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Visualizza la versione completa : Problema animale senza documenti e loro riproduzione



Roberto Condorelli
12-05-11, 12: 33
Cari amici,

con questo intervento faccio seguito al dibattito che si è originato in altra sezione del Forum:

http://lnx.ornieuropa.com/forum/showthread.php?21614-Cova-s-o-cova-no/page2

Apro quindi questo post con l'intento, come ho specificato, di rendere più organica e fruibile la discussione, anche in futuro.

Il problema che ci si pone è più o meno il seguente:

Può un animale che si detiene senza avere la necessaria documentazione essere riprodotto? E sarà possibile regolarizzare i suoi figli?

Nel post sopra richiamato Fabio ha ipotizzato che le recenti modifiche legislative (per la verità non sono esattamente legislative, ma normative, in quanto contenute in un decreto ministeriale), avrebbero risolto questo problema in senso positivo. Come ha detto Orazio, in realtà nulla è stato modificato della normativa vigente se non la parte relativa alla possibilità di non tenere il Registro per chi alleva alcune specie di animali in Allegato B, fra cui l'Agapornis fischeri.

Orazio aveva tra l'altro precisato che l'animale detenuto senza documentazione non può essere riprodotto pena l'illegalità della prole.

Questa è un'affermazione che va approfondita.

Partiamo dall'inizio.

L'inizio è il caso di Miguel, che ha aperto il post: lui dichiara di aver avuto un mese fa in regalo una coppia di Agaporni fisheri, tra l'altro immagino non inanellati, e quindi afferma di essere consapevole della irregolarità della situazione.

Ricordo che per animali in Allegato B è necessario essere in grado di fornire "prova sufficiente" della loro acquisizione (art. 8, par.5, Reg. 338/97) per poter realizzare tutta una serie di condotte a sfondo sostanzialmente commerciale (acquisto, vendita, detenzione per la vendita ecc. - l'elenco completo è contenuto nel paragrafo 1 di quell'art. 8).

Che vuol dire?

Vuol dire che in Europa, in generale, se hai un animale in Allegato B e lo vuoi vendere, basta che tu sia in grado di fornire "prova sufficiente" della legale acquisizione.

E questa "prova sufficiente" cos'è?

Da un punto di vista tecnico, è qualunque fatto o atto idoneo a dimostrare altro fatto. Quindi non solo un documento, come verrebbe da pensare, ma anche altro, come ad esempio una testimonianza.

E chi decide se è sufficiente o meno? Ovviamente l'Autorità, e se il cittadino non è d'accordo va dal Giudice e contesta.

Così funziona.

Certo l'impiego della locuzione "prova sufficiente" lascia intendere che il Legislatore europeo non abbia voluto esagerare (altrimenti avrebbe scritto, ad esempio, "previsti documenti").

Per gli animali in Allegato B il Legislatore europeo si accontenta che tu sia in grado di dimostrare, in vari modi (documenti di acquisto, scontrini, prove registrate, testimonianze), che quell'animale ha una provenienza (legale).

Fin qui tutto sembrerebbe facile, e tutto sommato nemmeno troppo restrittivo.

Il Legislatore europeo tuttavia non è così buono ed elastico come sembra. Anzi, è un po' dispettoso. Quasi subdolo.

In un paragrafo che il lettore distratto nemmeno vede, tanto è immerso fra gli altri e stringato di lunghezza, ci tira infatti una bella bordata.

Lo fa nel paragrafo 2, sempre dell'art. 8, che così recita: "Gli Stati Membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'Allegato A".

Chi di voi ha un po' di pratica di norme, già sente puzza di zolfo.

L'Europa in sostanza dice: per gli Allegato B se non li commerciate fate come vi pare, se li commerciate basta che abbiate una "prova sufficiente" di aver ottenuto l'animale in modo regolare (comprato, riprodotto, acquisito in regalo ecc.), PERO' attenzioneperchèstaarrivandoilpadulo, gli Stati possono essere più esigenti, perchè volendo hanno la facoltà di VIETARE LA DETENZIONE (attenzione- a prescindere dalle finalità commerciali, cioè anche la semplice detenzione in casa propria e senza mai cedere l'animale) "di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'Allegato A".

