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Vincenzo Forlino
20-03-11, 20: 37
vedendo in rete qualche foto di ibridi fra Psittacidi mi è sorta spontanea una domanda, se è vero che nel caso di ibridi fra specie in allegati diversi, si applicano i criteri di protezione più restrittivi, quindi un ibrido di Ara macao x Ara chloroptera viene tutelato a tutti gli effetti come se si trattasse di una specie in appendice A
ma invece un ibrido fra un Psephotus dissimilis per una specie in allegato B, come viene tutelato? si applicano tutte le norme previste per gli allegati A o basta che sia anelato correttamente?
Roberto Condorelli
22-03-11, 11: 50
Il caso non è esplicitamente disciplinato dalle norme.
L'art. 62 del Reg. 865/06, quando "esonera" dai divieti relativi agli animali in Allegato A quelli inseriti nella lista dell'Allegato X, purchè nati ed allevati in cattività e marcati, parla anche di "loro ibridi".
Si riferisci agli ibridi SOLO fra le specie elencate, oppure ANCHE agli ibridi, come nel caso da te descritto, fra un animale elencato (Psephotus dissimilis) ed uno qualunque in Allegato B?
La norma non ce lo dice.
In applicazione dei principi generali e tenendo conto della ratio della norma in questione, ritengo più prudente e quindi preferibile l'interpretazione (restrittiva) secondo la quale a tale pullo debba essere applicata al disciplina degli animali in Allegato B.
A presto
Roberto
Vincenzo Forlino
22-03-11, 19: 28
Il caso non è esplicitamente disciplinato dalle norme.
L'art. 62 del Reg. 865/06, quando "esonera" dai divieti relativi agli animali in Allegato A quelli inseriti nella lista dell'Allegato X, purchè nati ed allevati in cattività e marcati, parla anche di "loro ibridi".
Si riferisci agli ibridi SOLO fra le specie elencate, oppure ANCHE agli ibridi, come nel caso da te descritto, fra un animale elencato (Psephotus dissimilis) ed uno qualunque in Allegato B?
La norma non ce lo dice.
In applicazione dei principi generali e tenendo conto della ratio della norma in questione, ritengo più prudente e quindi preferibile l'interpretazione (restrittiva) secondo la quale a tale pullo debba essere applicata al disciplina degli animali in Allegato B.
A presto
Roberto
grazie Roberto, a dire il vero io ero convinto che si dovessero applicare tutte le normative per gli allegati A (in sostanza come se si faceva un ibrido fra un altro esemplare non contenuto nell'allegato X)
per fortuna non è cosi
Roberto Condorelli
23-03-11, 16: 48
Vincenzo,
non essendo il caso disciplinato dalle norme occorre effettuare una attenta interpretazione, che non è detto combaci con quella del Giudice che potrebbe essere chiamato ad esprimersi sulla questione.
Non posso quindi affermare con certezza, come faccio invece in molti altri casi, che qui non si applichi la disciplina degli Allegato A.
Tendo tuttavia ad escluderlo in quanto, per farla breve, il patrimonio genetico dell'animale in Allegato A è "garantito" dal fatto che il genitore è inanellato, e dal fatto che se fosse accoppiato con altro animale in Allegato X, alla prole, per espressa disposizione di legge, sarebbe applicata la medesima esenzione dei genitori.
Resta quindi da "tutelare" , nell'esempio che mi hai fatto, il patrimonio dell'esemplare "scoperto", cioè quello in Allegato B, e quindi ritengo preferibile e più logica l'applicazione della relativa normativa.
A presto
Roberto
volevo porre il quesito per un altra situazione al limite, se uno ha una coppia di pappi che necessita di solo anello, ma non riesce per le piu disparate ragioni a anella re un pullo per tempo cosa dovrà fare? posto che si anellano al decimo giorno circa se magari per sventura non si riesce come si regolarizza il suddetto pulletto?
Roberto Condorelli
25-03-11, 09: 47
Premesso che il problema si pone solo per i pappagalli in Allegato A, visto che secondo il Corpo Forestale dello Stato l'inanellamento sarebbe obbligatorio (solo) per loro, non esistono specifiche norme che disciplinino il caso in questione.
Fermo restando che devi comunque fare la denuncia di nascita entro 10 giorni, termine perentorio ed imposto dalla legge, il Servizio Cites, nella recente Circolare 15/10, ha specificato che in casi particolari può essere effettuato l'inanellamento entro il quaratacinquesimo giorno dalla nascita, con seguente comunicazione dei relativi dati al Servizio stesso.
Trovi i dettagli nelle note degli allegati a tale circolare, che a sua volta trovi in questa sezione.
Ciao
In realtà mi son proprio espresso male, intendevo l ipotesi in cui cio accada ad esempio con un kakariki fronte rossa, per i quali è sufficiente l anello, in tal caso se un pullo non lo si riesce a anellare che si fa?
Roberto Condorelli
26-03-11, 17: 13
In realtà mi son proprio espresso male, intendevo l ipotesi in cui cio accada ad esempio con un kakariki fronte rossa, per i quali è sufficiente l anello, in tal caso se un pullo non lo si riesce a anellare che si fa?
Niente di speciale. E' e resta un animale in Cites, in Allegato A, quindi segue le relative regole (Denuncia di nascita, Certificato per spostarlo o venderlo ecc.).
Ciao
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