Originariamente inviata da
marcongiu
Roberto Giani permettimi di correggerti.
L'allegato 2 al 151/2007, si applica al trasporto di tutti gli animali, quello specifico per altri animali l'ho omesso (...), Infatti le prescrizioni sono generiche: devono poter mangiare e bere, non impediti nei movimenti, pavimento non scivoloso etc etc.
Se fosse diretto escusivamente agli animali da reddito avrebbero messo le misure e le varie tipologie di accessori necessarie per specie.
Esistono già regolamenti che stabiliscono inequivocabilmente queste cose. Ma applicate in altri ambiti, non nel trasporto.
Inoltre al punto 1.3 è specificato che per animali diversi da quelli "da carne" (per intenderci!), devono essere rispettate altre piccole prescrizioni.
Siamo noi che lo vorremmo vedere applicato solo agli animali da reddito, ma purtroppo viene applicato anche agli uccelli da mostra.
Non facciamo poi riferimento alle Leggi di altri Stati, come ho letto in altri post, perché noi dobbiamo sottostare alle Leggi Italiche.
Si può parlare della utilità, efficacia, comprensibilità, etc etc, ma tant'é, bisogna adeguarsi.