Non vi illudete e leggete bene: non ci si limita agli Allegato A, perchè c'è quella parte ("in particolare") che estende anche agli Allegato B la speciale possibilità per gli Stati Membri.

Secondo voi l'Italia ha approfittato di questa possibilità, vietando anche la semplice detenzione di animali in Cites, Allegato A o B?

Bravi, risposta giusta: lo ha fatto.

Con una qualità giuridica ed uno spessore scientifico pari a quelle di un bisonte americano, il Legislatore italiano ha scolpito la L. 150/92, l'unica legge in Italia che disciplini, con un disordine che definirei scientifico, direttamente la materia Cites, che non a caso negli articoli 1 (per gli Allegato A) e 2 (per gli Allegato B), alle rispettive lettere f), ci dice che commette reato chi "detiene....esemplari senza la prescritta documentazione".

Questo vuol dire che se hai un animale in Allegato B senza la "prescritta documentazione", commetti reato.

Qual è la "prescrittta documentazione"? L'ho già scritto tante volte.

Per gli animali in Allegato B è la denuncia di nascita o la dichiarazione di chi te l'ha venduto, magari con allegata la denuncia di nascita da lui fatta e, se proprio si vuole andare con il sicuro, con allegata la fotocopia del documento del venditore.

Dopo tutto quanto scritto, siamo ora in grado di compredere una questione che nella risposta di Orazio non è stata presa esplicitamente in esame:

a prescindere dal fatto che li si faccia riprodurre o meno, detenere esemplari in Allegato B senza la "prescritta documentazione" costituisce reato, punibile con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da circa 10.000 a circa 100.000 euro.

Ovviamente per un pappagallino in Allegato B la sanzione verrebbe applicata ai minimi, però come si vede non sono bruscolini. Che poi nella pratica difficilmente per un animaletto si arrivi, per tante ragioni anche di natura procedurale, ad esiti così nefasti, ciò non esclude che questa sia la regola.

Quindi è chiarito: se hai un Agapornis fischeri senza la prescritta documentazione, cioè senza avere dei "documenti" (non basta la "prova sufficiente" prevista a livello comunitario) in grado di far capire all'Autorità da dove viene il pennuto, stai commettendo un reato.

Non ci sono dubbi.

Fin qui tutto facile.

Ora verrebbe la parte più delicata che, per la sua complessità, mi limiterò solo ad accennare.

Posso far riprodurre un animale che sto detenendo commettendo un reato?

E' legale? Posso regolarizzare la prole?

La risposta istintiva sarebbe negativa, e direi che come regola di prudenza è bene che si consideri tale: la prole di soggetti privi di documentazione non potrà essere regolarizzata.

In verità la questione, da un punto di vista giuridico, è decisamente più complessa, ma non è certo questa la sede per approfondire il tema, che annoierebbe anche i pochi che hanno letto fino a qui.

Chiudo specificando che nel caso di Miguel la soluzione è molto semplice: è sufficiente andare da chi gli ha regalato il pennuto e farsi rilasciare una dichiarazione di cessione a titolo gratuito. Se poi non era stata a monte presentata la denuncia di nascita, magari per dimenticanza, allora la soluzione non c'è, nel senso che sussisterà sempre il rischio che l'Autorità non reputi sufficiente la dichiarazione e non essendoci i riferimenti della denuncia di nascita consideri non soddisfatto il requisito della "prescritta documentazione".

A presto

Roberto

Gianfranco
12-05-11, 12: 40
Caro Roberto, grazie per tutte le delucidazioni in merito che fai. Gianfranco.

Miguel
12-05-11, 13: 17
Grazie mille Roberto per averci schiarito le idee,ora è tutto più chiaro!Chi me li ha regalati li ha comprati in negozio,ma data la rumorosità degli Agapornis me li ha ceduti,ovviamente ha lo scontrino di vendita degli animali in questione,quindi basta che io sia in possesso dello scontrino non dico per stare tranquillo ma per lo meno per essere un minimo in regola giusto?
Grazie ancora per la tua disponibilità.

