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Discussione: Come comportarsi con gli Allegato A?

  1. #1
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    Come comportarsi con gli Allegato A?

    Ciao a tutti,

    Volevo chiedere una cortesia. Mi interesserebbe sapere che comportamenti e normative si devono seguire per la riproduzione degli animali inseriti in allegato A, oltre a quelli che si devono tenere anche per gli Allegato B? Di che documenti ho bisogno? In sostanza in che cosa è più complicata la gestione di animali in all.A rispetto a quelli in all.B?
    Inoltre sentivo dire che i tempo di rilascio dei documenti si aggira nell'ordine della decina di anni... corrisponde a verità? renderebbe la gestione di questi animali quasi impossibile.....
    Grazie

    Filippo Rivarossa


  2. #2
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    Se ti riferisci ai pappagalli devo solo richiedere il registro per l'allegato A e fare denuncia di nascita alla forestale, che ti rilascerà i documenti per cedere i figli. Cosa molto importante da fare è comprare animali che abbiano la fonte C o D, cioè animali liberamente commerciabili con il cites giallo. Per i pappagalli il tempo medio di rilascio dei documenti sono circa 5 mesi dalla denuncia...
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  3. #3
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    Grazie!
    Quindi i tempi sono di quest'ordine anche per gli allegato A? Cosa significa "Fonte C o D"?
    Grazie ancora

    Filippo


  4. #4
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    Si, i tempi in media sono quelli...poi a volte capita di dover aspettare anche 9 mesi, ma in genere ci vuole meno. La fonte indica la provenienza degli animali, le fonti C e D sono quelle che puoi spostare senza l'autorizzazione della forestale. La fonte F e la fonte W (cattura), indicano che gli animali hanno una provenienza sconosciuta per cui hai dei tempi più lunghi e potresti non avere la fonte C per i piccoli che nasceranno...
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  5. #5
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    Simone sai per caso come bisogna comportarsi con gli allegati A di provenienza comunitaria? per esempio se prendo una coppia in allegato A in Olanda come bisogna comportarsi? in Italia un volta riprodotti avrei difficoltà ad ottenere il cites e l'inserimento dei piccoli come fonte C ????
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  6. #6
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    se sono in fonte C non hai problemi , se sono fonte F non possono essere ceduti senza il parere della forestale , non sono commerciabili , ma i figli sia se ottenuti con altro fonte F o C avranno la fonte C ( infatti la fonte C certifica la nascita in cattività di seconda generazione , mentre la fonte F è data agli individui di prima generazione ,sia che siano figli di due fonte W che di un W e un C o un F ,la W è per gli animali di provenienza dalla natura ,anche questi non commercializzabili ne spostabil salvo parere del CFS )
    saluti Franco
    dimenticavo ... i soggetti comunitari devono sempre avere oltre al certificato Cites anche il documento di cessione , va avvisata la Forestale di zona (ufficio CITES) e se si vuole si puo richiedere la sostituzione del documento comunitario con un documento Cites intestato all'aquirente ,ovviamente sempre facendo richiesta al CFS e pagando il relativo bollettino
    Ultima modifica di franco57; 24-04-11 a 21: 34

  7. #7
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    Quote Originariamente inviata da F_ilippo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,

    Volevo chiedere una cortesia. Mi interesserebbe sapere che comportamenti e normative si devono seguire per la riproduzione degli animali inseriti in allegato A, oltre a quelli che si devono tenere anche per gli Allegato B? Di che documenti ho bisogno? In sostanza in che cosa è più complicata la gestione di animali in all.A rispetto a quelli in all.B?
    Inoltre sentivo dire che i tempo di rilascio dei documenti si aggira nell'ordine della decina di anni... corrisponde a verità? renderebbe la gestione di questi animali quasi impossibile.....
    Grazie

    Filippo Rivarossa
    Ciao Filippo.

    Vedo che ti è stato risposto, quindi mi limito ad alcune precisazioni.

    Visto che chiedi quale sia la differenza fra l'allevare specie in Allegato A rispetto a quelle in B, come è già stato scritto ribadisco che l'unica differenza pratica risiede nel fatto che per poter cedere o spostare un animale in Allegato A occorre un documento rilasciato, in Italia, dal Servizio Cites, ai sensi dell'art. 8 del Reg. 338/97 (il cosiddetto "Cites giallo").

    Non esistono altre differenze.

    Preciso che non è obbligatorio il Registro. Questo diventa obbligatorio solo ed esclusivamente se intendi cedere un animale a titolo oneroso. Se ti limiti ad allevare, riprodurre ed eventualmente cedere a titolo gratuito (regalare) qualche soggetto, non devi avere il Registro (nel caso tu lo richieda, come ti è stato detto devi fare domanda per il Registro dedicato alle specie in Allegato A, che è diverso da quello per le specie in Allegato B).

