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Discussione: Nuovo Decreto CITES - D.M. 5 ottobre 2010

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  1. #1
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    Nuovo Decreto CITES - D.M. 5 ottobre 2010

    1. Nuovo Decreto CITES - D.M. 5 ottobre 2010
    Cari amici,

    vi informo che nella G.U. Serie Generale, n. 58, dell'11 marzo 2011 è stato pubblicato il D.M. 5 ottobre 2010 titolato " Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali".

    Il testo integrale del Decreto, che mi accingo a commentare, lo trovate sul sito della Gazzetta Ufficiale:

    http://www.gazzettaufficiale.it/guri...8&connote=true

    Bene, di che si tratta?

    Questo Decreto è quello cui avevo fatto riferimento tempo fa in altro post sul Forum.

    Una premessa doverosa: il merito di questo risultato è dell'Ing. Enrico Banfi, Presidente della S.O.R. (che come tutti sapete è la più importante associazione di ornicoltori in Italia e organizzatrice, fra gli altri eventi, dell'Internazionale di Reggio Emilia) e di coloro che hanno collaborato con lui in un'incessante e tenace azione di tutela degli interessi di tutti gli allevatori.

    Che dice il Decreto? Apparentemente quasi nulla di nuovo.

    Apparentemente.

    La realtà è ben diversa.

    Mi limito per ora ad una breve disamina, riservandomi approfondimenti successivi e, naturalmente, di rispondere a chiunque avesse dubbi o volesse chiarimenti.

    Cominciamo da alcuni aspetti formali.

    Il Decreto è a firma congiunta degli attuali ministri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole (On. Prestigiacomo e On. Galan), così come era a firma dei ministri di tali Dicasteri il decreto originario, quello dell'8 gennaio del 2002.

    Come ogni decreto, esiste una parte di "premesse".

    Già leggendole, un punto appare di particolare rilievo. Eccolo:

    Ritenuto che per alcune specie di uccelli incluse nell'allegato B al suddetto regolamento (CE) 338/1997, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risultasse , in base ai dati disponibili, non significativo, la applicazione di una marcatura, quale segno di identificazione individuale, puo' essere ritenuta sufficiente al fine di assicurare il monitoraggio dei relativi flussi commerciali sul territorio nazionale;

    Interessante: l'Amministrazione, al massimo livello, ritiene che la marcatura (fra cui l'inanellamento) è sufficiente a garantire il monitoraggio dei flussi.
    Detta più semplice: l'anello per certi animali basta a permettere i controlli, senza altre cartacce.

    E' una premessa molto importante, perchè da tempo il mondo degli allevatori sostiene che inanellare è doveroso, ma semplificare la burocrazia per gli animali inanellati lo è altrettanto.

    Andiamo avanti.

    Il Decreto va a modificare il D.M. 8 gennaio 2002 che, come tutti ricorderanno, è il Decreto con cui si è istituito in Italia il Registro di detenzione, tanto per distinguerci, in peggio, dal resto d'Europa (in realtà il Registro era stato già istituito l'anno precedente da altro decreto, il D.M. 3 maggio 2001, di cui sono sopravvissuti solo gli allegati che, appunto, contenevano gli stampati del Registro, ma qui ora non importa).

    Come lo modifica?

    L'attuale Decreto contiene quattro articoli ed un allegato.

    Come allevatori ci interessano solo il primo articolo e l'allegato.

    L'art. 2, infatti, riguarda i prodotti "derivati" dagli animali e vegetali, che vengono sottratti al Registro (una semplificazione, per esempio, per chi produce "estratti" vegetali o tratta alcuni tipi di lana). Si tratta di una norma evidentemente caldeggiata da qualche operatore del settore.

    L'art. 3, ci interessa anche meno. E’ solo una precisazione, dovuta probabilmente alla volontà di cristallizzare una pratica già esistente, relativa alla possibilità di utilizzare “procedure informatiche” in luogo del Registro. Questo era già possibile, fermo restando l’obbligo di vidimazione (vai a capire come), ma ora è specificato che possono essere utilizzate anche procedure informatiche che vengono da altri settori. L’unica novità dell’articolo, infatti, è l’inciso “anche finalizzate all’attuazione di altre normative comunitarie e nazionali”.

    Come detto, non ci interessa molto.

    L’art. 4 è una disposizione di procedura relativa al decreto, quindi a noi interessa solo l’articolo 1.

    Che dice?

    Questo articolo va ad aggiungere al Decreto del 2002, ed in particolare al suo articolo 3, alcuni punti.

    L’articolo 3, lo ricordo, contiene la lista dei soggetti ESCLUSI dall’obbligo di tenuta del Registro.

    Quindi oltre a quelli già indicati (per esempio, come noto, chi cede a titolo gratuito), ci sono finalmente altre persone che sono escluse.

    Chi sono?

    Dei 5 punti aggiunti, ci interessa solo il primo, la lettera e), che salutiamo con grande piacere.

    E’ infatti indicato che sono esclusi dall’obbligo di tenuta del Registro “i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, incluse nell'allegato 1 al presente decreto, purche' denunciati ai sensi dell'art. 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e marcati secondo modalita' conformi alle disposizioni di cui all'art. n. 66 comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006. Con provvedimento della Direzione generale per la Protezione della natura, previo parere della Commissione scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto; “

    Questa è la parte succosa della questione.

    Tutte le specie contenute nel successivo allegato non necessitano di Registro, e quindi gli allevatori non sono obbligati ad averlo.

