Roberto Condorelli
10-02-11, 11: 28
Vi posto di seguito una sentenza che mi è capitata davanti mentre facevo una ricerca di lavoro.
E' il caso di una signora di Roma che aveva chiesto per il suo pappagallo ibrido, derivante da un animale in Allegato A, il "Certificato", cioè quel documento che le avrebbe consentito di commercializzare il pennuto.
Tale richiesta è stata respinta dal Servizio Cites, in quanto i genitori non erano a posto con i documenti.
Il TAR, invocato dalla signora, non entra nel merito, ma si limita a dichiarare irricevibile il ricorso perchè fatto fuori tempo massimo.
E' una sentenza che ci può interessare relativamente, ma che chiarisce come per gli animali in Allegato A occorra una documentazione completa ed esaustiva per poter ottenere il "Certificato" per la prole.
Buona lettura
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II TER
composto dai Magistrati:
Michele PERRELLI - PRESIDENTE
Paolo RESTAINO - CONSIGLIERE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2897/2004 R.G. proposto da xxxxx, rappresentata e difesa dagli avv.ti xxxxx e xxxxxxx, ed elettivamente domiciliata in Roma, xxxx;
c o n t r o
Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;
per l’annullamento del provvedimento comunicato con nota 8.1.2004 della Divisione II – Servizio CITES Centrale – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Ministero delle politiche agricole e forestale, con il quale è stata respinta richiesta della ricorrente per il rilascio di certificato ai sensi dell'art. 8 par. 3 del reg. (CE) 338/97 per un esemplare vivo ibrido di ara macao x ara rusticulus;
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 23.10.2006, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, l'avv. xxx, delegato dall'avv. xxxx per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con istanza del 6.8.2003 la sig.ra xxx aveva chiesto al Corpo Forestale dello Stato il rilascio di un certificato per il commercio, ai sensi dell'art. 8 per 3 lett. d) del reg. (CE) 338/97, di un pappagallo ibrido nato da due esemplari, ara macao e ara ararauna, di sua proprietà.
Con nota del 6.10.2003 il Corpo Forestale ha comunicato alla sig.ra xxxx il rigetto della domanda, motivato dalla considerazione che i documenti a corredo non rispondono ai criteri previsti dall'art. 24 del reg. (CE) 1808/01. Su richiesta dell'interessata di fornire precisazioni, il Corpo Forestale ha risposto con nota dell'8.1.2004, nella quale conferma il rigetto della domanda di certificato e fa presente che della coppia genitrice dell'ibrido per l'esemplare maschio (ara macao) manca qualsiasi documentazione che ne attesti la legale importazione ai sensi dell'art. 2 lett. a) e dell'art. 6 comma 1 del reg. (CE) 3626/82, vigente al tempo dell'acquisizione dello stesso, mentre per l'esemplare femmina (ara ararauna) manca il permesso di esportazione che avrebbe dovuto rilasciare l'Autorità di Gestione di Israele (Paese dal quale proviene).
Il provvedimento comunicato con la nota dell'8.1.2004 è contestato in giudizio dalla sig.ra xxxxx con motivi di violazione di legge, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento.
L'Amministrazione statale si è costituita in giudizio e ha eccepito in pregiudiziale l'irricevibilità dell'impugnativa, chiedendo in subordine il rigetto nel merito.
La causa è passata in decisione all'udienza del 23.10.2006.
L'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente è fondata, giacché il provvedimento impugnato è meramente confermativo del rigetto dell'istanza di certificazione comunicata con la nota del 6.10.2003 e non contestata in giudizio, benché fornita di sufficiente motivazione per consentire la comprensibilità delle ragioni del disposto. In ogni caso l'interessata avrebbe dovuto impugnare il primo diniego nei termini perentori di decadenza di cui all'art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato irricevibile, con assorbimento delle censure di merito e delle contrapposte eccezioni di parte resistente.
Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2006.
Michele Perrelli PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.
E' il caso di una signora di Roma che aveva chiesto per il suo pappagallo ibrido, derivante da un animale in Allegato A, il "Certificato", cioè quel documento che le avrebbe consentito di commercializzare il pennuto.
Tale richiesta è stata respinta dal Servizio Cites, in quanto i genitori non erano a posto con i documenti.
Il TAR, invocato dalla signora, non entra nel merito, ma si limita a dichiarare irricevibile il ricorso perchè fatto fuori tempo massimo.
E' una sentenza che ci può interessare relativamente, ma che chiarisce come per gli animali in Allegato A occorra una documentazione completa ed esaustiva per poter ottenere il "Certificato" per la prole.
Buona lettura
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II TER
composto dai Magistrati:
Michele PERRELLI - PRESIDENTE
Paolo RESTAINO - CONSIGLIERE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2897/2004 R.G. proposto da xxxxx, rappresentata e difesa dagli avv.ti xxxxx e xxxxxxx, ed elettivamente domiciliata in Roma, xxxx;
c o n t r o
Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;
per l’annullamento del provvedimento comunicato con nota 8.1.2004 della Divisione II – Servizio CITES Centrale – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Ministero delle politiche agricole e forestale, con il quale è stata respinta richiesta della ricorrente per il rilascio di certificato ai sensi dell'art. 8 par. 3 del reg. (CE) 338/97 per un esemplare vivo ibrido di ara macao x ara rusticulus;
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 23.10.2006, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, l'avv. xxx, delegato dall'avv. xxxx per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con istanza del 6.8.2003 la sig.ra xxx aveva chiesto al Corpo Forestale dello Stato il rilascio di un certificato per il commercio, ai sensi dell'art. 8 per 3 lett. d) del reg. (CE) 338/97, di un pappagallo ibrido nato da due esemplari, ara macao e ara ararauna, di sua proprietà.
Con nota del 6.10.2003 il Corpo Forestale ha comunicato alla sig.ra xxxx il rigetto della domanda, motivato dalla considerazione che i documenti a corredo non rispondono ai criteri previsti dall'art. 24 del reg. (CE) 1808/01. Su richiesta dell'interessata di fornire precisazioni, il Corpo Forestale ha risposto con nota dell'8.1.2004, nella quale conferma il rigetto della domanda di certificato e fa presente che della coppia genitrice dell'ibrido per l'esemplare maschio (ara macao) manca qualsiasi documentazione che ne attesti la legale importazione ai sensi dell'art. 2 lett. a) e dell'art. 6 comma 1 del reg. (CE) 3626/82, vigente al tempo dell'acquisizione dello stesso, mentre per l'esemplare femmina (ara ararauna) manca il permesso di esportazione che avrebbe dovuto rilasciare l'Autorità di Gestione di Israele (Paese dal quale proviene).
Il provvedimento comunicato con la nota dell'8.1.2004 è contestato in giudizio dalla sig.ra xxxxx con motivi di violazione di legge, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento.
L'Amministrazione statale si è costituita in giudizio e ha eccepito in pregiudiziale l'irricevibilità dell'impugnativa, chiedendo in subordine il rigetto nel merito.
La causa è passata in decisione all'udienza del 23.10.2006.
L'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente è fondata, giacché il provvedimento impugnato è meramente confermativo del rigetto dell'istanza di certificazione comunicata con la nota del 6.10.2003 e non contestata in giudizio, benché fornita di sufficiente motivazione per consentire la comprensibilità delle ragioni del disposto. In ogni caso l'interessata avrebbe dovuto impugnare il primo diniego nei termini perentori di decadenza di cui all'art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato irricevibile, con assorbimento delle censure di merito e delle contrapposte eccezioni di parte resistente.
Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2006.
Michele Perrelli PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.