "Ara rusticulus" e stavo per imbracciare la tastiera e sparare raffiche di sistematica in risposta ma, continuando a leggere, nel paragrafo "FATTO E DIRITTO" si evince che è un ibrido tra Ara macao e Ara ararauna.
Ad ogni modo non è sfuggito tale refuso ai due attenti utenti che mi hanno preceduto nella risposta.

Ma non ho capito una cosa: questa persona è poi anche stata sanzionata per non avere la documentazione a posto?

Roberto Condorelli
10-02-11, 12: 38
Ciao Roberto. Purtroppo non so se è stata sanzionata. Ho il nome della signora, che ho omesso per ragioni di privacy. Magari un giorno la contattiamo :-)

A presto

Roberto

Roberto Condorelli
10-02-11, 12: 44
Mi fa piacere che abbiate gradito la pubblicazione.

Vuol dire che ogni tanto ne posterò qualcuna.

A presto

Roberto

Roberto Giani
10-02-11, 17: 43
Ciao Roberto. Purtroppo non so se è stata sanzionata. Ho il nome della signora, che ho omesso per ragioni di privacy. Magari un giorno la contattiamo :-)

A presto

Roberto

Ciao Roberto,
mi chiedevo se era stata sanzionata perchè cercavo di farmi mentalmente il filo logico di tutta la faccenda.

Se ho ben capito, questa persona ha una coppia mista di Ara (macao x ararauna), nasce un ibrido, fa verosimilmente la denuncia di nascita, il CFS dice però che tale ibrido non si può regolarizzare (quindi il problema dell'allevatore è che non può vendere il nuovo nato, con probabile danno economico) e da qui il ricorso al TAR contro il CFS.

Ora, se a seguito della constatazione da parte del CFS che la documentazione dei parentali non aveva i requisiti di legalità, immagino consegua in automatico una sanzione per illecita detenzione, o no?

Per questo penso che non sia stata sanzionata perchè, al limite, avrebbe fatto ricorso contro la sanzione e non perchè il CFS non regolarizzava l'ibrido nato.

Inoltre un ricorso al TAR tu dicesti una volta fosse costoso: è giustificabile a fronte della mancata vendita di un pappagallo ibrido, pur trattandosi di un'Ara? Il rapporto costo/beneficio sarebbe conveniente?

Roberto Condorelli
10-02-11, 18: 26
Caro Roberto,

le tue osservazioni sono, come sempre, molto calzanti. Anch'io mi ero posto il problema.

Ovviamente non conosco la vicenda, visto che la sentenza, come diverse altre, l'ho tratta da una delle banche dati che sono solito consultare per lavoro.

Mi limito quindi a fare le (poche) precisazioni che posso.

La vicenda non sembrerebbe nascere, come da te ipotizzato, dalla denuncia di nascita del pullus, ma dalla (successiva) richiesta di emissione del Certificato previsto dal famoso art. 8, comma 3, del Reg. 338/97.

Dalla sentenza non si può sapere quando effettivamente il pullus fosse nato.

Certo possiamo presumere che fosse stata effettuata denuncia di nascita, perchè dubito che la proprietaria del pappagallo si sarebbe avventurata in un ricorso amministrativo senza essere a posto con la denuncia.

E' probabile, ma siamo nel campo delle ipotesi, che avesse fatto la denuncia tempo prima, e fosse finità lì, visto che, come sai, non è obbligatorio indicare i genitori e probabilmente il Servizio Cites non ha ritenuto di fare i controlli che pur avrebbe, art. 8 bis L. 150/92 alla mano, potuto fare.

Ecco che però un bel giorno decide di cedere il pennuto, e quindi le serve il Certificato. Lo chiede in data 6 agosto 2003, incurante del caldo torrido di quella famigerata estate romana, ma il Servizio Cites, esattamente due mesi dopo, le risponde che il Certificato non lo rilascia, dicendo che la documentazione allegata alla domanda non è idonea.

La Signora chiede spiegazioni che arrivano con nuovo provvedimento l'8 gennaio del 2004. Il Corpo Forestale dice che il padre del pennuto è privo di documenti e alla madre manca la licenza di esportazione da Israele, paese dal quale proviene.

E' vero?

Non lo sapremo mai, perchè il TAR non si pronuncia nel merito. Si limita a verificare che la Signora non avrebbe dovuto impugnare la risposta di gennaio, ma quella del precedente ottobre, i cui termini per ricorrere sono però oramai spirati. Dichiara quindi la domanda irricevibile (e non infondata, che è cosa ben diversa).

