Devi informarti presso la tua provincia che ha recepito la legge regionale, che a sua volta ha recepito la legge nazionale, che a sua volta ha recepito la direttva comunitaria..... bella la burocrazia, vero?
Occorre il cites per indigeni mutati?? esempio Padda,verdoni, organetti, e se e' possibile avere una normativa di riferimento..
Devi informarti presso la tua provincia che ha recepito la legge regionale, che a sua volta ha recepito la legge nazionale, che a sua volta ha recepito la direttva comunitaria..... bella la burocrazia, vero?
Voglio allevare il vero CARDELLINO
http://www.cardellinonostrano.blogspot.com
msn: ilpariota@live.it
Io so che il CITES serve solamente per esotici quindi verdoni e organetti ne sono esenti, per quelli al dovresti chiedere l'autorizzazione alla tua provincia per la loro detenzione.
GIusto, in effetti si tende (come ho fatto io in questo caso) ad indicare la legislazione relativa all'allevamento di indigeni, col CITES che invece è relativo ad animali che arrivano dall'estero... ma è solo per identificare velocemente l'argomento...in effetti è chiaro che devi andare alla provincia e prendere indicazioni.
Ciao, in bocca al lupo
Voglio allevare il vero CARDELLINO
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Vedo che sei romano..... ti anticipo che è un vero casino!
Voglio allevare il vero CARDELLINO
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Confermo ....
puoi seguire questa vecchia discussione http://lnx.ornieuropa.com/forum/show...+regione+lazio
e leggere la normativa sulla detenzione nella tua regione LAZIO
Aggiungo che esiste anche un regolamento emanato dal comune di Roma
REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005
In vigore dal 9 novembre 2005
e che quindi è valido sul territorio provinciale che prevede:
Art. 8 comma 23.
E’ vietata la detenzione, il commercio e l’immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali e del Bioparco. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso;
( alloctoni sono tutti gli animali che non sono propri del territorio nazionale)
Art.20 comma 10.
L’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
(Da questo si evince che sul territorio della provinciaè necessario essere autorizzati per esercitare qualsiasi tipo di allevamento ,canarini compresi)
Titolo XI – ANIMALI ESOTICI
Art. 55 – Tutela degli animali esotici
1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione e ' nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .
6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l' alienazione per
qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale
territoriale competente.
9. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate
nella domanda.
10. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale vigente.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell’Azienda USL accertare:
a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed
igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;
b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od
incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in
condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della
vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.
(Questo art. costringe tutti coloro che allevano animali esotici a farne denuncia per ottenere un'autorizzazione previo accertamento requisiti culturali adattia mantenere l'allevamento. Anche se la norma è per chi alleva per farne commercio, è difficile dimostrare che non si alleva per vendere se si supera un certo numero di soggetti)
Ultima modifica di maurizio44; 17-01-10 a 21: 00
Maurizio - RNA FOI 223C
Per tornare alla domanda iniziale:
Occorre il cites per indigeni mutati?? esempio Padda,verdoni, organetti, e se e' possibile avere una normativa di riferimento..
Intanto i padda non sono indigeni ma esotici, credo ci sia anche necessità del CITES vero e proprio, i mutati invece sono indigeni a tutti gli effetti e nessuno può garantire che in caso di controllo non sorgano contestazioni. Inoltre la necessità di avere sempre una documentazione, quindi anellini regolari e documento di acquisto, sono una mezza garanzia per lo meno di non essere tacciati di incauto acquisto o ricettazione. Dal momento che non si trovano in strada gli animali devono essere sempre accompagnati da documenti che ne garantiscano la nascita in cattività e dimostrino che non provengano da attività illecita.
Maurizio - RNA FOI 223C
si chiedo scusa che ho messo i padda che sono esotici negli indigeni, comunque ancora non mi e' chiaro ... Ho provato a chiedere alla forestale ma forse non ho preso una persona molto informata...
allora ricapitolando i padda esotici anche mutati anno bisogno del cites?? un mio amico li ha comprati 2 anni fa in un noto mercato romano domenicale su una bancarella autorizzata,ora ne ha una dozzina e non ha ne cites e tantomeno anellati, io gli ho spiegato che per detenerli deve avere bisogno delle autorizzazzioni,come deve fare ora per tenerli e metterli in regola???
un'altro appassionato possiede una coppia di organetti cobalto e una coppia di verdoni lutino- bruno e anche lui voleva sapere se anno bisogno del cites...e se deve anellarli ...
Facciamo chiarezza.
Gli indigeni NON necessitano di CITES bensì di autorizzazione provinciale alla detenzione e/o allevamento perchè patrimonio indissolubile dello Stato, pertanto dovresti rivolgerti all'ufficio provinciale caccia e pesca (se non erro). Qui sono dolori perchè ogni provincia e/o regione ha delle sue normative.
Il CITES è per tutti gli animali protetti dalla convenzione di Washington sul commercio come i padda, i pappagalli, ...
Per quanto riguarda i padda NON è + possibile regolarizzarli a posteriori.