Ciao Roberto.
Preciso ulteriormente (ma il quadro si complica - per questo prima mi ero giustificato della rozza semplificazione), riprendendo la tua elencazione per punti:
1) Non si possono importare uccelli di c.attura è la regola generale. L'art. 2 del Regolamento, tuttavia, stabilisce l'ambito di applicazione del suo contenuto, escludendo alcune ipotesi.
Fra queste, a parte polli e simili, ci sono le ipotesi dei programmi di conservazione approvati dallo Stato di destinazione (lett b)), degli animali per zoo, circhi, parchi ecc. (lett d)), di animali destinati a particolari istituti o centri (lett e)) ed un serie di ipotesi residuali di minor interesse.
E' quindi probabile che, per capirci, un uccello possa essere *******to ed importato da uno zoo o per motivi di ricerca, ovviamente nel rispetto di tutte le altre norme, nazionali ed internazionali.
2) Sì, anche se non è solo questione di igiene. Lo scopo di importare da specifici "stabilimenti" è quello, come esplicitato nei considerata del Regolamento, di ridurre il rischio di animali di *******, visto che, purtroppo, viene apertamente affermato che non ci sono sistemi di marcaggio che garantiscano la nascità in cattività...
3) Non è esatto. Si tratta di due liste distinte.
Una è contenuta nell'Allegato I del Regolamento (Argentina, regione di Manila nelle Filippine ed una serie di stati indicati dall'allegato I, parte I, del Regolamento 798/08 - si tratta di una listarella piuttosto lunga, dall'Albania allo Zimbabwe). Questa è la lista per il Regolamento sull'igiene, di cui stiamo parlando.
L'altra è la lista dei paesi riportati nella normativa Cites, fra cui il Regolamento che hai postato tu.
Le due liste non sono perfettamente sovrapponibili e riguardano aspetti diversi, come ho detto prima.
Quale sia esattamente il loro rapporto, è da vedere. Infatti il Regolamento 318, nel suo preambolo, fa riferimento ad altre norme vigenti (punto n.11), ed è da capire a quali si riferisca...
A presto,
Roberto