Visualizza la versione completa : Gestione pappagalli in Allegato A
Roberto Giani
22-01-08, 09: 27
Si era parlato qualche tempo fa di inserire qui delle informazioni di base per la gestione uccelli in CITES.
Mentre per quelli in Allegato B si trovano in rete molte notizie, per la gestione dei soggetti in Allegato A non trovo niente e non ne so niente.
Non ci provo neanche a chiedere agli Uffici CITES del CFS, poichè sappiamo benissimo quanto poco affidabili siano le loro risposte, soprattutto poco documentate (ti dicono delle cose ma non ti mettono mai nero su bianco).
Siccome vorrei acquisire una coppia di Cacatua sulphurea, gradirei che chi ne sa sull'argomento mi dia qualche dritta.
Grazie anticipatamente.
Attilio Casagrande
22-01-08, 19: 54
Ciao Roberto, per la burocrazia non me la sento di indirizzarti perchè non ho il reg A , per i cacatua conosco diversi allevatori che si sono cimentati con questo bellissimo pappa, circa dieci anni fà ero partito per avere una coppia nel mio allevamento, avevo anche trovato una coppia giovane allevata e annellata, quello che mi ha fatto desistere è stato il loro comportamento , mi spiego meglio, un allevatore dopo 8 anni quando la femmina ha fatto il primo uovo il giorno dopo il maschio la massacrata, per poco non gli moriva dalle ferite riportate, un'altro ha dovuto far tagliare il becco con una operazione in cui la mandibola inferiore viene aperta, e non continuo a spiegare perchè è una cosa terribile da farsi, uno aveva 2 copie di triton che si riproducevano, ma doveva allevarli a mano (era quello che li avevo trovati) altri alevatori li hanno, ma non depongono,cmq tutti dicono che il maschio diventa molto agressivo e se non si interviene immediatamente, cosa che se sono al lavoro non posso fare, molto spesso la femmina la si ritrova a pezzi, scusa se sono pessimista, ma le garanzie di successo sono poche, i molucche invece so di 2 allevatori che non hanno grosse difficoltà a riprodurli, ho visto i piccoli e sono favolosi, ma il loro prezzo è circa il doppio, ciao.
marco cotti
22-01-08, 20: 57
Ciao Roberto
putroppo notizie sull' appendice 1 in rete ce ne sono poche, come putroppo sono sempre meno gli Allevatori che si cimentano con l'acquisto di Soggetti in appendice 1 per ovvii motivi di difficoltà intrinseche in relazione alla loro pozizione di specie gravemente in pericolo in natura. TU sei una bellissima eccezione e spero che al di là delle reali difficoltà ad allevare i Cacatua, tu possa avere grandi soddisfazioni, I Cacatua sono il mio sogno mi piacerebbe allevarli, ma spazio e costi, mi tengono al momento lontano.
POsso solo scrivere dell'esperienza fatta da un amico della mia zona che deteneva una bellisima coppia di ARA MARACANA (ARA D'ILLIGER)che aveva prodotto 2 piccoli, che il mio amico voleva cedere.
La Forestale ha praticamente passato la giornata nell'allevamento dell'amico in questione, filmando la coppia e i novelli e dando il permesso alla cessione solo dopo 6 mesi l'avvenuta ispezione del'allevamento.
Probabilmente queste cose (almeno per quanto riguarda la nostra Regione) non danno l'impulso ad allevare Pappagalli così protetti e importanti.
Se l'amico Marco Congiu ci legge, sarebbe utille anche un suo parere, sempre gradito
ciao a presto
Paolo Tieppo
22-01-08, 22: 37
purtroppo roberto,
sono poco righe ma chiare!!!
Allegato A: specie che figurano nell'Appendice I della Cites e per le quali gli Stati europei non hanno avanzato riserve; qualsiasi specie che sia oggetto di commercio internazionale, in via d'estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;
Appendice I: Specie per le quali è assolutamente vietato il commercio;
Anche in questo caso, vale la regola ignorantia legis non excusat: è dovere del cittadino informarsi su cosa sia lecito acquistare o esportare e cosa no, e quindi, non si potrà evitare la sanzione relativa alla violazione della Convenzione semplicemente affermando di non conoscere la legge.
Art. 1.
Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984 , importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni , è punito con le seguenti sanzioni:
arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
Art. 2.
Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte I - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;
in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
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Paolo Tieppo
22-01-08, 23: 16
è anche vero il contrario,
se il corpo forestale andasse a spulciare su internet nei vari annunci di vendita animali ,troverbbe migliaia di pappagalli in allegato A,e in appendice 1 in vendita.
ho provato personalmente a contattare alcuni di questi inserzionisti chiedendo loro ,l'età,provenienza,documenti cites.
non uno mi ha risposto adeguatamente.
uno ti dice che gli sono stati regalati e non sa. (comunque dovrebbe avere i documenti cites lo stesso,anche se regalati)
l'altro addiritura non capisce cosa voglio.
la questione che cè sempre più gente che hanno questi pappagalli e se ne vogliono disfare.
faccio un esempio:
una coppia di ammazone di cuba veniva venduta in vecchie lire 4.500.000
adesso si trova a 1000 euro,quindi meno della metà dopo 5-6 anni.
stessa cosa ,e stessi prezzi di riferimento per una coppia di accipritinus.
poi il motivo lo ha spiegato marco in parte,la burocrazia di aspettare quasi un anno.
poi il rilevamento del DNA dei genitori e quello dei presunti figli per confermare il tutto.
l'allevatore il sig.Rattalino è stato uno dei primi ad avere questi problemi, e raccontava che non poteva vendere i figli di prima generazione ma solo quelli di seconda,quindi ti lascio immaginare ,se tutto ti va bene devi aspettare una quindicina di anni prima di venderei figli.
forse la cosa meno conosciuta di tutto ,che chi vende non spiega all'acquirente che non è una cessione,ma bensì un affidamento.
perchè,qualora il la convenzione CITES decidesse di ripopolare una zona protetta,o dei programmi di recupero come di due dei pappagalli più minacciati al mondo: come è successo con l’Ara di Spix a l’Ara di Lear.
può confiscare i soggetti senza pagarteli.
Roberto Giani
23-01-08, 11: 32
purtroppo roberto,
sono poco righe ma chiare!!!
Allegato A: specie che figurano nell'Appendice I della Cites e per le quali gli Stati europei non hanno avanzato riserve; qualsiasi specie che sia oggetto di commercio internazionale, in via d'estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;
Appendice I: Specie per le quali è assolutamente vietato il commercio;
Anche in questo caso, vale la regola ignorantia legis non excusat: è dovere del cittadino informarsi su cosa sia lecito acquistare o esportare e cosa no, e quindi, non si potrà evitare la sanzione relativa alla violazione della Convenzione semplicemente affermando di non conoscere la legge.
Art. 1.
Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984 , importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni , è punito con le seguenti sanzioni:
arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
(...)
Quindi, tra le altre cose, non si possono vendere? Neppure gli esemplari nati in cattività? Mi sembra strano.
A Reggio c'era l'Allevamento Valmusone di Caporaletti che vendeva delle specie in Allegato A. Vuoi che correresse un rischio così grosso, in una manifestazione nota e frequentata come l'Internazionale di Reggio Emilia?. Ho visto personalmente anche degli agenti del CFS che giravano nello stand e non hanno battuto ciglio.
X Attila:
grazie per le informazioni, ma sono al corrente di queste difficoltà con i cacatua bianchi.
Il fatto è che c'è una persona che tiene da anni una coppia in una pappagalliera, non riescono neppure ad aprire le ali e si stanno spiumando per lo stress.
Si tratterebbe di un'opera misericordiosa, ma se devo finire in galera...
marcongiu
23-01-08, 14: 32
per reggio lasciamo perdere, è terra di nessuno, è un problema che persisterà nel tempo; senza mettere in dubbio il riconoscimento della specie da parte degli agenti cfs.
Purtroppo gli esemplari in appendice I non possono essere commerciati, con tutte le considerazioni di quello che si deve considerare commercio.
Al momento necessario, si richiede il riconoscimento della nascita in cattività, sancita da una fantomatica commissione che si riunisce a Bologna, se non erro, dei colletti bianchi che si occupano di scartoffie... non credo conoscano gli animali, né i problemi connessi. Tempi burocratici, da sei mesi ad un anno, il cosidetto CITES giallo, che permette la libera circolazione dell'esemplare in quanto nato in cattività. In Europa contestualmente all'acquisizione del soggetto.
Per il fatto della terza generazione, anche questa è vera. I nipoti dei tuoi possono essere ceduti e si comportano come se fossero in allegato B, con la documentazione relativa, necessaria!
spero di essere stato sufficientemente chiaro
ciao
Roberto Giani
23-01-08, 17: 47
Grazie Marcongiu, vediamo se ho capito.
In caso di acquisizione di questa coppia di sulfurea, il proprietario dovrebbe rilasciarmi il "CITES giallo", qualora fossero nati in cattività.
E se non fossero nati in cattività, ma di cattura, diciamo 8 anni fa?
Inoltre non dovrebbe risultare una vendita, ma... un dono, un affidamento o cosa? Fermo restando che ci sarebbe ad ogni modo un pur minimo passaggio di denaro, ma questo lo diciamo sottovoce.
Inoltre mi chiedo: tutto "lo scambio" di Amazzoni di Cuba, Auropalliate, Oratrix, Ara macao, Ara giacinto, Guarouba, Pyrrhura cruentata (per citare alcuni pappagalli inseriti in App. A, rari ma non rarissimi, che comunque è possibile vedere in giro), avviene tutto in modo illecito?
Infine la solita riflessione personale: se uno alleva e riproduce degli esemplari in Allegato A secondo me dà un grosso contributo alla salvaguardia della specie ma, invece di ricevere una medaglia, viene vessato. Se questo è protezionismo...