    Il documento di cessione, come ho già diffusamente spiegato in altro post, occorre laddove non si abbia altro documento per attestare la legittima provenienza dell'animale.

    Ribadisco con l'occasione l'importanza di non "caricarsi" di incombenze superiori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge.

    Roberto
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  8. #8
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    Quote Originariamente inviata da franco57 Visualizza il messaggio
    se sono in fonte C non hai problemi , se sono fonte F non possono essere ceduti senza il parere della forestale , non sono commerciabili , ma i figli sia se ottenuti con altro fonte F o C avranno la fonte C ( infatti la fonte C certifica la nascita in cattività di seconda generazione , mentre la fonte F è data agli individui di prima generazione ,sia che siano figli di due fonte W che di un W e un C o un F ,la W è per gli animali di provenienza dalla natura ,anche questi non commercializzabili ne spostabil salvo parere del CFS )
    saluti Franco
    dimenticavo ... i soggetti comunitari devono sempre avere oltre al certificato Cites anche il documento di cessione , va avvisata la Forestale di zona (ufficio CITES) e se si vuole si puo richiedere la sostituzione del documento comunitario con un documento Cites intestato all'aquirente ,ovviamente sempre facendo richiesta al CFS e pagando il relativo bollettino
    grazie Franco, ma solo per vedere se ho ben compreso, poniamo il caso che domani vado in Olanda e prendo una coppia in all. A, l'allevatore che cede mi fornirà la stessa documentazione che mi fornirebbe in Italia un allevatore di specie in all. A ? onestamente mi sembra un po strano.. so che per loro, è qui mi riferisco agli allegati B, è sufficiente che sia presente l'anello inamovibile, ma onestamente non so come si comportino con gli all. A
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  9. #9
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    Quote Originariamente inviata da Vincenzo Forlino Visualizza il messaggio
    grazie Franco, ma solo per vedere se ho ben compreso, poniamo il caso che domani vado in Olanda e prendo una coppia in all. A, l'allevatore che cede mi fornirà la stessa documentazione che mi fornirebbe in Italia un allevatore di specie in all. A ? onestamente mi sembra un po strano.. so che per loro, è qui mi riferisco agli allegati B, è sufficiente che sia presente l'anello inamovibile, ma onestamente non so come si comportino con gli all. A
    Vincenzo, il divieto di commercializzare gli animali in Allegato A è un divieto internazionale, che in Europa è stato stabilito (rectius: confermato) con il Reg. 338/97.

    E' quindi un divieto che riguarda l'Italia, l'Olanda, la Spagna, il Belgio, e tutti gli altri Stati dell'Unione, senza alcuna distinzione.

    Il Regolamento in questione stabilisce, all'art. 8, che si può derogare al divieto generale solo a determinate condizioni, identiche in ogni Paese.

    In particolare è prevista la possibilità, per gli Stati che vogliano farne uso, di rilasciare un Certificato in determinati e specifici casi, previsti dallo stesso articolo.

    Ripeto: Certificato.

    La regola è identica in tutti i Paesi dell'Unione, in quanto non è derogabile dai singoli Stati, perchè prevista da un Regolamento Comunitario, che è fonte superiore alle leggi nazionali.

    Per capirci: anche se volesse, l'Olanda NON POTREBBE accontentarsi di qualosa di diverso da un Certificato per consentire la commercializzazione (e lo spostamento) di un animale in Allegato A.

    Chiunque sostenga il contrario, olandese o italiano, allevatore o funzionario, sbaglia. Punto.

    Cosa diversa, come ricordavi, per gli Allegato B. Questo perchè la norma, al paragrafo 5, introduce il concetto di "prova sufficiente", e l'Olanda è liberissima di considerare prova sufficiente il semplice anello, senza altri pezzi di carta.

    Morale della favola: non comprate animali in Allegato A, in Olanda o in qualunque altro luogo, senza farvi rilasciare il Certificato ex art. 8, paragrafo 3, del Reg. 338/97. Che poi abbia colore giallo, verde, viola, o rosa a pallini, non importa.

    A presto

    Roberto
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  10. #10
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    Grazie a tutti,

    Da quel che dite il trattamento di animali in All A non differisce sostanzialmente da quelli in All B, se non per il fatto che serve il cosiddetto "CITES giallo" per ogni spostamento o cessione. In più si deve tenere due registri diversi, uno per gli All A e uno per gli All B, sempre se si desidera cedere i nuovi nati avendone un tornaconto.
    Finora tutto nella norma, ma quali sono i tempi di rilascio di questo documento? Sapevo di voci che dicevano che i tempi erano nell'ordine dell'anno-anno e mezzo, ma poi ho sentito di amici che sono ancora in attesa di questo fantomatico documento dall'anno 2000... E' un caso particolarmente sfortunato oppure è la prassi?
    Grazie

    Filippo


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