""""dal Sito del club del cardinalino""""
Norme in vigore per la detenzione di specie incluse nell’allegato VIII del regolamento (CE) 1808/2001 della commissione del 30 Agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni dell’articolo 32, comma1, lettera a) dello stesso regolamento (CE) e nello specifico per quanto riguarda la detenzione del :
CARDINALINO DEL VENEZUELA
A seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 Gennaio 2002 con il quale si esonerano dalla compilazione del registro di detenzione i soggetti detentori di specie incluse nell’allegato VIII gli obblighi di legge rimasti in vigore e riferiti al:
Reg.(CE) n.1808/01 che aggiorna il Reg. (CE) 338/97 normativa base per l’applicazione della Cites.
Legge n.150 del 7 Febbraio 1992
sono:
Spedire al Corpo forestale dello stato ufficio Cites di competenza entro 10gg dall’evento comunicazione per l’avvenuta :
NASCITA
MORTE
CESSIONE con documento compilato dal cedente senza cites.
NB.: La cessione è libera solo per l’Italia e per tutti i paesi CEE, per le altre nazioni occorre, per poter movimentare a qualsiasi titolo i soggetti, il documento cites, che va richiesto presso gli uffici Cites di Milano. (per questo documento, che ha un costo di circa 16,00 € complessive sia per un soggetto che per cento, l’unico problema sono i tempi di rilascio che sono di circa TRE MESI e la domanda a cura del cedente deve contenere nome del ricevente, destinazione e motivo della richiesta).