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Discussione: Normativa C.I.T.E.S., vorrei dei chiarimenti, grazie.

  1. #1
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    La bandiera di Alessandro Coratti

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    Normativa C.I.T.E.S., vorrei dei chiarimenti, grazie.

    Salve a tutti, chiedo un chiarimento in merito alla normativa C.I.T.E.S. e cioè il allevo agapornis fischeri, personatus, nigrigenis e tarantus e sono sicuro che per quanto riguarda la denuncia di nascita e il documento di cessione sia ancora validi e obbligatorio, come inanellarli, comunque non volevo parlare di questo, ma del registro di detenzione di carico e scarico ai fini C.I.T.E.S., mi chiedo e in molti ci chiediamo perché su certi siti autorevoli, uno dei quali è il sito ufficiale della F.O.I., ma anche altri che riportano la stessa cosa e cioè l'obbligatorietà del registro e di annotare le varie metodologie di VENDITA O CESSIONE GRATUITA, LA MOVIMENTAZIONE, L'ESPOSIZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE, chiedo una delucidazione e un aiuto in merito, allego copia dal sito F.O.I. e alcuni link, se potete leggere di cosa dicono del registro, grazie anticipatamente.

    Chiedo anche se fosse possibile che mi rispondesse il gentilissimo Dott. Condorelli, grazie.

    Dal sito F.O.I.:

    IL REGISTRO DI DETENZIONE

    Premettiamo che il registro in parola è obbligatorio solo se si intende cedere, permutare o esporre i propri soggetti. Il registro viene gratuitamente consegnato all'allevatore previa richiesta inoltrata al Servizio Certificazione CITES competente territorialmente specificandone la tipologia, vale a dire:
    - EA: soggetti di allegato "A"
    - EB: soggetti di allegato "B"
    Visto che stiamo parlando di soggetti inclusi nell'Allegato "B" dovremo barrare la casella "EB".

    COME
    Prima di procedere alla compilazione del registro è bene leggere e capire le apposite istruzioni stampate nel frontespizio del Registro, che non presentano particolari difficoltà.
    Il Registro si compone di due sezioni, una per pagina, denominate CARICO e SCARICO.
    Quando se ne entra in possesso occorre, per prima cosa, riportare nella pagina CARICO tutti gli esemplari che deteniamo, assegnando un numero progressivo ad ogni riga.
    Terminata la compilazione, vanno barrate, nella pagina SCARICO, le righe già compilate nella sezione CARICO.
    Alla prima cessione, dobbiamo compilare il primo scarico, che andrà registrato nella corrispondente sezione, subito sotto la linea di barratura.
    Da quanto detto si evince che il numero d'ordine è sempre progressivo, indipendentemente che sia un carico o uno scarico.


    http://www.foi.it/index.php?option=c...id=8&Itemid=63

    http://www.aot-pa.it/cites/96-guida.html
    Alessandro Coratti
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    A.I.A.P. F.E.O. RAE P11
    S.O.F. F.O.I. RNA 36UU

  2. #2
    Silver master European Forum
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    Non voglio entrare nel merito di quanto è scritto su altri siti.
    Sappi però che tra le specie da te allevate bisogna fare alcune distinzioni.
    Al momento fra tutte le specie incluse nell'allegato "B", le uniche esentate dall'obbligo di registrazione, grazie al Decreto del 5 ottobre 2010, sono:

    1) Agapornis fischeri (Inseparabile di Fischer),
    2) Agapornis personata (Inseparabile mascherato),
    3) Nandayus nenday (Parrocchetto nanday o del Conuro),
    4) Neophema elegans (Parrocchetto elegante),
    5) Padda oryzivora (Padda),
    6) Poephila cincta (Diamante Bavetta),
    7) Forpus celesti (Pappagalletto di Lesson),
    8) Forpus passerinus (Pappagalletto groppone verde),
    9) Forpus conspicillatus (Pappagalletto dagli occhiali),
    10) Neopsephotus bourkii (Parrocchetto di Bourke),
    11) Psephotus haematonosus haematenosus (Parrocchetto groppone rosso),
    12) Bolborhyncus linicola linicola (Parrocchetto barrato),
    13) Polytelis swainsonii (Parrocchetto di Barraband),
    14) Polytelis alexandrae (Parrocchetto Regina Alessandra),
    15) Trichoglossus haematodus haematodus (Tricoglosso nuca verde),
    16) Trichoglossus haematodus moluccanus (Tricoglosso di Swaisson),
    17) Leiotrix lutea (Usignolo del Giappone),
    18) Neophema pulchella (Parrocchetto turchese),
    19) Neophema splendida (Parrocchetto splendido),
    20) Platycercus elegans elegans (Rosella di Pennant),
    21) Platycercus eximius (Rosella comune),
    22) Platycercus eximius caeciliae (Rosella mantello d’oro),
    23) Platicercus icterotis icterotis (Rosella di Stanley),