Roberto Condorelli
12-05-11, 13: 34
Caro Miguel,

certamente lo scontrino costituisce un elemento di supporto. E' chiaro che il solo scontrino senza indicazione del tipo di animale (alcuni negozi romani hanno accanto al prezzo la possibilità di stampare il nome del prodotto, in questo caso della specie e del numero di esemplari) e senza altri documenti, è un po' poco ed anche tu, se fossi del Servizio Cites, sono certo che non lo considereresti sufficiente.

Tuttavia è un ottimo elemento, e se ti fai fare la dichiarazione di cessione a titolo gratuito da chi te l'ha regalato, specificando che lo aveva acquistato nel tal negozio, ed allegando lo scontrino, direi che è ampiamente soddisfatto il requisito dell'avere la "prescritta documentazione". Insomma, saresti decisamente a posto e potresti tranquillamente denunciare la prole.

In altro momento appronfondirò il tema relativo alla cessione da parte di un negozio di animali, perchè nella "catena" a monte di ogni acquisto costituisce un anello molto forte, in grado di sollevare il compratore a valle da diverse responsabilità.

A presto

Roberto

Simone Durigon
12-05-11, 14: 35
In teoria sarebbe possibile recarsi nel negozio con lo scontrino e farsi rilasciare un comune certificato di cessione, che accanto allo scontrino farebbe una prova inequivocabile della regolarità degli animali.

Correggetemi se sbaglio...

Roberto Condorelli
12-05-11, 14: 55
In teoria sarebbe possibile recarsi nel negozio con lo scontrino e farsi rilasciare un comune certificato di cessione, che accanto allo scontrino farebbe una prova inequivocabile della regolarità degli animali.

Correggetemi se sbaglio...

E' esatto, con la precisazione che in questo caso la cessione è stata effettuata a favore di altra persona, e non di Miguel, e quindi la richiesta di dichiarazione da parte del negoziante sarebbe sostanzialmente la richiesta di una falsa dichiarazione, che potrebbe essere rifiutata...

Ciao

Fabio Musumeci
12-05-11, 15: 41
Grazie Roberto, come al solito sei la luce nel buio!!!
Allora faccio ammenda per l'opinione data nel post di origine di questa discussione, sebbene avessi usato il condizionale proprio per mancanza di competenza tecnica in proposito, in effetti riflettendo su quanto avevo scritto era come se qualsiasi animale proveniente da cattura potesse essere riprodotto tranquillamente.
Chiedo venia, Fabio.

Roberto Giani
12-05-11, 17: 15
Grazie Condor per le tue illuminanti spiegazioni della normativa.

Da quel che dici, emerge che in Italia le norme sono state applicate nel senso più restrittivo possibile...

Roberto Condorelli
12-05-11, 17: 27
Grazie Condor per le tue illuminanti spiegazioni della normativa.

Da quel che dici, emerge che in Italia le norme sono state applicate nel senso più restrittivo possibile...

Caro Roberto,

forse non il più restrittivo possibile, ma certamente molto più restrittivo di quanto previsto dall'UE e possibile in concreto.

Il problema, a mio avviso, è il modo goffo ed incompetente in cui è stato fatto. E sostanzialmente inutile ai fini di una reale tutela degli animali. Ma questa è solo una mia opinione.

A presto

Roberto

Roberto Giani
12-05-11, 18: 45
Caro Roberto,

forse non il più restrittivo possibile, ma certamente molto più restrittivo di quanto previsto dall'UE e possibile in concreto.

Il problema, a mio avviso, è il modo goffo ed incompetente in cui è stato fatto. E sostanzialmente inutile ai fini di una reale tutela degli animali. Ma questa è solo una mia opinione.

A presto

Roberto


Concordo e pare che si voglia continuare ad essere incompetenti dato che, ad esempio, è notizia recente il rifiuto all'ingresso dei Veterinari Anmvi in Commissione Cites, a seguito della richiesta della stessa Anmvi.

http://www.federfauna.org/newss.php?id=5367

Se in commissione Cites ci sono gli ambientalisti e gli animalisti, stiamo freschi.

Roberto Condorelli
12-05-11, 21: 07
Ciao Roberto.

