labi
05-12-13, 17: 36
Cari amici, desideravo insieme a voi commentare una recente sentenza della III Sezione penale dellaSuprema Corte che ha escluso la responsabilità penale in un caso di detenzione di un esemplare di “fauna selvatica” (articolo 2 L. 157/92) di prima generazionenato in cattività.
La sentenza stabilisce il principio che per "””””esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica (Cass. Sez. 4^ 26.9.1997n. 3062, Pagliai; Cass. Sez. 3^ 8.5.1997 n. 8877, Muz). Fattispecie in tema didetenzione di esemplari di prima generazione nati in cattività (avvoltoi capovaccai), la norma contemplata nell'art. 30 lett. b) della L. 157/92 non può trovare applicazione, dovendosi escludere che i suddetti volatili rientrino nella fauna selvatica”””.
Muovendo da tale principio stabilito dalla Suprema Corte, si giunge ad un 'altra importante conclusione.
Gli uccelli di "specie selvatica" detenuti a scopo amatoriale, nati nei nostri aviari, non rientrano nel campo applicativo della L. 157/92 in quanto non sono di provenienza selvatica e, dunque , non appartengono alla “fauna selvatica”, intesa come bene giuridico protetto dalla norma (integrità del patrimonio ambientale dello Stato).
Ne consegue che la DETENZIONEA SCOPO AMATORIALE di uccelli nati in cattività, ormai da considerare domestici (verdoni, lucherini, cardellini, ecc.ecc.) NON DEVE essere assoggetta ad alcuna autorizzazione, restrizione e limitazione. Tali uccelli non sono di proprietà dello Stato ma di chi li alleva.
I vari Regolamenti Regionali,infatti, sono stati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge inquestione che, al comma primo, così recita:
1. Le regioni autorizzano,regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, diripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
Dal momento che, come sottolineato, i nostri allevamenti non ospitano esemplari di fauna selvatica, cioè di provenienza selvatica, poichè, come detto, si tratta di esemplari nati in cattività (peraltro ormai da generazioni), i regolamenti in questione risultano inapplicabili nei nostri confronti.
L'applicazione dell'anello inamovibile, alla nascita dell'esemplare, deve rimanere l'unico obbligo in capo all'allevatore per dimostrare la legittima detenzione dell'animale nato in ambiente domestico.
In conclusione, credo che forme restrittive come quelle oggi esistenti in Italia, scoraggiando i potenziali allevatori e conseguentemente ostacolando la diffusione sul territorio di esemplari nati in cattività apparteneti alla specie più comunemente allevate, non fanno altro che alimentare, anzichè soffocare, l'ignobile fenomeno del bracconaggio, andando così nella direzione opposta a quella voluta dalla Legge 157/92 che evidentemente è stata mal interpretata.
http://www.ambientediritto.it/senten...1_n._18893.htm (http://www.ambientediritto.it/senten...1_n._18893.htm)
La sentenza stabilisce il principio che per "””””esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica (Cass. Sez. 4^ 26.9.1997n. 3062, Pagliai; Cass. Sez. 3^ 8.5.1997 n. 8877, Muz). Fattispecie in tema didetenzione di esemplari di prima generazione nati in cattività (avvoltoi capovaccai), la norma contemplata nell'art. 30 lett. b) della L. 157/92 non può trovare applicazione, dovendosi escludere che i suddetti volatili rientrino nella fauna selvatica”””.
Muovendo da tale principio stabilito dalla Suprema Corte, si giunge ad un 'altra importante conclusione.
Gli uccelli di "specie selvatica" detenuti a scopo amatoriale, nati nei nostri aviari, non rientrano nel campo applicativo della L. 157/92 in quanto non sono di provenienza selvatica e, dunque , non appartengono alla “fauna selvatica”, intesa come bene giuridico protetto dalla norma (integrità del patrimonio ambientale dello Stato).
Ne consegue che la DETENZIONEA SCOPO AMATORIALE di uccelli nati in cattività, ormai da considerare domestici (verdoni, lucherini, cardellini, ecc.ecc.) NON DEVE essere assoggetta ad alcuna autorizzazione, restrizione e limitazione. Tali uccelli non sono di proprietà dello Stato ma di chi li alleva.
I vari Regolamenti Regionali,infatti, sono stati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge inquestione che, al comma primo, così recita:
1. Le regioni autorizzano,regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, diripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
Dal momento che, come sottolineato, i nostri allevamenti non ospitano esemplari di fauna selvatica, cioè di provenienza selvatica, poichè, come detto, si tratta di esemplari nati in cattività (peraltro ormai da generazioni), i regolamenti in questione risultano inapplicabili nei nostri confronti.
L'applicazione dell'anello inamovibile, alla nascita dell'esemplare, deve rimanere l'unico obbligo in capo all'allevatore per dimostrare la legittima detenzione dell'animale nato in ambiente domestico.
In conclusione, credo che forme restrittive come quelle oggi esistenti in Italia, scoraggiando i potenziali allevatori e conseguentemente ostacolando la diffusione sul territorio di esemplari nati in cattività apparteneti alla specie più comunemente allevate, non fanno altro che alimentare, anzichè soffocare, l'ignobile fenomeno del bracconaggio, andando così nella direzione opposta a quella voluta dalla Legge 157/92 che evidentemente è stata mal interpretata.
http://www.ambientediritto.it/senten...1_n._18893.htm (http://www.ambientediritto.it/senten...1_n._18893.htm)