    L'esenzione però è subordinata al fatto che gli esemplari devono essere rigorosamente anellati, e che siano in possesso di documentazione che ne dimostri la provenienza e la nascita in cattività (foglio di cessione, denuncia di nascita, numero di protocollo, fattura, etc.), altrimenti l'obbligo resite.
    Come vedi, due delle specie di Agapornis da te allevate (Nigrigenis e Taranta) non sono presenti in tale lista, per cui ne consegue che per esse rimane l'obbligo di annotarne ogni tipo di movimentazione sul registro di Carico e Scarico rilasciato dall'Ufficio Cites.
    Ovviamente nessuno impone ad un semplice amatore di richiedere tale registro, se si limita a detenere solo qualche soggetto come animale da compagnia ben alloggiato, e soprattutto se non li fa riprodurre, ma per chi ne possiede qualche coppia, e li fa riprodurre, è meglio attenersi alle regole.
    RNA - 442X - RAE - 0487



  3. #3
    Junior Member
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    La bandiera di Alessandro Coratti

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    Grazie Fabio Musumeci, su questo lo sapevo e avevo capito giusto allora, ma perché io chiedo quando vado ad esporre alle mostre mi viene richiesto il registro e il modulo 4 per la movimentazione, dove i miei soggetti sono comunque segnati e il Corpo Forestale dello Stato mi è venuto a controllare in allevamento e mi ha richiesto di vedere il registro e mi ha detto che per la movimentazione, la cessione e l'acquisto dei soggetti è ancora valido il registro ed anche valido per le specie di personatus e dei fischeri, sono esentati solo se li detieni privatamente e se cedi e partecipi a mostre/scambio è d'obbligo averlo e registrare tutto, anche se cedi gratuitamente, cosa che sanno che non è così, mi hanno detto e per mostre e altro. questo io chiedo e sul sito F.O.I. leggendo bene è scritto così.
    Alessandro Coratti
    Ferrara - Italy
    A.I.A.P. F.E.O. RAE P11
    S.O.F. F.O.I. RNA 36UU

  4. #4
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    Alessandro, le regole non le stabiliscono ne la FOI (a cui fai riferimento) ne tantomeno la FEO (a cui appartiene questo forum), e spesso le notizie riportate con tanta ufficialità si scontrano con la realtà "territoriale", tutto può dipendere anche dalla severità di ogni funzionario dell'Ufficio CITES, che può variare da persona a persona, da provincia a provincia, e da regione a regione.
    Quindi, per poter stare tranquillo all'interno del territorio della tua provincia, e della tua regione, è meglio se chiedi lumi ai funzionari del tuo Ufficio CITES di competenza territoriale, e seguire le loro indicazioni.
    Io per esempio potrei dirti che non è necessario, che basterebbe portarsi dietro il registro, ed eventualmente l'avvenuta registrazione della denuncia di nascita, con relativo protocollo, ma non è detto che i funzionari del tuo Uff. CITES la pensino così, potrebbero dirti che non è necessario nulla, come potrebbero invece confermarti quanto scritto sul sito FOI, dipende dal tuo interlocutore.
    Purtroppo le norme a cui ti riferisci si prestano a molte interpretazioni, tanto che solo un avvocato riuscirebbe a districarsi, o avrebbe i mezzi necessari per eventuali contestazioni.
    Per noi comuni mortali è meglio adeguarsi.
    Una cosa è certa, una volta registrati per tali esemplari è necessario annotare ogni tipo di movimentazione, per giustificarne l'assenza dal proprio aviario, e di conseguenza la loro presenza all'interno di un locale mostra o altra location.
    RNA - 442X - RAE - 0487



  5. #5
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    Quanto si dice è interessante. infatti io so che dalla ultima normativa per i soggetti descritti nella famosa lista le uniche cose necessarie sono denuncia di nascita e cessione. Niente più registro infatti io come tanti altri allevatori di personata (allevo personata "fuori dal registro" e Mollucani) facciamo così da quando è uscita la comunicazione della normativa che lo descrive pure bene.

    Anche perchè se dovessi riscrivere tutti i movimenti dei personata ceduti e nati da 2 anni a sta parte sarei in grossa contravvenzione perchè non li ho più registrati!!

    Una cosa erò: il registro è tanto comodo infatti quando avrò tempo cercherò di sistemare tutti i movimenti dei miei personata con attenzione e cura perchè non è più semplice starci dietro non avendo un riferimento come era il registro.
    "Abbia fede e troverà esauriente risposta a tutti i perchè, e tutte le prove saranno sopportabili, e il dolore si rivestirà di luce" P. Leopoldo

  6. #6
    Silver master European Forum
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    La bandiera di Fabio Musumeci

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    Luca, ti ricordo che per quanto riguarda i Personatus, così come i Fischeri, e le altre 21 specie elencate nella lista, sono esentati dal registro solo i soggetti contrassegnati con anello in metallo inamovibile, rimane inalterato l'obbligo delle denunce di nascita, del foglio di cessione o altro documento che ne attesti la provenienza.
    Sono sicuro che lo sai, ma vale sempre la pena ricordarlo.
    RNA - 442X - RAE - 0487