Questo vuol dire che se il ricorso fosse stato presentato in tempo, magari la Signora avrebbe pure vinto perchè, chissà, i documenti erano veramente a posto.

Non sappiamo, e non possiamo sapere, se dopo questa vicenda il CFS, come avrebbe a quel punto dovuto (se convinto di avere ragione), ha sanzionato l'illegittima detenzione dei genitori. Può darsi di sì, può darsi di no. Per me no perchè, per esperienza personale, ti dico che uno non si avventura in un ricorso amministrativo se addirittura rischia di andare incontro ad un effetto boomerang clamoroso, come in questo caso.

Tu poi mi ricordi come i ricorsi al TAR costano. E' vero. Perchè lo ha fatto? Presumibilmente perchè era convinta di avere ragione, e si è impuntata, oppure, più semplicemente, aveva qualcuno che le poteva fare il ricorso comodamente (un marito? lei stessa? un figlio?).

Certo dalla semplice lettura della sentenza non possiamo sapere se quello che appare un errore grossolano della signora (e del legale che l'ha consigliata), e cioè l'impugnazione del secondo diniego, e non del primo, sia stato veramente tale. Bisognerebbe leggere le istanze della Signora e le due note di risposta del CFS.

A presto

Roberto

Roberto Giani
10-02-11, 18: 59
Ottima analisi, è plausibile che si sia rivolta al TAR (seppur con tempistiche sbagliate) perchè fosse convinta di avere ragione.

Conosco personalmente DUE casi di sequestro di pappagalli da parte del CFS per documentazione irregolare, ma che poi il Giudice ha riconosciuto il contrario, ossia che i documenti erano regolari e ordinato la restituzione degli uccelli.

Roberto Condorelli
10-02-11, 19: 17
Ottima analisi, è plausibile che si sia rivolta al TAR (seppur con tempistiche sbagliate) perchè fosse convinta di avere ragione.

Conosco personalmente DUE casi di sequestro di pappagalli da parte del CFS per documentazione irregolare, ma che poi il Giudice ha riconosciuto il contrario, ossia che i documenti erano regolari e ordinato la restituzione degli uccelli.

Sarebbe interessante avere gli atti delle vicende cui fai riferimento.

Roberto Giani
11-02-11, 09: 30
Sarebbe interessante avere gli atti delle vicende cui fai riferimento.

Ciao Roberto, un caso è questo:

http://www.anmvioggi.it/11037/31-03-10/circo-victor-il-sequestro-fu-illegittimo

L'altro non è apparso sui giornali ma riguarda un'importatore delle mie parti. Ovviamente è accaduto diverso tempo fa, quando ancora si potevano importare pappagalli di cattura. Provo ad informarmi per ottenere, magari, riferimenri più precisi.

Roberto Condorelli
11-02-11, 10: 05
Grazie. Con il tempo potremmo allestire una piccola banca dati.

La prossima settimana pubblico un'altra bella sentenza, visto che ho notato che apprezzi particolarmente.

Ho anche notato che molti leggono questi post, ma nessuno interviene.

Se qualcuno ha un'opinione da esprimere o una domanda da fare, è ben gradito.

Roberto

Vincenzo Forlino
11-02-11, 12: 18
Ho anche notato che molti leggono questi post, ma nessuno interviene.

Ciao roberto, volevo farti i complimenti per questi tuoi post davvero molto interessanti.. se fin ora non sono intervenuto è perché purtroppo non avrei nessun dato di valore da aggiungere o come nel altro post dove hai parlato di "bracconaggio" trovo alcuni passaggi di difficile interpretazione per i non addetti ai lavori . . . però vorrei anch'io che tu continuassi in questa raccolta di dati.. possono sempre far comodo dei riferimenti a vecchie cause

Roberto Condorelli
11-02-11, 12: 26
Ciao Vincenzo.

Sono contento che trovi questi riferimenti interessanti. Capisco che alcuni passaggi sono di non agevole comprensione per chi non ha una specifica formazione giuridica, ma proprio per questo invito te, e chiunque abbia interesse, a porre le eventuali domande di chiarimento senza che vi facciate alcuno scrupolo.

In ogni caso provvederò, per il futuro, ad accompagnare queste pubblicazioni con una breve nota nel tentativo di "tradurre" nel modo più semplice e digeribile possibile il contenuto degli atti.

A presto

Roberto

Vincenzo Forlino
11-02-11, 17: 19
grassie mille roberto#°°))