    Qualcuno dirà: ma come, non era cosi? E poi le specie riportate nell’allegato sono esattamente quelle sei che già erano indicate nell’Annesso 3 (poi diventato Annesso 5), allegato alla circolare n. 38 del 2002!

    E’ vero, le specie sono le stesse, con l’aggiunta, per la verità, dell’Agapornis roseicollis per un evidente errore dell’Amministrazione (l’Agapornis roseicollis non è in Cites).

    Quali sono quindi le sei specie? Sono queste:
    - Agapornis personata
    - Agapornis fischeri
    - Neophema elegans
    - Nandayus nenday
    - Padda oryzivora
    - Poephila cincta
    Che cambia allora?

    Cambia molto.

    L’agevolazione che era già prevista per quelle sei specie, non è la stessa.

    L’inserimento in quella lista, prima di questo Decreto, non esentava l’allevatore dal Registro (ovviamente per cessioni a titolo oneroso – sempre bene ripeterlo), ma da alcune incombenze fra cui la tanto discussa “Denuncia dichiarativa”.
    Il Registro, se vendevi anche un solo pennuto, lo dovevi avere eccome.
    Ora no.
    Tutto qui? A parte che non è poco, soprattutto per i molti appassionati che allevano Agapornis fischeri ed Agapornis personata, spesso in buon numero, e che impazzivano a star dietro al Registro, ma c’ è dell’altro.
    Il precedente “Annesso 5” era contenuto in una circolare dell’Amministrazione, ed in particolare del Direttore Generale Croce. Le circolari, come non mi stancherò mai di ripetere, non hanno valore normativo, nel senso che non possono imporre obblighi o attribuire diritti agli utenti.

    Era, per capirci, una comunicazione che il Direttore faceva ai suoi dipendenti dove gli diceva: “Ehi, guardate che per queste sei specie, che sono comunemente allevate e riprodotte, valgono alcune semplificazioni”.

    Le “agevolazioni” contenute nelle circolari sono sempre pericolose. Questo perché o sono inidonee a mutare realmente le norme preesistenti, o perché possono essere facilmente e rapidamente modificate.
    Questo nuovo provvedimento, essendo un decreto, risolve il problema perché “alza di livello” l’esenzione, portandola a livello di norma, cioè di regola generale e, mi si passi l’atecnicismo, ufficiale.

    Il Ministero riconosce ufficialmente che alcune specie sono talmente diffuse e facili da allevare che non ha senso imporre il Registro. Ripeto: il Ministero, anzi, i Ministeri, e non un dirigente di un servizio.

    I più ansiosi, ed i più permalosi, diranno sicuramente: va bene, ma che fregatura…la lista è la stessa di prima, alla fine sarò pure esente dal Registro, ma già che c’erano potevano prendere atto che le specie il cui allevamento andrebbe semplificato, eliminando il Registro, sono molte di più di quelle sei!

    Occorre fare attenzione, perché si è aperta una breccia.
    La procedura per la modifica di quella lista è scolpita nel Decreto stesso che, sul punto, pone quella che può essere definita una "norma amministrativa in bianco".

    La lista è cioè suscettibile di essere modificata con una procedura semplificata (provvedimento direttoriale previo parere della Commissione Cites), che essendo prevista ab initio dal decreto avrà valore normativo senza bisogno di ulteriori passaggi ministeriali.

    Insomma: si può modificare la lista senza dover modificare il decreto ministeriale, che richiederebbe una fatica di Sisifo e tempi biblici.

    E l’errore sugli Agapornis roseicollis? Nessuna conseguenza pratica, ma solo l’amara constatazione che l’Amministrazione si ostina a produrre norme senza consultarsi previamente con gli esperti del settore che facilmente risparmierebbero ai pur volenterosi funzionari figure di questo tipo.

    E adesso? E adesso un po’ di pazienza. Chi ha seguito finora direttamente il percorso di questo Decreto, sa che la lista è destinata ad allungarsi perché la Commissione si è già pronunciata per l’inserimento di altre specie, e dovrebbero arrivare, in prima battuta e si spera presto, ad essere in totale oltre una ventina.

    L’allevatore bastiancontrario lo sento già dire: sarà pure, ma se avessero semplicemente allungato il vecchio annesso 5 non era la stessa cosa?

    No.

    Prima di tutto perché sarebbe rimasto l’obbligo del Registro.

    Inoltre nulla avrebbe impedito, dalla sera alla mattina, al Servizio Cites di cambiare idea e di modificare il contenuto della circolare. Bastava una nuova e semplice circolare contraria, che si scrive in mezz’ora.

    E poi quello che conta è, come detto, la breccia. Finalmente, dopo ben 9 anni, i Ministeri mettono mano alla normativa nella direzione di aprire, e non chiudere. Di semplificare, non di complicare.

    Il cammino è ancora molto lungo, ma questo è certamente un buon segno.

    Stamattina mi sono sentito al telefono con l’Ing. Banfi, al quale ho fatto i miei complimenti, e con il quale si farà in futuro tutto il possibile per tutelare gli interessi degli allevatori, oramai veramente stanchi di vedersi oberati di incombenze ingiustificabili e paradossalmente pure dannose per gli animali.

    Qualora aveste bisogno di chiarimenti, chiedete pure.

    A presto

    Roberto
    Ultima modifica di Roberto Condorelli; 14-03-11 a 13: 18
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