Il nuovo editoriale dal titolo ""PASSIONE ARRICCIATI "" - a disposizione gratuita dei nostri soci e simpatizzanti, nell'apposita sezione Editoriali dell’A.O.E.
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Discussione: Iniziamo, dall inizio!

  1. #21
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    La bandiera di riccardo russo

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    Quote Originariamente inviata da condormannaro Visualizza il messaggio
    ...

    Chiudo, con riferimento alla tua ultima frase, precisando che nell'Unione Europea l'anello inamovibile non esenta dal Registro (il Registro è frutto di normativa nazionale, e non europea). Probabilmente ti stai riferendo ai 21 volatili in Allegato X del Regolamento CE 865/06, che l'art. 62 di quel Regolamento esonera dal "certificato di esenzione" (non dal Registro), se regolarmente inanellati.

    Occorre fare attenzione, e quindi ripeto: l'inanellamento di quei volatili (fra cui il kakariki rosso ed il Cardinalino del Venezuela) non esonera dal Registro, ma dal "certificato di esenzione" che altrimenti dovrebbe essere richiesto per commercializzarli, ai sensi dell'art.8 del Reg. 338/97.

    La disciplina del Registro, che è precedente a quel Regolamento di qualche anno, non è chiamata in causa, e resta valida.

    Morale: se vendo un Cardinalino del Venenzuela inanellato, lo posso fare senza chiedere ogni volta il "certificato di esenzione" (che dovrei altrimenti chiedere perchè in allegato A del Cites), ma devo annotare sul Registro. Se lo regalo, non devo annotare nulla, ma è consigliabile farsi sottoscrivere dal fortunato cessionario una "ricevuta" (basta uno di quei moduli che si trovano a decine su internet con la dicitura "Dichiarazione di cessione ai fini Cites").

    Ciao
    Piccola precisazione, le 21 specie presenti nell'allegato X del Regolamento CE 865/06 NON necessitano dell'obbligo del registro.

    L'allegato X del Regolamento CE 865/06 contiene la stessa lista di specie dell'allegato VIII del Regolamento CE 1808/2001 che erano state esonerate dall'obbligo del registro con il decreto del 8 Gennaio 2002.
    Si veda l'articolo 3 "Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro" punto c "Isoggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento (CE);"


  2. #22
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    Quote Originariamente inviata da riccardo russo Visualizza il messaggio
    Piccola precisazione, le 21 specie presenti nell'allegato X del Regolamento CE 865/06 NON necessitano dell'obbligo del registro.

    L'allegato X del Regolamento CE 865/06 contiene la stessa lista di specie dell'allegato VIII del Regolamento CE 1808/2001 che erano state esonerate dall'obbligo del registro con il decreto del 8 Gennaio 2002.
    Si veda l'articolo 3 "Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro" punto c "Isoggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento (CE);"
    Ciao Riccardo,

    piacere di conoscerti.

    Ti devo ringraziare perchè hai fatto bene a correggermi. In effetti l'art. 3 lett. c) del D.M 8 gennaio 2002 esonera dalla tenuta del Registro per quei 21 volatili, semprechè inanellati. In teoria l'abrogazione del Regolamento CE 1808/01 avrebbe comportato la caducazione del "richiamo" al suo art.32 ad opera del D.M.. Tuttavia il Regolamento CE 865/06, all'art. 74 esplicitamente prevede che "I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento e sono interpretati secondo la tavola di concordanza..." .

    Aggiungo che la tua non è una piccola precisazione, ma una grossa precisazione, perchè, a mio avviso, la semplificazione dell'allevamento in Europa passa necessariamente attraverso una applicazione diffusa di questa che ad oggi è solo un'eccezione: inanellamento che consente libero scambio senza vincoli amministrativi di alcun genere.

    Devo dire che ho fatto molto bene ad iscrivermi a questo forum: lo scambio di informazioni con persone preparate aiuta sempre ad affinare le conoscenze e a correggere gli errori.

    A presto

    Roberto
    Ultima modifica di Roberto Condorelli; 14-03-10 a 08: 23
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  3. #23
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    allora dobbiamo dirla tutta, per le specie in Allegato X del Regolamento CE 865/06 non è richiesto nessun tipo di certificato vedi art.62 http://www.minambiente.it/opencms/ex...ommissione.pdf

    Non mi riferivo a questa lista quando ho scritto che nella CE l'anello inamovibile esenta dal registro, tra l'altro sbagliando riferendomi al solo registro, infatti come avrai notato scrivo in termini popolari piuttosto che legali,
    mi riferivo al fatto che nella CE tutta ,tranne l'Italia,la presenza dell'anello inamovibile esenta da QUALSIASI forma di certificazione di provenienza.
    Non serve a niente tormentarsi per il passato
    il passato non cambia
    quindi guarda avanti o rischi di rimanere indietro


    Se vuoi capire quello che dico,non ragionare con la tua testa

    NESSUNO può ergersi ad essere in possesso della verità assoluta
    al massimo si possono portare argomenti PRATICI e SEMPLICI
    in modo che TUTTI siano in grado di fare una propria valutazione logica.

