1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:
a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in
matura;
b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad
essere liberati in natura;
c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le
immissioni in natura.
2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano gestiti
dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione
alla provincia nello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di
fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di
quella igienico-sanitaria.
3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano
carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al
comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di
concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al
comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in
purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.
5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1,
lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, dalla provincia
competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sottoindicati:
a) una coppia di starne;
b) una coppia di coturnici;
c) una coppia di pernici rosse;
d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e tre femmine.
I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai soli scopi
alimentari. Sono comunque fatti salvi i richiami previsti nell'articolo 5.
6. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono tenere apposito registro di
allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei riproduttori e la loro
origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari
ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti
necessari affinchè gli animali non possano disperdersi in natura.
7. Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1, lettera b), deve essere mantenuta
una densità limitata secondo i rapporti minimi di seguito indicati:
a) fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
b) pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
c) lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;
d) ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per capo.
8. Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla provincia
competente per territorio.
9. I capi allevati debbono avere un contrassegno inamovibile riportante la dicitura
"ripopolamento", "alimentare" o "ornamentale" e l'eventuale numero di codice
assegnato dalla provincia all'allevamento.
10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per
territorio.
11. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all'anno a cura del
servizio veterinario della unità sanitaria locale (USL) competente per territorio.
12. Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di anni sei e sono rinnovabili.
13. Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente
legge a scopo amatoriale e ornamentale nonché gli allevamenti di fauna selvatica a
scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente con i piani faunisticovenatori,
con le modalità del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Giudicate voi.........