Caro Marco, purtroppo non è così. Fino al 2001 si parlava genericamente di associazioni riconosciute e il tuo ragionamento sarebbe stato esatto, ma con la modifica del 2001 è stata tolta l'indicazione generica e specificate le due sole associazioni ( FOI e FIMOV ) i cui anelli potevano sostituire quelli provinciali ... Ovviamente ciò è dovuto al fatto che allora erano le uniche associazioni presenti, ma resta il fatto che, in Veneto, senza una modifica della legge attualmente non è possibile anellare AOE °°-°=/°°-°=/°°-°=/
Quote:
Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15
Art. 5 - Inanellamento.
1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia.
2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o da associazioni riconosciute.
3. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI) l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dall'associazione stessa e il numero di matricola assegnato all'allevamento della Provincia si identifica con il relativo Registro nazionale allevatori (RNA).
Quote:
Legge regionale 3 agosto 2001, n. 14
Art. 1 – Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 in materia di inanellamento dei soggetti appartenenti alle specie ornitiche non cacciabili nati in cattività.
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 , le parole "o da associazioni riconosciute" sono sostituite dalle parole "o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione Ornicoltori italiana (FOI)."
Quote:
31.07.2007 • Il Consiglio Regionale del Veneto approva le modifiche alla legge n.13 del 2005 riferita ai prelievi in deroga
Art. 10 - Modifica dell’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. All’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
“1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani
(FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) l’anello
inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse.”.
Allegato C LR 50
1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:
a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e fomiti dalla Provincia;