Roberto Condorelli
12-05-11, 12: 33
Cari amici,
con questo intervento faccio seguito al dibattito che si è originato in altra sezione del Forum:
http://lnx.ornieuropa.com/forum/showthread.php?21614-Cova-s-o-cova-no/page2
Apro quindi questo post con l'intento, come ho specificato, di rendere più organica e fruibile la discussione, anche in futuro.
Il problema che ci si pone è più o meno il seguente:
Può un animale che si detiene senza avere la necessaria documentazione essere riprodotto? E sarà possibile regolarizzare i suoi figli?
Nel post sopra richiamato Fabio ha ipotizzato che le recenti modifiche legislative (per la verità non sono esattamente legislative, ma normative, in quanto contenute in un decreto ministeriale), avrebbero risolto questo problema in senso positivo. Come ha detto Orazio, in realtà nulla è stato modificato della normativa vigente se non la parte relativa alla possibilità di non tenere il Registro per chi alleva alcune specie di animali in Allegato B, fra cui l'Agapornis fischeri.
Orazio aveva tra l'altro precisato che l'animale detenuto senza documentazione non può essere riprodotto pena l'illegalità della prole.
Questa è un'affermazione che va approfondita.
Partiamo dall'inizio.
L'inizio è il caso di Miguel, che ha aperto il post: lui dichiara di aver avuto un mese fa in regalo una coppia di Agaporni fisheri, tra l'altro immagino non inanellati, e quindi afferma di essere consapevole della irregolarità della situazione.
Ricordo che per animali in Allegato B è necessario essere in grado di fornire "prova sufficiente" della loro acquisizione (art. 8, par.5, Reg. 338/97) per poter realizzare tutta una serie di condotte a sfondo sostanzialmente commerciale (acquisto, vendita, detenzione per la vendita ecc. - l'elenco completo è contenuto nel paragrafo 1 di quell'art. 8).
Che vuol dire?
Vuol dire che in Europa, in generale, se hai un animale in Allegato B e lo vuoi vendere, basta che tu sia in grado di fornire "prova sufficiente" della legale acquisizione.
E questa "prova sufficiente" cos'è?
Da un punto di vista tecnico, è qualunque fatto o atto idoneo a dimostrare altro fatto. Quindi non solo un documento, come verrebbe da pensare, ma anche altro, come ad esempio una testimonianza.
E chi decide se è sufficiente o meno? Ovviamente l'Autorità, e se il cittadino non è d'accordo va dal Giudice e contesta.
Così funziona.
Certo l'impiego della locuzione "prova sufficiente" lascia intendere che il Legislatore europeo non abbia voluto esagerare (altrimenti avrebbe scritto, ad esempio, "previsti documenti").
Per gli animali in Allegato B il Legislatore europeo si accontenta che tu sia in grado di dimostrare, in vari modi (documenti di acquisto, scontrini, prove registrate, testimonianze), che quell'animale ha una provenienza (legale).
Fin qui tutto sembrerebbe facile, e tutto sommato nemmeno troppo restrittivo.
Il Legislatore europeo tuttavia non è così buono ed elastico come sembra. Anzi, è un po' dispettoso. Quasi subdolo.
In un paragrafo che il lettore distratto nemmeno vede, tanto è immerso fra gli altri e stringato di lunghezza, ci tira infatti una bella bordata.
Lo fa nel paragrafo 2, sempre dell'art. 8, che così recita: "Gli Stati Membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'Allegato A".
Chi di voi ha un po' di pratica di norme, già sente puzza di zolfo.
L'Europa in sostanza dice: per gli Allegato B se non li commerciate fate come vi pare, se li commerciate basta che abbiate una "prova sufficiente" di aver ottenuto l'animale in modo regolare (comprato, riprodotto, acquisito in regalo ecc.), PERO' attenzioneperchèstaarrivandoilpadulo, gli Stati possono essere più esigenti, perchè volendo hanno la facoltà di VIETARE LA DETENZIONE (attenzione- a prescindere dalle finalità commerciali, cioè anche la semplice detenzione in casa propria e senza mai cedere l'animale) "di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'Allegato A".
Non vi illudete e leggete bene: non ci si limita agli Allegato A, perchè c'è quella parte ("in particolare") che estende anche agli Allegato B la speciale possibilità per gli Stati Membri.
Secondo voi l'Italia ha approfittato di questa possibilità, vietando anche la semplice detenzione di animali in Cites, Allegato A o B?
Bravi, risposta giusta: lo ha fatto.
Con una qualità giuridica ed uno spessore scientifico pari a quelle di un bisonte americano, il Legislatore italiano ha scolpito la L. 150/92, l'unica legge in Italia che disciplini, con un disordine che definirei scientifico, direttamente la materia Cites, che non a caso negli articoli 1 (per gli Allegato A) e 2 (per gli Allegato B), alle rispettive lettere f), ci dice che commette reato chi "detiene....esemplari senza la prescritta documentazione".
