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Visualizza la versione completa : legislatura francese della detenzione e allevamento della fauna autoctona



maxlodato
02-03-09, 12: 03
Ciao a tutti, sono reduce da un incontro in Francia, avvenuto sabato scorso, dove sono stato invitato per discutere di alimentazione e mutazioni.
Nel corso dell'incontro ho appreso che in Francia la legge permette di allevare nostrani solo dopo aver sostenuto un esame di idoneità.
Intanto la legge è valida per tutto il paese e non per singola regione, e l'"idoneità" permette appunto di essere un allevatore a tutti gli effetti, quindi con diritto di far circolare i propri soggetti con il proprio RNA.

Cosa ne pensate??

Enzo Patané
02-03-09, 12: 14
La legislazione francese prevede questa "patente" di capacità per allevare molte specie di uccelli, tra i quali quelli iscritti nel trattato della Guyana.
Il giovane allevatore deve svolgere un apprendistato di alcuni anni presso un allevatore esperto e poi sostenere un esame.
E' una legislazione "molto forte" e tutti ii miei amici francesi se ne lamentano perchè limita molto lo scambio di uccelli e l'introduzione dagli altri paesi europei.

roberto ghidini
02-03-09, 16: 14
Se non vado errato anche in Piemonte è entrata in vigore questa legge,bisognerebbe sapere cosa viene insegnato e preteso, per poter dire se è una cosa utile o è la solita storia per raccogliere soldi,vedi patentino tartufi. ::-°°-

roberto ghidini
02-03-09, 17: 06
Massimo due curiosità,ho visto le foto dell incontro su un forum francese,mi potresti dire chi era il veterinario?Quel major che loro hanno chiamato "eumo mauvais agate" è un mascherato? ::-°°-

max coppa
02-03-09, 22: 14
roberto ghidini Se non vado errato anche in Piemonte è entrata in vigore questa legge,bisognerebbe sapere cosa viene insegnato e preteso, per poter dire se è una cosa utile o è la solita storia per raccogliere soldi,vedi patentino tartufi.
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Nel 1996 ,quando mi sono iscritto all'APON ,in provincia di Novara e' entrato in vigore il nuovo regolamento provinciale per l'allevamento della fauna selvatica a scopo ornamentale. Attualmente sono in possesso dell'autorizzazione per l'allevamento della fauna selvatica a scopo ornamentale e del registro di carico e scarico dei soggetti.A fine di ogni anno consegno gratuitamente il registro all'incaricato della provincia (ufficio Caccia e Pesca ) che provvede a controllare i movimenti e timbrare.
Come da normativa posso entrare in possesso di soggetti anellati con anello inamovibile e documento di cessione comprovante l'avvenuta nascita in cattivita'.Secondo il mio parere per come si svolge l'attivita' in provincia di Novara la normativa funziona bene e non crea problemi agli allevatori come li crea la normativa CITES.Spero che si prosegua per questa strada e non si complichi la burocrazia.
Max.
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Regolamento per l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.