  4. #24
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    Quote Originariamente inviata da Gianfranco Rigo Visualizza il messaggio
    allora dobbiamo dirla tutta, per le specie in Allegato X del Regolamento CE 865/06 non è richiesto nessun tipo di certificato vedi art.62 http://www.minambiente.it/opencms/ex...ommissione.pdf

    Non mi riferivo a questa lista quando ho scritto che nella CE l'anello inamovibile esenta dal registro, tra l'altro sbagliando riferendomi al solo registro, infatti come avrai notato scrivo in termini popolari piuttosto che legali,
    mi riferivo al fatto che nella CE tutta ,tranne l'Italia,la presenza dell'anello inamovibile esenta da QUALSIASI forma di certificazione di provenienza.
    Ciao Gianfranco,

    non mi è chiarissimo quanto hai scritto.

    Vediamo se concordi con quanto segue.

    L'anello inamovibile, secondo il disposto dell'art. 62 del Reg. 865/06, esonera dal "certificato di esenzione", che è quello di cui all'art. 8, par. 3 del Reg. 338/97. E solo per quelle 21 specie nell'Allegato X.

    In soldoni, l'anello, per quelle 21 specie, esonera dal certificato, che andrebbe richiesto ogni volta, per commercializzare l'animale.

    Infatti:

    1. La regola generale è che gli animali in Allegato A non si possono commercializzare (art. 8 par.1 Reg.338/97).
    2. Se lo si vuole fare, occorre chiedere il permesso (art.8 par.3 Reg. 338/97).
    3. Se l'animale è uno di quei 21 (Allegato X), ed è inanellato, non occorre il permesso (art. 62 Reg. 865/06)

    Come hai giustamente scritto nell'altro messaggio, in questo caso si è anche esonerati dal Registro.

    Personalmente ho il sospetto, ma mi riservo di approfondire, che l'esonero dal certificato per commercializzare, non esonera dall'avere una documentazione comprovante la provenienza.

    Non ho poi capito bene cosa intendi quando dici che in tutta la UE, tranne che in Italia, vi è l'esonero da qualunque certificato per i soggetti inanellati (immagino comunque ti riferissi a quei 21 volatili dell'Allegato X). A quale norma ti riferisci?

    Ciao

    Roberto
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  5. #25
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    Ultima aggiunta:
    in data 28/01/2004 con la circ. n. dpn/5d/2004/1929 si specifica che per gli stessi animali dell'allegato VIII del reg. CE 1808/2001 (coincide con allegato X del reg. CE n° 865/2006) la denuncia di nascita è assolta mediante marcaggio con anello inamovibile.
    Pertanto, è mia opinione, che per le specie incluse in tali allegati l'unico obbligo cites è il marcaggio con anello inamovibile.

    Ricordo che qualora si volesse entrare in possesso di un animale appartenente a tali allegati sprovvisto di anello si devono adempiere tutti gli obblighi degli allegati A!

  6. #26
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    Quote Originariamente inviata da riccardo russo Visualizza il messaggio
    Pertanto, è mia opinione, che per le specie incluse in tali allegati l'unico obbligo cites è il marcaggio con anello inamovibile.
    Il punto è delicato.

    Occorre ricordare che il Regolamento CE (865/06) non prevede l'obbligo di inanellamento, ma si limita a dire che, per quei famosi 21 uccelli, se inanelli, hai i vantaggi che abbiamo detto (no certificato esenzione, no Registro e, come hai precisato da ultimo, no denuncia di nascita).

    Ritengo quindi inesatta l'affermazione "l'unico obbligo Cites è il marcaggio con anello inamovibile" in quanto tale marcaggio non costituisce un obbligo.

    La Circolare infatti non impone il marcaggio. Del resto non potrebbe, perchè le circolari sono da ritersi atti interni all'Amministrazione. Quella Circolare si limita a dire che per quegli uccelli l'obbligo di denuncia è assolto con l'inanellamento.

    L'obiezione potrebbe essere: sì, ma se mi dicono che l'obbligo di denuncia è assolto con l'inanellamento, e l'obbligo di denuncia è appunto un obbligo, devo inanellare. Non si scappa.

    A mio avviso invece il marcaggio non è obbligatorio (purtroppo!), in quanto una Circolare non può imporre obblighi, e tanto meno obblighi in conflitto con un Regolamento CE. Insomma, se un Regolamento CE mi dice che per certi animali posso seguire le regole generali, oppure inanellare e godere del relativo vantaggio, mi offre una scelta. Può la Circolare sottrarmi questa possibiltà di scelta, garantita come detto da una norma comunitaria? Da un punto di vista giuridico, ovviamente non può.

