Legge regionale 22 maggio 1997 n. 15 (BUR n. 43/1997) ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI NATE IN CATTIVITÀ
Art. 5 - Inanellamento.
1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia.
2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FIO). (2)
3. L'anello inamovibile corrisponde:
a) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV), a quello previsto dalla associazione e riporterà nello stesso, quale numero di matricola, quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale;
b) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il numero di matricola assegnato all'allevamento della provincia si identifica con il relativo Registro Nazionale Allevatori (RNA).

Anche in questo caso è obbligatorio usare anelli forniti dalla Provincia o, in alternativa, dalla FOI o dalla FIMOV, e non da altre associazioni.
E' infine da precisare che parliamo dei pullus, in quanto per i riproduttori è sufficiente dimostrare la legittima provenienza

Queste ultime righe sembrano dire che non si puo anellare AOE o no.