ART. 1 FINALITA'
La provincia ai sensi dell'art. L. R. 4-9-1996 n° 70 disciplina attraverso il presente regolamento il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale a persone nominativamente indicate.Le attività di cui al comma 1 possono essere rivolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie fringillidi, emberizidi e ploceidi propriamente detti, nonchè per la creazione di ibridi, meticci e soggetti mutati.
ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI ALLEVAMENTI
Gli allevamenti soggetti ad autorizzazione vengono definiti in: A- allevamenti a scopo conservativo che prevedono la detenzione di un numero di soggetti non superiore a cinque escludendo qualsiasi forma di riproduzione tra gli animali detenuti.B- allevamenti anche a scopo riproduttivo che non prevedono un numero massimo di animali detenuti e/o hanno anche finalità riproduttive tra soggetti allevati.
ART. 3 MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione è rilasciata a persona nominativamente indicata previa presentazione di domanda in carta legale alla provincia di Novara - ufficio Caccia e Pesca - Piazza Matteotti n°1.Sulla domanda dovranno essere indicate le specie faunistiche per le quali si chiede l'autorizzazione all'allevamento, la forma dell'allevamento prescelta a norma dell' ART. 2 , il numero di soggetti (m -f) che s'intende allevare , le strutture (gabbie e voliere) che si utilizzeranno in termini di numero, dimensioni e caratteristiche tecniche, nonchè i locali disponibili per il posizionamento delle strutture sopra menzionate . Il richiedente non potrà procedere all'acquisizione degli animali fintanto che non sarà in possesso dell'autorizzazione provinciale.
ART. 4 OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE
Per la detenzione di un singolo animale l'allevatore dovrà disporre di una gabbia con capienza interna minima di 26 dm cubi (es. gabbia modello 39x23x29 cm).Per l'allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve essere comunque garantito uno spazio minimo vitale di circa 18 dm cubi per soggetto.Le gabbie utilizzate per fine espositivo, essendo queste ad uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M.(Confederazione Ornitologica Mondiale) . Il trasporto degli animali dall'allevamento alle sedi espositive e viceversa potrà essere effettuato all'interno di appositi contenitori totalmente schermati purchè sia garantita un'adeguata areazione.Tutte le strutture di detenzione dovranno essere dotate di appositi posatoi, abbeveratoi e distributori di becchime adeguatamente riforniti. Il fondo deve essere attrezzato con materiale atto al drenaggio delle deiezioni da sostituirsi periodicamente con cadenze che garantiscono il dovuto grado d'igiene all'intera struttura. Le pareti di recinzione verticale dovranno essere a rete o a sbarre, di materiale metallico o plastico, almeno per un quarto del loro sviluppo, con luci tali da impedire la fuga o l'intrappolamento accidentale dei soggetti detenuti. Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente areato, provvedendo periodicamente ad operazioni di disinfestazioni e disinfezione delle stesse.In caso di voliere posizionate in ambiente aperto dovrà essere garantita copertura contro gli agenti atmosferici, l'ombreggiatura di parte del manufatto ed eventuali ripari antivento.Ogni allevatore dovrà disporre di apposita struttura per l'isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e dovrà segnalare, ai sensi di legge, al servizio veterinario dell'azienda A.S.L. competente situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, nonchè dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova alla loro schiusa e ai piccoli nati. In ogni allevamento si dovrà porre cura affinchè le acque di scarico e i rifiuti non divengano motivo d'inquinamento e/o diffusione di entità morbose.
ART. 5 ALIMENTAZIONE DEI SOGGETTI ALLEVATI

L'alimentazione deve contenere tutti gli ingredienti necessari, in proporzioni appropriate, atti a soddisfare i bisogni primordiali di accrescimento e mantenimento degli esemplari detenuti.In particolare deve essere garantita la somministrazione di : 1.acquapotabile; 2. appropriata e ben dosata mescolanza di semi (miscela) e/o pastoncini preparati dall'allevatore o acquistati in negozi specializzati; 3 sostanze vegetali fresche;4. ossi di seppia, sostanze calcaree o grit;
ART. 6 INANELLAMENTO DEI SOGGETTI ALLEVATI
Tutti i soggetti detenuti in allevamento dovranno essere muniti di anelli inamovibili adeguati da applicarsi per i nuovi nati entro il settimo giorno dalla nascita, riportanti l'anno di nascita, numero progressivo annuale e il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.Qualora l'allevatore appartenga ad associazione ornitologica italiana legalmente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale è ammesso il proprio anello purchè rispecchi le caratteristiche dimensionali riportate nel comma successivo. L'anello applicato dovrà essere di diametro adeguato secondo le dimensioni riportate per ogni singola specie nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.Sono ammessi l'allevamento e la detenzione di animali provenienti da paesi esteri purchè adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in cattività.
ART. 7 ULTERIORI OBBLIGHI
Ogni titolare di allevamento di tipo B deve dotarsi, con l'autorizzazione, di un registro di carico e scarico degli animali detenuti, con pagine numerate e timbrate a cura della provincia.Sul registro si dovranno annotare, per ogni soggetto presente in allevamento, la data di acquisizione o di nascita, la denominazione della specie, il numero progressivo e l'anno riportati sull'anello di riconoscimento, la data di morte o di cessione dell'animale con le generalità (cognome, nome ed indirizzo) della persona a cui il singolo soggetto viene eventualmente ceduto.Entro il 31 gennaio di ogni anno l'allevatore dovrà denunciare in forma scritta all'ufficio caccia e pesca della provincia di Novara gli esemplari nati, morti e ceduti nel corso dell'anno precedente, o, in caso di allevamenti di tipo A ), la sostituzione degli animali detenuti.
ART. 8 CESSAZIONE DI ATTIVITA'
La cessata attività di allevamento deve essere comunicata in forma scritta alla provincia, entro 30 giorni dalla cessazione, provvedendo, nel contempo, alla restituzione dell'autorizzazione rilasciata e del registro di carico e scarico dell'allevamento.
ART. 9 SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
In presenza di inadempienza alle presenti disposizioni o alle norme nazionali e regionali in materia, il titolare sarà perseguito a norma delle vigenti leggi e l'autorizzazione rilasciata potrà essere sospesa o revocata.
ART. 10 NORMA FINALE
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle legi e ai regolamenti vigenti in materia.
ART. 11 NORMA TRANSITORIA
Chiunque sia in possesso alla data di entrata in vigore della presente normativa di autorizzazione per l'allevamento a scopo amatoriale di fringillidi, emberizidi e ploceidi, secondo i disposti di cui all'art. 28, L.R. 60/79, deve richiedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo, presentando domanda in carta legale alla provincia di Novara - ufficio caccia e pesca - piazza Matteotti, 1 con allegata la presente autorizzazione.Sulla domanda si dovrà precisare in quale forma l'allevamento verrà gestito secondo i parametri definiti dall'art. 2 .Trascorsi i 6 mesi le autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 28, L.R. 60/79 e non rinnovate saranno considerate a tutti gli effetti annullate.