    Cosa mi vuole dire allora la Circolare? Vuole dire che l'inanellamento costituisce una particolare forma di assolvimento di quell'obbligo di denuncia e, quindi, se il soggetto viene inanellato è come se fosse stata fatta la denuncia, altrimenti rientra come tutti i volatili in Allegato A nelle relative regole, e bisogna (realmente) fare la classica denuncia.

    Conclusione: non esiste obbligo di inanellamento per quei 21 volatili, perchè il Regolamento CE, che sarà bene ricordarlo è fonte superiore alla stessa legge italiana, stabilisce che posso inanellare oppure soggiacere alla normale disciplina degli animali in Allegato A.

    Tanto detto, personalmente consiglio di non andare troppo per il sottile, e quindi di inanellare sempre tutti gli animali, soprattutto se in Cites, e non solo quelle 21 specie.

    Un conto sono le regole, un conto il buon senso.

    Opinone personale: spero vivamente che un bel giorno si decidano ad imporre l'inanellamento per tutti i volatili in Cites nati in cattività, e di applicare le relative facilitazioni già operanti solo per quei 21 uccelli.

    Gianfranco, resto con il dubbio relativo alla domanda che ti avevo posto, e che ti ripropongo perchè avrei piacere di comprendere se mi è sfuggita qualche norma:
    "Non ho poi capito bene cosa intendi quando dici che in tutta la UE, tranne che in Italia, vi è l'esonero da qualunque certificato per i soggetti inanellati (immagino comunque ti riferissi a quei 21 volatili dell'Allegato X). A quale norma ti riferisci?"

    Grazie e a presto.

    Roberto
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  7. #27
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    Ci stai mettendo in difficoltà con la lettura fiscale , tra l'altro anche giustamente, penso sia opportuno alla fine dei chiarimenti fare un riassunto chiaro per chi non è avvezzo ai termini diciamo così stretti,intanto confermo l'interpretazione che l'inanellamento per i 21 volatili dellìallegato X ,non è un obbligo ma una scelta o in parole povere una possibilità di evitare incartamenti,ripeto qualsiasi tipo di incartamento (anche la denuncia di nascita ,che sarebbe però opportuno fare lo stesso, se non altro xkè possa risultare in un eventuale registro "anagrafe" del CFS centrale l'effettiva presenza di un certo numero di esemplari nati in cattività) .

    Riguardo alla tua domanda, non ti so dire a quale norma "testuale" si riferisca,sta di fatto che nella CE tutta,tranne l'Italia,te lo possono confermare tutti coloro che ogni tanto vanno in Olanda,Belgio,Germania, ecc.,c'è la pratica di ritenere l'anello inamovibile come prova sufficiente di nascita in cattività che quindi esenta tutti i volatili dell' allegato B , se regolarmente inanellati, da qualsiasi documentazione,di fatto se tu vai in un Paese CE ad acquistare un volatile in allegato B dovrai sudare 7 camicie a convincere il venditore a rilasciarti una cessione come in uso qui da noi,loro hanno solamente un attestato che dichiara l'anello inamovibile assolvente le regole CITES, attenzione questo vale solamente per i volatili inanellati
    Non serve a niente tormentarsi per il passato
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    in modo che TUTTI siano in grado di fare una propria valutazione logica.

  8. #28
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    Ciao Gianfranco,

    condivido pienamente l'idea di tirare le somme di quanto detto, cosa che nei prossimi giorni potremo tranquillamente fare.

    Non ho mai comprato volatili fuori dall'Italia, e quindi non conosco le relative pratiche. Secondo quanto riporti, devo dedurre che le Autorità di altri Paesi interpretano l'art. 8, comma 5, del Regolamento CE 338/97, laddove parla di "prova sufficiente", nel senso di ritenere appunto sufficiente l'inanellamento.
    Può anche darsi che abbiano specifiche norme nazionali, che al momento tuttavia ignoro.

    Se ti dovesse capitare di avere qualche dato sulla questione, ti sarei molto grato se volessi segnalarmelo.

    A presto

    Roberto
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  9. #29
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    Ciao Roberto

    ho degli amici che vanno regolarmente in Germania,vedo se riesco a coinvolgerli nel farsi dire a quale norma si riferisce tale pratica,cmq penso che anche qualche altro che legge questo forum potrebbe confermarti questa situazione.

  10. #30
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    Ciao a tutti, per cosa certa so, visto che ho un amico che periodicamente fa spola in Germania, ed in tale paese non esiste alcun registro per gli animali nomenclati in allegato B. Ha acquistato per mio conto diversi lori e, l'unico documento cartaceo chei viene rilasciato è il certificato di sessaggio...
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