Attilio Casagrande
23-01-08, 20: 07
Purtroppo quello che dici Roberto è vero, se si potesse ottenere una specie di permesso e dimostrare di essere in grado di gestire e allevare le specie minacciate o di ospitare quelle sequestrate e visto che non possono più essere immesse in natura, quindi almeno tentare di riprodurle, penso ci siano diverse persone che pur di non vedere soppresse o finire miseramente queste meraviglie della natura si prendessero cura, anche a spese proprie, se non altro per soddisfazione personale e dire di aver contribuito a salvare le specie minacciate, ma purtroppo ci sono sempre i controsensi, (guarda il caso del capriolo sequestrato che ha fatto notiziai qualche giorno fa , a proposito che fine ha fatto? i giornalisti non dicono più niente.), poi basta pensare al fatto che quelli in allegato VIII basta che siano anellati , mentre quelli in B ancora no, ma allora l'anello inamovibile non è prova sufficiente di avvenuta nascita in cattività?
Paolo Tieppo
23-01-08, 23: 42
inoltre,
Nel corso di ogni Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione,che si tiene ogni quattoro anni mi sembra.
si provvede agli aggiornamenti delle liste degli Appendici I, II e III e alla revisione del sistema di regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie tutelate dalla Convenzione o anche di altre.
per esempio in Svizzera sono ancora più restritivi,hanno messo in appendice I
anche soggetti che la CITES li ha classificati in appendice II.
per tornare alle sanzioni.....leggi bene in neretto.
Le sanzioni
In Italia dall'anno 1992 è in vigore una legge - la legge 7 febbraio 1992, n.150 - con la quale sono state indicate specifiche sanzioni alle violazioni delle disposizioni della Convenzione. In base a tale legge, è vietato importare, esportare o riesportare, trasportare, vendere, esporre o detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'appendice I. Inoltre sono vietate le importazioni, le esportazioni o le riesportazioni, la vendita ed il trasporto degli esemplari e dei prodotti derivati da specie iscritte all'Appendice II e III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura la inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari, che come già detto, comprendono anche i prodotti derivati. Per i soli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e diverse sanzioni.
però ci sono due righe che dicono che si possono allevere in casi eccezionali.
(riserva riproduttiva)
e penso si riferiscono a questi articoli.
a) è il discendente o deriva da un discendente nato o altrimenti
prodotto in ambiente controllato da genitori che si sono
accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente
controllato, se la riproduzione è sessuata, oppure da
genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è
cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è
asessuata;
b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza
della normativa ad essa pertinente alla data della sua
acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza
delle specie interessate in ambiente naturale;
c) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni
dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di
animali, uova o gameti, in osservanza della normativa pertinente
ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle
specie interessate in ambiente naturale, unicamente ai seguenti
fini:
i) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che
l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla
necessità di creare nuovo materiale genetico;
ii) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo
16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
iii) essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva;
d) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda
o di successive generazioni in ambiente controllato o è
gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre
in modo affidabile discendenti della seconda generazione
in ambiente controllato.
Articolo 25
Se un organo competente ritiene necessario stabilire, ai fini
dell'articolo 24, dell'articolo 32, lettera a), o dell'articolo 33,
paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso l'analisi del
sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione tali
analisi o i campioni occorrenti nei modi che l'organo stesso
prescrive.
marcongiu
24-01-08, 18: 44
adesso dirò la mia.
La poco seguita legge italiana è frutto della incompetenza e ignoranza di chi propone le leggi.
La fantomatica commissione è figlia della immobilità italica, che mette nei posti gli amici degli amici, ma che della problematica non ne sanno niente e che firmano quello che gli viene proposto.
A prova di ciò è la frequenza di incontri, due all'anno, dove ci sono migliaia di certificati che devono essere evasi.
In altri paesi, belgio o germania, rilasciano il "cites giallo" immediatamente (in 1/2 giorni), ma comunque in tempi decenti...
Un amico piemontese BUTTAVA le uova delle amazoni di cuba!
Per quanto riguarda i sulphurea di Giani: devono essere stati denunciati l'anno scorso, il proprietario doveva denunciare gli esemplari in quanto transitati in app. 1, gli veniva rilasciato il cites giallo e poi poteva cederli senza problemi.
Altra considerazione: gli esemplari il app. 1, hanno il solo problema di reperire la documentazione, personalmente: Onore a chi si prende l'onere di allevarli!
Dovrebbe essere favorito, in tutti i modi possibili, visto che gli animali sono in forte pericolo; una riserva genetica in cattività è necessaria per perpetuare la specie.
Il "commercio" italico, tutto italico, che prevede lo scambio gratuito in cambio di soldi, è sicuramente figlio di una Legge che non si applica, con personale che non ha gli strumenti per farla applicare e con minimo danno per chi la rispetta.
Vorrei dire anche altro ma mi fermo perché altrimenti vi annoio
saluti
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