Sì, la notizia mi era stata riferita.

Lavoreremo per tentare di modificare l'attuale andazzo, piuttosto preoccupante e che, a mio parere, è la perfetta fotografia di un paese palesemente allo sbando.

Un paese che parla alla pancia della gente, facendo leva su paure ed emozioni, non può che, in un settore come quello della tutela degli animali, assumere questi atteggiamenti irrazionali, ad effetto e palesemente dannosi per tutti, animali in testa.

Forse per tutti no: ci guadagnano i "professionisti dell'animalismo", quelli che di un ideale, oramai annacquato da interessi personali ed economici, hanno fatto una professione, stravolgendolo completamente.

A presto

Roberto

bugio13
13-05-11, 12: 17
Il particolare più importante che si evince da tutto questa discussione è che a questo punto chi ha soggetti irregolari non potrà mai regolarizzarli, e così la sua prole.....
E così facendo il problema si allargherà invece che risolversi......mah.......

Roberto Condorelli
13-05-11, 12: 31
Il particolare più importante che si evince da tutto questa discussione è che a questo punto chi ha soggetti irregolari non potrà mai regolarizzarli, e così la sua prole.....
E così facendo il problema si allargherà invece che risolversi......mah.......

Il particolare più importante che si evince da questa discussione, a mio parere, è che occorre informare sempre più e meglio gli allevatori, in modo da evitare che questi acquisitino soggetti irregolari.

Un allevatore informato non acquista animali irregolari, e non acquistandoli, se ne troveranno sempre meno in giro.

Poi, il passo successivo, sarà quello di ottenere che l'inanellamento sia prova di regolarità, ma è un cammino lungo e tortuoso, perchè le cose più semplici sono le più difficili da far capire a chi non ha voglia di ascoltare o a chi si fa condizionare dalle invocazioni populiste di chi si spaccia difensore degli animali ma in realtà difende solo se stesso ed i suoi interessi personali ed economici.


A presto

Roberto

maurizio44
13-05-11, 13: 55
Credo che un altro punto focale sia quello dei commercianti che non si preoccupano più di tanto delle norme in questione. Tempo fa in un negozio vicino casa ho visto una coppia di inseparabili non anellati e parlando col commerciante mi disse che non serviva nessun documento e che lui era a posto semplicemente con le fatture. Penso che la risposta non sia una delle più etiche; ci si preoccupa di essere in regola ma non di regolarizzare gli acquirenti che alla fine sono quelli che li fanno vivere. Si pensa sempre al proprio lucro come per i cani di provenienza dai paesi dell'Est e si considerano tutti gli uccelli come i classici canarini pezzati nati alla signora del piano di sopra mentre dovrebbero essere proprio loro ad avere sospetti sul commercio di animali non marcati

Gianfranco Rigo
13-05-11, 17: 31
In altro momento approfondirò il tema relativo alla cessione da parte di un negozio di animali, perchè nella "catena" a monte di ogni acquisto costituisce un anello molto forte, in grado di sollevare il compratore a valle da diverse responsabilità.

A presto

Roberto

Caro Roberto,
le tue chiarissime spiegazioni evincono che l' U.C.C.S. (ufficio complicazioni cose semplici) ci ha dato dentro di brutto,

mi rimane un dubbio,se non ho capito male al di la di quello che dice la normativa europea,in Italia si considera prova di legittima provenienza, la "prescritta documentazione", quindi solamente la denuncia di nascita o relativi dati, quindi nulla centrano anelli ,scontrini fiscali ecc.

