Il nuovo editoriale dal titolo ""PASSIONE ARRICCIATI "" - a disposizione gratuita dei nostri soci e simpatizzanti, nell'apposita sezione Editoriali dell’A.O.E.
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Discussione: Lotta al bracconaggio...

  1. #11

    Marco, faresti cosa graditissima sicuramente a me e credo a moltissimi altri appassionati se si riuscisse a fare chiarezza definitiva su questo punto.
    Senza contare poi la tipologia degli uccelli allevati: Ti si risponde che un Cardellino è un Cardellino, mutato o no, di qualunque specie; intanto pensi che un Caniceps selvatico in Italia arriverà forse con la prossima Era Glaciale ..stessa musica per Ciuffolotti, Verdoni e tutti gli altri. Alla fine. per quieto vivere, registri tutto...

  2. #12
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    Purtroppo Marco, almeno in Veneto le cose non stanno proprio così:
    http://www.consiglioveneto.it/crvpor.../01lr0014.html
    °°-°=/

    Ciao

  3. #13
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    Invece Gianni proprio il regolamento del veneto ci dimostra che non siano richiesti anellini FOI!

    3. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI) l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dall'associazione stessa e il numero di matricola assegnato all'allevamento della Provincia si identifica con il relativo Registro nazionale allevatori (RNA).
    Quel "qualora" non ti dice niente?? Questo articolo è lo stesso presente nella mia regione e ti assicuro che è bastato comunicare all'ufficio competente il cambio del mio numero di matricola per mettermi in regola.
    Ovviamente l'ignoranza potrà creare problemi ma dateci un po di tempo e vedrete che qualche "onorevole" ci darà una mano.
    Io punto tutto al cambio di denominazione: fauna selvatica deve diventare "fauna domestica" se regolarmente anellata cosi come accade ne paesi un po più evoluti di noi. Chi riesce a trovare i regolamenti delle proprie regioni o province mi farebbe una grande cortesia se riuscisse a farmeli avere. Un amico Avvocato ha deciso di interessarsi a questa faccenda!!
    GRAZIE!!!
    Marco Novelli
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  4. #14
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    LEGGE REGIONE LOMBARDIA SUGLI ALLEVAMENTI A SCOPO AMATORIALE E ORNAMENTALE
    __________________________________________________ _____________

    Art. 23
    Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale

    1. Per l'allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone è necessaria l'iscrizione alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale o internazionale.2. La domanda di autorizzazione inoltrata alla Provincia indica il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.
    3. Tutti gli uccelli allevati, ad eccezione delle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e anatra germanata, portano alla zampa un anello inamovibile.
    4. L’anello ha il diametro indicato, per ogni specie, dalla Commissione Tecnica Nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell’allevatore, nonché l’anno di nascita ed il numero di individuazione dell'animale.
    5. In caso di cessione degli uccelli allevati, al destinatario è rilasciata una ricevuta di provenienza, su carta semplice, riportante il nome della specie, il numero dell’anello, le generalità dell'allevatore e, se prevista, gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento.
    6. Alle manifestazioni ornitologiche che si svolgono in Lombardia, possono partecipare anche espositori di altre regioni purché in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall’autorità competente del luogo di provenienza.

  5. #15
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    REGIONE LOMBARDIA
    __________________________________________________ ______________
    "L'Art. 22 del Regolamento, approvato con deliberazione regionale n.13853/2003, al comma 3, prevede che per gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale di uccelli selvatici appartenenti alle famiglie dei Fringillidi nei quali siano presenti fino a trenta capi,ed alle specie tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena, non è richiesta l'autorizzazione provinciale.
    Si ritiene che detta disposizione vada interpretata nel senso di considerare la stessa non applicabile alla fauna autoctona mutata attraverso l'allevamento in cattività. Pertanto, per detta fauna non è richiesta alcun tipo di autorizzazione

