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Visualizza la versione completa : Precisazione su articolo Alcedo sul cardinalino



Roberto Condorelli
14-12-11, 20: 56
Buonasera.

Sul numero 6 di Alcedo, che in questi giorni sta arrivando agli abbonati, vi è un interessante articolo sul Carduelis cucullata, ai più noto come Cardinalino del Venezuela, titolato "La vittoria degli ornitofili, la sconfitta del progresso".

Non entro nel merito dell'articolo, ma mi limito ad una precisazione.

Al primo capoverso del paragrafo "stato attuale" si fa riferimento ad una "convenzione con gli Organi ed Enti Italiani (tra cui la FOI)..." che "ha stabilito che gli esemplari domestici riprodotti...siano in numero sufficiente...." e quindi che "è previsto il solo obbligo di inanellamento inamovibile a garanzia della legittima provenienza domestica".

Il passaggio non chiarisce, forse per un errore di battitura o di stampa, fra chi sarebbe stata conclusa la "convenzione" che, secondo l'articolo, avrebbe visto da una parte gli Organi ed Enti Italiani (fra cui la FOI). L'altra parte non è indicata.

Personalmente non conosco alcuna convenzione di questo tipo. Ricordo che il termine "convenzione" normalmente sta ad indicare un accordo o contratto fra parti. Il termine nella prassi è spesso impiegato quando una o più parti sono soggetti pubblici.

La circostanza, correttamente indicata, secondo la quale l'inanellamento "garantisce" circa la "domesticità", è in realtà prevista da atti normativi o comunque di provenienza pubblica.

In particolare:

- Il Reg. CE 865/06 riporta, nell'Allegato X, la specie Carduelis cucullata come esentata, in base all'art. 62, dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'art. 8 del Reg. CE 338/97.
Purtroppo la norma così recita: "esemplari nati in cattività delle specie elencate nell'Allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari siano marcati in conformtità dell'art. 66, par. 1, del presente regolamento".

Ho scritto "purtroppo" perchè, come si può facilmente constatare leggendo attentamente la norma, non è previsto che il marcaggio dimostri la nascita in cattività ma, al contrario, è previsto che se l'animale è nato in cattività (premessa) allora se è pure marcato (condizione) è esentato dal divieto.

Sarebbe stato molto bello, ed utile, che in una norma di tale livello fosse stato scritto, invece di quel "sempre che" una cosa del tipo "come attestato dal marcaggio in conformità dell'art...".

Magari. Avremmo risolto molti nostri problemi.

- Il D.M. 8 gennaio 2002 sul Registro di detenzione prevede specificamente all'art. 3, comma 1, lettera c), l'esenzione dal Registro per le specie dell'Allegato X (nel testo originario Allegato VIII).

- L'esenzione dalla denuncia di nascita è stabilita non in un atto normativo, ma in una semplice Circolare amministrativa: la n. 1929 del 2004. Una circolare ovviamente non potrebbe modificare una legge (è la legge che impone la denuncia di nascita - art. 8 bis della L. 150/92), ma una volta tanto che le circolari di vengono incontro, non staremo a protestare...

- Per quanto riguarda la "prova sufficiente" richiesta dalla legge per la detenzione di specie protette (art. 1 e 2 della L.150/92), alla luce di quanto letto e delle norme attuali, si può ritenere che tale prova sufficiente sia da rinvenire nel rispetto della disposizone comunitaria.

Morale: il fatto che il cardinalino circoli come un canarino, purchè anellato, è il frutto di alcune varie ed eterogenee previsioni normative ed amministrative.

Un'ultima precisazione: il cardinalino è una specie in Allegato A, che se marcato è esentato, in base alle norme che ho riportato, da una lunga serie di incombenze.

Ciò non toglie che l'animale, qualora non fosse inanellato, è e resta soggetto alle norme previste per gli Allegato A, nè più nè meno di un'Ara giacinto o simili. Sarà complicato, ma è assolutamente legale.

A presto

Roberto

PierpaoloPalozzo
14-12-11, 22: 23
Grazie roberto per questo prezioso contributo.

marco cotti
15-12-11, 08: 37
Prezioso contributo come sempre, di nuovo grazie