13. Nel caso ricorra la necessità di conformare il numero dei
soggetti alle capacità logistiche e funzionali dell’allevamento,
ogni allevatore potrà immettere in natura parte dei soggetti geneticamente
puri e non mutati ottenuti in cattività.
14. L’immissione deve essere effettuata sotto il controllo
degli Organi di polizia e delle Guardie venatorie avendo cura di
individuare gli habitat nei quali immettere in libertà i soggetti e
dief fettuarla neiperi odidistagi onalipi ù conformiad un favorevole
insediamento in natura dei soggetti immessi in libertà.
Art. 14
Specie ammesse
1. È consentita la detenzione diseiesemplaridiognispeci e
di fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia e nel complesso
non oltre ottanta esemplari delle seguenti specie detenibili: Cadellino
(Carduelis carduelis), Ciuffolotto (Pymila pyrmila), Fanello
(Acanthis cannabina), Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino
(Carduelis spinus), Organetto (Cerduelis flammea), Ortolano
(Emberiza hortulana), Peppola (Fringilla montifringilla),
Verdone (Carduelis Cloris), Verzellino (Serinus serinus), Zigolo
Giallo (Emberiza citrinella), Zigolo Nero (Emberiza cirlus), Zigolo
Minore (Emberiza pusilla), Zigolo Muciatto (Emberiza
cia).
Art. 15