  6. #16
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    Caro Marco, purtroppo non è così. Fino al 2001 si parlava genericamente di associazioni riconosciute e il tuo ragionamento sarebbe stato esatto, ma con la modifica del 2001 è stata tolta l'indicazione generica e specificate le due sole associazioni ( FOI e FIMOV ) i cui anelli potevano sostituire quelli provinciali ... Ovviamente ciò è dovuto al fatto che allora erano le uniche associazioni presenti, ma resta il fatto che, in Veneto, senza una modifica della legge attualmente non è possibile anellare AOE °°-°=/°°-°=/°°-°=/

    Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15
    Art. 5 - Inanellamento.
    1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia.
    2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o da associazioni riconosciute.
    3. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI) l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dall'associazione stessa e il numero di matricola assegnato all'allevamento della Provincia si identifica con il relativo Registro nazionale allevatori (RNA).
    Legge regionale 3 agosto 2001, n. 14
    Art. 1 – Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 in materia di inanellamento dei soggetti appartenenti alle specie ornitiche non cacciabili nati in cattività.
    1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 , le parole "o da associazioni riconosciute" sono sostituite dalle parole "o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione Ornicoltori italiana (FOI)."
    31.07.2007 • Il Consiglio Regionale del Veneto approva le modifiche alla legge n.13 del 2005 riferita ai prelievi in deroga
    Art. 10 - Modifica dell’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
    “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
    1. All’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 1 è
    aggiunto il seguente:
    “1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani
    (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) l’anello
    inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse.”.
    Allegato C LR 50
    1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:
    a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e fomiti dalla Provincia;

  7. #17
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    L altro giorno parlavo dell AOE con un conosciente,mentre gli spiegavo il problema dell RNA non foi per il registro degli uccellini,mi ha sorpreso dicendomi che 3o4 anni fa quando ha cominciato,non essendo iscritto alla foi e in nessun altra associazione, gli avrebbero detto che sarebbe stato l ufficio provinciale stesso a dargli un RNA.Lui poi era corso ad iscriversi ad una associazione,non sappiamo quindi che RNA avrebbero dato,se foi o altro.
    Volevo sapere quando riceveremo il nuovo RNA AOE,di solito appena finita la muta vado in provincia con il registro
    CIAO

  8. #18
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    a completamento...

    Prego gli interessati leggere il post di Giuliano Motta in Avifauna:

    http://freeforumzone.leonardo.it/dis...dd=5422888&p=3

    che spero possa dare un ulteriore contributo alla discussione
    saluti
    Marco Cotti FEO 0004





    http://digilander.libero.it/cocoricoland/index.htm

    http://tarantamyblog.blogspot.com/

    Dove tuona un fatto, siatene certi, ha lampeggiato un'idea.
    Ippolito Nievo

  9. #19
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    1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani
    (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) l’anello
    inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse

    Ho fatto leggere il regolamento della regione Veneto ad un amico avvocato e mi conferma quello che pensavo: non è richiesto specificatamente l'anellino FOI per ottenere l'autorizzazione! Gianni perchè non provi a chiamare un dirigente dell'ufficio preposto e gli spieghi come stanno le cose! Sono curioso di sapere cosa ti rispondono.
    In caso ci fossero problemi ricorreremo anche noi al TAR!
    Marco Novelli
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  10. #20
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    Precisazioni

    Riporto quanto ho appena postato sul Forum di Avifauna:

    Sto leggendo l'intervento di Giuliano, segnalato sul forum di AOE da Marco Cotti, e mi permetto alcune precisazioni.