roberto ghidini
02-03-09, 23: 05
Quello c è anche da noi come in molte regioni,parlavo di questo,non sò se sia uguale anche in Francia,ma mi informerò ::-°°-
http://lnx.ornieuropa.com/forum/showthread.php?t=5928&highlight=esame

max coppa
02-03-09, 23: 15
In provincia di Novara non e' previsto nessun esame.Qualcuno della provincia di Torino ci puo' riferire la normativa in vigore da loro per l'allevamento degli indigeni?

riccardo russo
03-03-09, 12: 44
Legislazione Prov. Torino.

Se vi volete divertire consultate il sito della provincia di Torino (http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/tutela_florafauna/tabelle/ornamato)

Dopo averlo letto, ho deciso che mi asterro dal detenere indigeni ]|

maxlodato
05-03-09, 19: 02
il veterinario presente con noi si chiama Berno Claudio, e so che è della Val di Susa. Il cardellino della foto che mi hai chiesto effettivamente è un "mascherato", o volgarmente chiamato "Eumo". Ho discusso proprio oggi dei recenti aggiornamenti dalla commissione tecnca IEI, fra i quali il nome "mascherato" ai mayor ed ai verdoni. Sinceramente il nome affiadato mi sembra proprio "fuori tema", e non penso sia giusto chiamarli così. Si potrebbe aprire una discussione a proposito.

maxlodato
05-03-09, 19: 14
ritornando invece alla legislatura, che non è quella che ci fornisce Max, sarebbe interessante per tutti conoscerla, soprattutto perchè è giustamente "una" per tutto il paese ( in questo caso la Francia). Sono daccordo con voi è molto impegnativa, ma a mio avviso molto responsabile. Gli aspiranti allevatori appunto, devono partecipare ad incontri organizzati ed affiliati, dove per la partecipazione vengono affiadati a ciascuno un numero di punti. Al raggiungimento di un numero ( ipotesi 15) si ha il diritto di sostenere degli esami e di essere così a tutti gli effetti "Allevatore". Bello no!? Un po impegantivo, ma ho notato nei parteciapanti una serietà inusuale, e molti di loro prendevano addirittura appunti. Faccio il possibile per procurarla.

roberto ghidini
05-03-09, 23: 47
Grazie Massimo,il veterinario non lo conoscevo,per il mascherato ne avevamo già parlato in un altra discussione,ma non spetta a noi.Speriamo che prima o poi le commissioni IEI,prendano in considerazione,oltre al Mascherato - Eumo mauvais agate, anche l uniformità di nominazione delle mutazioni in tutt Europa. ::-°°-

piergiovanni tosco
06-03-09, 00: 25
La mia esperienza : http://lnx.ornieuropa.com/forum/showthread.php?t=5928