Questo vuol dire che se hai un animale in Allegato B senza la "prescritta documentazione", commetti reato.
Qual è la "prescrittta documentazione"? L'ho già scritto tante volte.
Per gli animali in Allegato B è la denuncia di nascita o la dichiarazione di chi te l'ha venduto, magari con allegata la denuncia di nascita da lui fatta e, se proprio si vuole andare con il sicuro, con allegata la fotocopia del documento del venditore.
Dopo tutto quanto scritto, siamo ora in grado di compredere una questione che nella risposta di Orazio non è stata presa esplicitamente in esame:
a prescindere dal fatto che li si faccia riprodurre o meno, detenere esemplari in Allegato B senza la "prescritta documentazione" costituisce reato, punibile con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da circa 10.000 a circa 100.000 euro.
Ovviamente per un pappagallino in Allegato B la sanzione verrebbe applicata ai minimi, però come si vede non sono bruscolini. Che poi nella pratica difficilmente per un animaletto si arrivi, per tante ragioni anche di natura procedurale, ad esiti così nefasti, ciò non esclude che questa sia la regola.
Quindi è chiarito: se hai un Agapornis fischeri senza la prescritta documentazione, cioè senza avere dei "documenti" (non basta la "prova sufficiente" prevista a livello comunitario) in grado di far capire all'Autorità da dove viene il pennuto, stai commettendo un reato.
Non ci sono dubbi.
Fin qui tutto facile.
Ora verrebbe la parte più delicata che, per la sua complessità, mi limiterò solo ad accennare.
Posso far riprodurre un animale che sto detenendo commettendo un reato?
E' legale? Posso regolarizzare la prole?
La risposta istintiva sarebbe negativa, e direi che come regola di prudenza è bene che si consideri tale: la prole di soggetti privi di documentazione non potrà essere regolarizzata.
In verità la questione, da un punto di vista giuridico, è decisamente più complessa, ma non è certo questa la sede per approfondire il tema, che annoierebbe anche i pochi che hanno letto fino a qui.
Chiudo specificando che nel caso di Miguel la soluzione è molto semplice: è sufficiente andare da chi gli ha regalato il pennuto e farsi rilasciare una dichiarazione di cessione a titolo gratuito. Se poi non era stata a monte presentata la denuncia di nascita, magari per dimenticanza, allora la soluzione non c'è, nel senso che sussisterà sempre il rischio che l'Autorità non reputi sufficiente la dichiarazione e non essendoci i riferimenti della denuncia di nascita consideri non soddisfatto il requisito della "prescritta documentazione".
A presto
Roberto
con questo intervento faccio seguito al dibattito che si è originato in altra sezione del Forum:
http://lnx.ornieuropa.com/forum/showthread.php?21614-Cova-s-o-cova-no/page2
Apro quindi questo post con l'intento, come ho specificato, di rendere più organica e fruibile la discussione, anche in futuro.
Il problema che ci si pone è più o meno il seguente:
Può un animale che si detiene senza avere la necessaria documentazione essere riprodotto? E sarà possibile regolarizzare i suoi figli?
Nel post sopra richiamato Fabio ha ipotizzato che le recenti modifiche legislative (per la verità non sono esattamente legislative, ma normative, in quanto contenute in un decreto ministeriale), avrebbero risolto questo problema in senso positivo. Come ha detto Orazio, in realtà nulla è stato modificato della normativa vigente se non la parte relativa alla possibilità di non tenere il Registro per chi alleva alcune specie di animali in Allegato B, fra cui l'Agapornis fischeri.
Orazio aveva tra l'altro precisato che l'animale detenuto senza documentazione non può essere riprodotto pena l'illegalità della prole.
Questa è un'affermazione che va approfondita.
Partiamo dall'inizio.
L'inizio è il caso di Miguel, che ha aperto il post: lui dichiara di aver avuto un mese fa in regalo una coppia di Agaporni fisheri, tra l'altro immagino non inanellati, e quindi afferma di essere consapevole della irregolarità della situazione.
Ricordo che per animali in Allegato B è necessario essere in grado di fornire "prova sufficiente" della loro acquisizione (art. 8, par.5, Reg. 338/97) per poter realizzare tutta una serie di condotte a sfondo sostanzialmente commerciale (acquisto, vendita, detenzione per la vendita ecc. - l'elenco completo è contenuto nel paragrafo 1 di quell'art. 8).
Che vuol dire?
Vuol dire che in Europa, in generale, se hai un animale in Allegato B e lo vuoi vendere, basta che tu sia in grado di fornire "prova sufficiente" della legale acquisizione.
E questa "prova sufficiente" cos'è?
Da un punto di vista tecnico, è qualunque fatto o atto idoneo a dimostrare altro fatto. Quindi non solo un documento, come verrebbe da pensare, ma anche altro, come ad esempio una testimonianza.
E chi decide se è sufficiente o meno? Ovviamente l'Autorità, e se il cittadino non è d'accordo va dal Giudice e contesta.
Così funziona.