    1)L'ordinanza del TAR in oggetto ha sospeso la delibera Regionale del 07-08-06 n° 2711, in tema di detenzioni e utilizzo, a fini venatori dei richiami vivi di allevamento. Non ha affatto abrogato la legge a cui mi riferivo, anzi è stata abrogata (la delibera) in virtù di quanto afferma la legge regionale nr 50 del 09/12/1993 all'Allegato C !!! Basta leggersi le motivazioni del TAR.
    __________________________________________________ _______________
    Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 LR 50 del 09/12/1993
    1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:
    a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e forniti dalla Provincia;
    b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito dalla Provincia;
    c) l'allevatore deve dotarsi di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia, da riconsegnare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, in cui deve indicare:
    1) il numero dell'anello di ciascun soggetto;
    2) l'eventuale decesso di soggetti detenuti nell'allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla Provincia dell'anello;
    3) i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti;
    d) l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati dalla Provincia, in cui sono riportati:
    1) specie;
    2) numero dell'anello;
    3) nominativo dell'allevatore;
    4) nominativo dell'acquirente;
    e) copia della ricevuta deve essere fatta pervenire alla Provincia entro 10 giorni dalla cessione.
    ---------------------------------------------------------------------
    Parlando di richiami a fini venatori non c'è scampo, solo e unicamente anelli della Provincia e la delibera citata cercava proprio di aggirare questa limitazione. Intervenuta la sospensione del TAR (che comunque non è una sentenza definitiva), la Regione Veneto è tornata all'attacco e con la legge 13 del 01/08/2007 ha riabilitato all'uso venatorio gli anelli FOI e FIMOV:
    __________________________________________________ ______________
    Art. 10 - Modifica dell’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
    “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
    1. All’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
    “1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) l’anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse.”.
    ---------------------------------------------------------------------
    Appare quindi chiaro che ora si possono allevare e utilizzare uccelli appartenenti a specie cacciabili purchè muniti di anelli forniti dalla Provincia o, in alternativa, dalla FOI o dalla FIMOV, e non da altre associazioni.

    2)Che la legge regionale sia stata "costruita" sui soggetti allevati a fini venatori non vi è ombra di dubbio, ma è l'unica vigente in Veneto e vale proprio per gli allevamenti di specie non cacciabili:
    __________________________________________________ ______________
    Legge regionale 22 maggio 1997 n. 15 (BUR n. 43/1997) ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI NATE IN CATTIVITÀ
    Art. 5 - Inanellamento.
    1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia.
    2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FIO). (2)
    3. L'anello inamovibile corrisponde:
    a) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV), a quello previsto dalla associazione e riporterà nello stesso, quale numero di matricola, quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale;
    b) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il numero di matricola assegnato all'allevamento della provincia si identifica con il relativo Registro Nazionale Allevatori (RNA).
    ---------------------------------------------------------------------
    Anche in questo caso è obbligatorio usare anelli forniti dalla Provincia o, in alternativa, dalla FOI o dalla FIMOV, e non da altre associazioni.
    E' infine da precisare che parliamo dei pullus, in quanto per i riproduttori è sufficiente dimostrare la legittima provenienza:
    __________________________________________________ _____________
    Art. 2 Legge regionale 22 maggio 1997 n. 15- Requisiti.
    1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti di cui all'articolo 1.
    2. La provenienza dei soggetti può essere attestata dal richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
    ---------------------------------------------------------------------
    anche se qualcuno, leggendo l'art.5, ipotizza un ulteriore anello, fornito dalla Provincia, da aggiungere ad esempio a quello estero già presente ...

    Scusandomi per le lunghe "citazioni legislative", spero di aver contribuito a fare un pò di luce nelle nebbie legislative ...

    Un cordiale saluto a tutti

    Gianni


    Per Marco: fai leggere all'Avvocato tutto il testo della Legge regionale 22 maggio 1997 n. 15 di cui ti segnalo il link e poi fammi sapere.
    http://www.consiglioveneto.it/crvpor...&tipoLegge=Alr
    Secondo me allo stato attuale è sì possibile avere l'autorizzazione con riproduttori "targati" AOE, ma non è possibile poi anellare AOE i pullus. Stesso parere hanno fornito degli amici che sono Agenti Provinciali e appena torna dalle ferie sentirò anche il dirigente dell'ufficio.

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