  7. #7
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    Quote Originariamente inviata da Fabio Musumeci Visualizza il messaggio
    Alessandro, le regole non le stabiliscono ne la FOI (a cui fai riferimento) ne tantomeno la FEO (a cui appartiene questo forum), e spesso le notizie riportate con tanta ufficialità si scontrano con la realtà "territoriale", tutto può dipendere anche dalla severità di ogni funzionario dell'Ufficio CITES, che può variare da persona a persona, da provincia a provincia, e da regione a regione.
    Quindi, per poter stare tranquillo all'interno del territorio della tua provincia, e della tua regione, è meglio se chiedi lumi ai funzionari del tuo Ufficio CITES di competenza territoriale, e seguire le loro indicazioni.
    Io per esempio potrei dirti che non è necessario, che basterebbe portarsi dietro il registro, ed eventualmente l'avvenuta registrazione della denuncia di nascita, con relativo protocollo, ma non è detto che i funzionari del tuo Uff. CITES la pensino così, potrebbero dirti che non è necessario nulla, come potrebbero invece confermarti quanto scritto sul sito FOI, dipende dal tuo interlocutore.
    Purtroppo le norme a cui ti riferisci si prestano a molte interpretazioni, tanto che solo un avvocato riuscirebbe a districarsi, o avrebbe i mezzi necessari per eventuali contestazioni.
    Per noi comuni mortali è meglio adeguarsi.
    Una cosa è certa, una volta registrati per tali esemplari è necessario annotare ogni tipo di movimentazione, per giustificarne l'assenza dal proprio aviario, e di conseguenza la loro presenza all'interno di un locale mostra o altra location.
    Fabio, devo contraddirti. Se è vero che le regole non le stabiliscono nè la FOI nè tantomeno la FEO, è altrettanto vero che non le stabilisce neppure il CFS...

    I funzionari CITES del CFS devono controllare il rispetto delle regole ma non possono neppure loro inventarsele.

    Sul registro di carico/scarico EB vanno annotate quelle specie che non rientrano nella lista dei 23 sopra riportata da te, se regolarmente inanellati.

    Concordo che ci sia confusione anche negli organi di controllo: in alcuni casi è stato chiesto agli allevatori di avere con se, in mostra, detto registro ma è sbagliato. Il registro deve rimanere fisicamente presso l'allevamento.

    Relativamente a quanto riportato dalla fonte FOI, probabilmente non è aggiornato ai sensi dell Decreto del 5 ottobre 2010 e successive modificazioni.
    Ciao, Roberto

    (allevo parrocchetti australiani)


  8. #8
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    Anch'io devo contraddirti Roberto, dato che non ho affermato che leggi le faccia il Corpo Forestale dello Stato, ne tanto meno l'Ufficio CITES.
    Ho scritto che per essere sicuri di come comportarsi all'interno del proprio territorio è meglio chiedere a loro.
    Ma grazie lo stesso.

    PS....sul registro vanno annotate le movimentazioni di soggetti appartenenti alla lista dei 23 qualora non anellati, e le movimentazioni di tutti quelli appartenenti alle altre specie in allegato "B" anellati e non.
    RNA - 442X - RAE - 0487



  9. #9
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    Quote Originariamente inviata da Fabio Musumeci Visualizza il messaggio
    Anch'io devo contraddirti Roberto, dato che non ho affermato che leggi le faccia il Corpo Forestale dello Stato, ne tanto meno l'Ufficio CITES.
    Ho scritto che per essere sicuri di come comportarsi all'interno del proprio territorio è meglio chiedere a loro.
    Ma grazie lo stesso.

    PS....sul registro vanno annotate le movimentazioni di soggetti appartenenti alla lista dei 23 qualora non anellati, e le movimentazioni di tutti quelli appartenenti alle altre specie in allegato "B" anellati e non.
    Concordo con te che sia meglio chiedere a loro come comportarsi ma attenzione che non ti impongano cose differenti da quanto previsto dalla normativa.

    Anche se gli Uffici CITES sono territoriali, la normativa è nazionale e non può variare secondo fantasiose interpretazioni dei comandi locali.

    Tu infatti hai anche detto:

    tutto può dipendere anche dalla severità di ogni funzionario dell'Ufficio CITES, che può variare da persona a persona, da provincia a provincia, e da regione a regione.
    e questo poteva lasciar pensare che la normativa non debba essere omogenea sul territorio nazionale.
    Solo per maggiore chiarezza.
    Ultima modifica di Roberto Giani; 19-10-13 a 19: 28
    Ciao, Roberto

    (allevo parrocchetti australiani)


  10. #10
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    La normativa è UNA, ma sappiamo che purtroppo non viene applicata in maniera omogenea sul territorio....ci sono uffici/funzionari più tolleranti, altri più rigidi, altri ancora troppo severi, per questo si crea ancora della confusione a proposito.
    Credo di poter affermare anche che non a tutte le mostre vengano richiesti i documenti e il registro per ogni soggetto in allegato "B", mentre in altre gli organizzatori possono essere più rigidi e ligi alle regole, ma ciò non solleva gli allevatori dalle loro responsabilità e dal dovere di informarsi bene, anche perché in caso di controlli i "cavoli amari" sono soprattutto i loro.
    RNA - 442X - RAE - 0487



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