un'altra cosa, se si acquista un esemplare in CE (extra Italia) dove l'anello inamovibile è considerato prova sufficiente di provenienza e quindi nessuno è tenuto a rilasciare cessioni o simili,come viene visto dal punto di vista Italiano ? in questo caso la dicitura sull'anello indicante una federazione CE può essere sufficiente ? o ancora, un commerciante italiano che vende un pappagallo NON anellato che rilascia una cessione indicante la provenienza dalla Germania con fattura n°..... del ........ può essere sufficiente ? naturalmente mi riferisco ad animali dell'Allegato B

trovo molto interessante il tuo scritto in allegato

Solo una osservazione extra discussione,Dopo i doverosi complimenti per il lavoro che fai,vedo che si indica sempre l'anello inamovibile come speranza di futura prova certa di acquisizione,naturalmente sono perfettamente d'accordo, ci sarebbe secondo me anche un'altro fattore importante come indice di provenienza da allevamento (sempre se l'obiettivo è quello di salvaguardare le specie in natura),anche più esplicito dell'anello stesso,è la mutazione,cioè seppur possibile che le mutazioni esistano in natura è certo che nessun animale mutato ha speranza di vita in libertà vista la pressochè inesistenza,quindi quale prova più certa ci può essere che un esemplare mutato
sia nato in cattività.
Ciao Gianfranco e di nuovo Complimenti per il lavoro che fai

ps: ho letto su Facebook che sulla GU di oggi ci sono novità sulla CITES,io non riesco a trovarle,ti risulta ?

Roberto Condorelli
13-05-11, 17: 40
Ciao Gianfranco,

non sulla Gazzetta di oggi, ma dell'altro ieri.

Ho già postato il link qui: http://lnx.ornieuropa.com/forum/showthread.php?20954-1-4-2011-cites-integrazione-decreto-5-ottobre-2010/page8

Messaggio 75.

Per il resto, ti rispondo più avanti con calma.

Ciao

Gianfranco Rigo
30-05-11, 22: 16
Ciao Roberto
Penso/spero sia solo una voce del UCCS,
qualcuno sostiene che il CFS di Vicenza ritenga che l'esenzione dal registro delle 23 specie riguardante il decreto 5 ottobre 2010 e successive integrazioni, sia attuabile solamente agli esemplari nati in Italia,
può esserci qualcosa di vero ?

Roberto Condorelli
31-05-11, 09: 46
Gianfranco,

tocchi un tasto delicato.

Ad essere rigorosi tale interpretazione è plausibile, anche se molto restrittiva e palesemente cavillosa, visto che la nuova lettera e), che il Decreto del 5 ottobre aggiunge al D.M. 8 gennaio 2002, esenta dal Registro i detentori di esemplari delle 23 specie "purchè denunciati ai sensi dell'art. 8 bis della L. 150/92".

A questo punto due sono le interpretazioni possibili:

1. Interpretazione letterale: sono esentati solo i soggetti denunciati secondo la legge italiana, come testualmente riportato dalla norma, quindi serve il Registro per gli animali acquistati all'estero o di provenienza estera.

2. Interpretazione teleologica: sono esentati tutti i soggetti di quella specie, purchè inanellati e, se nati in Italia, regolarmente denunciati. Questa interpretazione appare preferibile per una lunga serie di ragioni che potrei anche dilungarmi a spiegare, ma che semplifico ricordando che lo scopo della norma è quello di semplificare la gestione amministrativa degli allevatori che detengono animali di certe specie e che sono palesemente nati in cattività, il che è garantito per gli animali "italiani" da denuncia ed anello e per gli europei, visto che non hanno la denuncia, dal solo anello.

Resta il fatto che se davvero il CFS di Vicenza interpreta la norma in senso restrittivo, a rigore non sta sbagliando.

Quello che tuttavia importa è lavorare per tentare di togliere il vizietto ai singoli Servizi territoriali di fare ognuno di testa loro, ma di adeguarsi alle direttive del Servizio Centrale di Roma, in modo da avere un comportamento uniforme sul territorio nazionale (ed anche un solo interlocutore).

A presto

Roberto

Roberto Condorelli
31-05-11, 10: 17
Gianfranco,

una precisazione: fin quando si tratterà di voci, lascerei perdere. Se e quando lo metteranno per iscritto, gli faremo notare che sono in errore.

Ciao

Roberto

Gianfranco Rigo
31-05-11, 23: 02
Temevo questa tua risposta, il bello è che il CFS di Vicenza sembra essere tra i più "comprensibili"
cmq questa voce che gira potrebbe anche essere un deterrente mirato per "spaventare "determinate persone poco rispettose :)
grazie cmq
Ciao Gianfranco