Certo l'impiego della locuzione "prova sufficiente" lascia intendere che il Legislatore europeo non abbia voluto esagerare (altrimenti avrebbe scritto, ad esempio, "previsti documenti").
Per gli animali in Allegato B il Legislatore europeo si accontenta che tu sia in grado di dimostrare, in vari modi (documenti di acquisto, scontrini, prove registrate, testimonianze), che quell'animale ha una provenienza (legale).
Fin qui tutto sembrerebbe facile, e tutto sommato nemmeno troppo restrittivo.
Il Legislatore europeo tuttavia non è così buono ed elastico come sembra. Anzi, è un po' dispettoso. Quasi subdolo.
In un paragrafo che il lettore distratto nemmeno vede, tanto è immerso fra gli altri e stringato di lunghezza, ci tira infatti una bella bordata.
Lo fa nel paragrafo 2, sempre dell'art. 8, che così recita: "Gli Stati Membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'Allegato A".
Chi di voi ha un po' di pratica di norme, già sente puzza di zolfo.
L'Europa in sostanza dice: per gli Allegato B se non li commerciate fate come vi pare, se li commerciate basta che abbiate una "prova sufficiente" di aver ottenuto l'animale in modo regolare (comprato, riprodotto, acquisito in regalo ecc.), PERO' attenzioneperchèstaarrivandoilpadulo, gli Stati possono essere più esigenti, perchè volendo hanno la facoltà di VIETARE LA DETENZIONE (attenzione- a prescindere dalle finalità commerciali, cioè anche la semplice detenzione in casa propria e senza mai cedere l'animale) "di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'Allegato A".
Non vi illudete e leggete bene: non ci si limita agli Allegato A, perchè c'è quella parte ("in particolare") che estende anche agli Allegato B la speciale possibilità per gli Stati Membri.
Secondo voi l'Italia ha approfittato di questa possibilità, vietando anche la semplice detenzione di animali in Cites, Allegato A o B?
Bravi, risposta giusta: lo ha fatto.
Con una qualità giuridica ed uno spessore scientifico pari a quelle di un bisonte americano, il Legislatore italiano ha scolpito la L. 150/92, l'unica legge in Italia che disciplini, con un disordine che definirei scientifico, direttamente la materia Cites, che non a caso negli articoli 1 (per gli Allegato A) e 2 (per gli Allegato B), alle rispettive lettere f), ci dice che commette reato chi "detiene....esemplari senza la prescritta documentazione".
Questo vuol dire che se hai un animale in Allegato B senza la "prescritta documentazione", commetti reato.
Qual è la "prescrittta documentazione"? L'ho già scritto tante volte.
Per gli animali in Allegato B è la denuncia di nascita o la dichiarazione di chi te l'ha venduto, magari con allegata la denuncia di nascita da lui fatta e, se proprio si vuole andare con il sicuro, con allegata la fotocopia del documento del venditore.
Dopo tutto quanto scritto, siamo ora in grado di compredere una questione che nella risposta di Orazio non è stata presa esplicitamente in esame:
a prescindere dal fatto che li si faccia riprodurre o meno, detenere esemplari in Allegato B senza la "prescritta documentazione" costituisce reato, punibile con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da circa 10.000 a circa 100.000 euro.
Ovviamente per un pappagallino in Allegato B la sanzione verrebbe applicata ai minimi, però come si vede non sono bruscolini. Che poi nella pratica difficilmente per un animaletto si arrivi, per tante ragioni anche di natura procedurale, ad esiti così nefasti, ciò non esclude che questa sia la regola.
Quindi è chiarito: se hai un Agapornis fischeri senza la prescritta documentazione, cioè senza avere dei "documenti" (non basta la "prova sufficiente" prevista a livello comunitario) in grado di far capire all'Autorità da dove viene il pennuto, stai commettendo un reato.
Non ci sono dubbi.
Fin qui tutto facile.
Ora verrebbe la parte più delicata che, per la sua complessità, mi limiterò solo ad accennare.
Posso far riprodurre un animale che sto detenendo commettendo un reato?
E' legale? Posso regolarizzare la prole?
La risposta istintiva sarebbe negativa, e direi che come regola di prudenza è bene che si consideri tale: la prole di soggetti privi di documentazione non potrà essere regolarizzata.
In verità la questione, da un punto di vista giuridico, è decisamente più complessa, ma non è certo questa la sede per approfondire il tema, che annoierebbe anche i pochi che hanno letto fino a qui.
Chiudo specificando che nel caso di Miguel la soluzione è molto semplice: è sufficiente andare da chi gli ha regalato il pennuto e farsi rilasciare una dichiarazione di cessione a titolo gratuito. Se poi non era stata a monte presentata la denuncia di nascita, magari per dimenticanza, allora la soluzione non c'è, nel senso che sussisterà sempre il rischio che l'Autorità non reputi sufficiente la dichiarazione e non essendoci i riferimenti della denuncia di nascita consideri non soddisfatto il requisito della "prescritta documentazione".
A presto
Roberto