Il nuovo editoriale dal titolo ""PASSIONE ARRICCIATI "" - a disposizione gratuita dei nostri soci e simpatizzanti, nell'apposita sezione Editoriali dell’A.O.E.
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Discussione: Come classificare i cardellini major?

  1. #11
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    parte 4^ art 12 comma 13...... poi da 80 esemplari dello scorso anno sono passati a 6 per specie ed io che faccio ora li libero?????? io li ho comprati....
    "Nulla si distrugge, tutto si trasforma"

  2. #12
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    13. Nel caso ricorra la necessità di conformare il numero dei
    soggetti alle capacità logistiche e funzionali dell’allevamento,
    ogni allevatore potrà immettere in natura parte dei soggetti geneticamente
    puri e non mutati ottenuti in cattività.
    14. L’immissione deve essere effettuata sotto il controllo
    degli Organi di polizia e delle Guardie venatorie avendo cura di
    individuare gli habitat nei quali immettere in libertà i soggetti e
    dief fettuarla neiperi odidistagi onalipi ù conformiad un favorevole
    insediamento in natura dei soggetti immessi in libertà.
    Art. 14
    Specie ammesse
    1. È consentita la detenzione diseiesemplaridiognispeci e
    di fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia e nel complesso
    non oltre ottanta esemplari delle seguenti specie detenibili: Cadellino
    (Carduelis carduelis), Ciuffolotto (Pymila pyrmila), Fanello
    (Acanthis cannabina), Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino
    (Carduelis spinus), Organetto (Cerduelis flammea), Ortolano
    (Emberiza hortulana), Peppola (Fringilla montifringilla),
    Verdone (Carduelis Cloris), Verzellino (Serinus serinus), Zigolo
    Giallo (Emberiza citrinella), Zigolo Nero (Emberiza cirlus), Zigolo
    Minore (Emberiza pusilla), Zigolo Muciatto (Emberiza
    cia).
    Art. 15
    xxxcbbbbbb
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  3. #13
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    roberto ..... le specie non in elenco si possono detenere???? ma ti sembra possibile che chi viene da messina a reggio con degli uccelli quest'ultimo può avere problemi....
    si dovrebbe far attuare una legge nazionale unica per tutte le regioni.....
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  4. #14
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    Mi sembra che ti sei risposto da solo.......se già li possiedi ed eri già autorizzato non credo che tu abbia la necessita di conformare il numero di soggetti alle capacità logistiche e funzionali dell'allevamento.

    Non so se allevi nostrani o major, comunque da un'occhiata anche all'articolo 17.


    Concordo con te al 100% che sarebbe auspicabile avere una legislazione comune su tutto il territorio nazionale.
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  5. #15
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    Produzione, commercio e consumo - Commercio e vendita al pubblico - Reato di detenzione di esemplari di fauna selvatica - Specie selvatica
    La detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione configura il reato di cui all'art. 6, legge 7 febbraio 1992 n. 150, attuativa della Convenzione di Washington sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, anche se l'animale è nato da genitori in cattività, atteso che si considera di specie selvatica sia l'animale di origine selvatica che quello proveniente da nascita in cattività, intesa quale riproduzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato.
    *Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2005, n. 08423 (ud. 21 gennaio 2005) Ric. Tomasini. (L, 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6; L, 13 marzo 1993, n. 59; DL, 12 gennaio 1993, n. 2, art. 10).
    nato in cattività fino allla 1^ generazione

    la direttiva 79/409, come emerge dal suo art. 1, mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo
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  6. #16
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    Art. 17
    Categorie escluse dalla normativa
    1. Gli uccelli ibridi e mutati purché fenotipicamente distinguibili
    dalle specie selvatiche, sono assoggettati alle disposizioni
    del citato Regolamento.
    2. Questiuccellinon devono in alcun caso essere liberatii n
    natura.
    ok i mutati non possono essere immessi in natura ma ne puoi tenere sempre sei e se non riesci a cedere l'eccesso che fai li uccidi????

    Sta di fatto che la burocrazia non fa altro che alimentare il commercio illegale di fauna selvatica.....
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  7. #17
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    mentre gli ancestrali in eccesso li libero in natura come previsto dall'articolo 13......

    si lo scorso anno ero autorizzato per 80 soggetti ora mi dovri adeguare alla nuova normativa ... sei soggetti....per ogni specie.... e se i controlli vengono nel periodo della riproduzione..?????sono sempre in eccesso????quindi da verbalizzare.... cazzz....
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  8. #18
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    Fai un p'o più di attenzione, per ibridi, mutati e tutti i soggetti fenotipicamente distinguibili non si applica il regolamento, quindi, niente limite.

    Anche la taglia é un'aspetto fenotipico.


    Per tutto il resto siamo off-topic...........te lo dico solo perché il discorso é lunghissimo e inquineremmo la discussione.
    Ultima modifica di robertopicone; 03-01-11 a 01: 35
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  9. #19
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    mi sa che hai letto male...... leggi bene l'articolo 17.... è scritto con i piedi
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  10. #20
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    Art. 17 Categorie escluse dalla normativa
    1. Soggetti ibridi e mutati purché fenotipicamente distinguibili dalle specie selvatiche, sono assoggettati alle disposizioni
    del citato Regolamento.

    Sarà anche scritto con i piedi, ma l'art. 17 fa parte del regolamento, quindi, ibridi, mutati e bla bla bla, SONO CATEGORIE ESCLUSE DALLA NORMATIVA!!!
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