Roberto Condorelli
14-10-11, 17: 06
Buonasera.
Onde evitare comportamenti errati da parte degli allevatori, segnalo un paio di errori nell'articolo pubblicato su "Italia Ornitologica" del mese di ottobre 2011, titolato "Ancora sul CITES: ecco le quote 2011".
Verso la fine del testo è scritto: "La recente lista degli uccelli di comune allevamento per i quali è sufficiente l'anello chiuso FOI come certificazione di regolare possesso è un primo passo...".
Gli errori sono i seguenti:
1. L'anello chiuso non certifica affatto il regolare possesso.
Purtroppo infatti il regolare possesso è attestato, ancor oggi, ed anche per le 23 specie contenute nell'Allegato 1 al D.M. 5 ottobre 2010, dalla "prescritta documentazione" di cui alla L. 150/92 (art. 2, comma 1, lettera f)), che deve costituire "prova sufficiente" di (regolare) acquisizione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Reg. 338/97.
Tale "documentazione" sarebbe bello fosse da rinvenire nell'anello, ma la circostanza appare esclusa sia da una interpretazione di carattere letterale e sistematico della norma sia, soprattutto, dal fatto che lo stesso Decreto specifica (in modo ridondande ma evidentemente a scanso di equivoci) che resta obbligatoria la denuncia di nascita ai sensi dell'art. 8 bis della L. 150/92.
Ad oggi non esiste alcuna norma, purtroppo, che indichi l'anello come strumento di attestazione di regolare possesso, e questo vale anche per il noto Allegato X al Reg. 865/06, atteso che la Circolare 1929/04, essendo una Circolare, non può certo modificare una legge (ed in particolare il disposto dell'art. 8 bis appena citato).
L'anello chiuso, per quanto riguarda quelle 23 specie "di comune allevamento" non certifica quindi il regolare possesso ma serve solo, se accompagnato dalla denuncia di nascita, ad evitare la tenuta del Registro di detenzione.
2. Non è ovviamente vero che l'anello "chiuso" debba essere FOI
in quanto può essere un qualunque anello (o microchip) rispondente ai requisiti di cui all'art. 66, comma 2, del Reg. CE 865/06, come recita il D.M. cui si fa riferimento.
Questo vuol dire che l'anello deve essere inamovibile, di diametro adeguato e di produzione industriale. Non ha importanza se l'anello non riporta alcun dato (può anche essere liscio) e, men che meno, se è di altra Federazione italiana o internazionale (FEO, UIO ecc.).
Chiudo auspicandomi che in futuro si presti maggiore attenzione sulla rivista di una Federazione prestigiosa come la FOI a fornire informazioni giuridicamente corrette allo scopo di evitare fraintendimenti o errori agli appassionati.
In alcuni casi, come quello relativo alla "prescritta documentazione", ciò potrebbe comportare la violazione dell'art. 2 della L. 150/92 con le conseguenze penali previste dal primo comma.
Buona serata.
Roberto
Onde evitare comportamenti errati da parte degli allevatori, segnalo un paio di errori nell'articolo pubblicato su "Italia Ornitologica" del mese di ottobre 2011, titolato "Ancora sul CITES: ecco le quote 2011".
Verso la fine del testo è scritto: "La recente lista degli uccelli di comune allevamento per i quali è sufficiente l'anello chiuso FOI come certificazione di regolare possesso è un primo passo...".
Gli errori sono i seguenti:
1. L'anello chiuso non certifica affatto il regolare possesso.
Purtroppo infatti il regolare possesso è attestato, ancor oggi, ed anche per le 23 specie contenute nell'Allegato 1 al D.M. 5 ottobre 2010, dalla "prescritta documentazione" di cui alla L. 150/92 (art. 2, comma 1, lettera f)), che deve costituire "prova sufficiente" di (regolare) acquisizione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Reg. 338/97.
Tale "documentazione" sarebbe bello fosse da rinvenire nell'anello, ma la circostanza appare esclusa sia da una interpretazione di carattere letterale e sistematico della norma sia, soprattutto, dal fatto che lo stesso Decreto specifica (in modo ridondande ma evidentemente a scanso di equivoci) che resta obbligatoria la denuncia di nascita ai sensi dell'art. 8 bis della L. 150/92.
Ad oggi non esiste alcuna norma, purtroppo, che indichi l'anello come strumento di attestazione di regolare possesso, e questo vale anche per il noto Allegato X al Reg. 865/06, atteso che la Circolare 1929/04, essendo una Circolare, non può certo modificare una legge (ed in particolare il disposto dell'art. 8 bis appena citato).
L'anello chiuso, per quanto riguarda quelle 23 specie "di comune allevamento" non certifica quindi il regolare possesso ma serve solo, se accompagnato dalla denuncia di nascita, ad evitare la tenuta del Registro di detenzione.
2. Non è ovviamente vero che l'anello "chiuso" debba essere FOI
in quanto può essere un qualunque anello (o microchip) rispondente ai requisiti di cui all'art. 66, comma 2, del Reg. CE 865/06, come recita il D.M. cui si fa riferimento.
Questo vuol dire che l'anello deve essere inamovibile, di diametro adeguato e di produzione industriale. Non ha importanza se l'anello non riporta alcun dato (può anche essere liscio) e, men che meno, se è di altra Federazione italiana o internazionale (FEO, UIO ecc.).
Chiudo auspicandomi che in futuro si presti maggiore attenzione sulla rivista di una Federazione prestigiosa come la FOI a fornire informazioni giuridicamente corrette allo scopo di evitare fraintendimenti o errori agli appassionati.
In alcuni casi, come quello relativo alla "prescritta documentazione", ciò potrebbe comportare la violazione dell'art. 2 della L. 150/92 con le conseguenze penali previste dal primo comma.
Buona serata.
Roberto