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Discussione: Sentenza della Corte di Cassazione. Tutela della fauna autoctona

  1. #1
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    Sentenza della Corte di Cassazione. Tutela della fauna autoctona

    Cari amici, desideravo insieme a voi commentare una recente sentenza della III Sezione penale dellaSuprema Corte che ha escluso la responsabilità penale in un caso di detenzione di un esemplare di “fauna selvatica” (articolo 2 L. 157/92) di prima generazionenato in cattività.

    La sentenza stabilisce il principio che per "””””esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica (Cass. Sez. 4^ 26.9.1997n. 3062, Pagliai; Cass. Sez. 3^ 8.5.1997 n. 8877, Muz). Fattispecie in tema didetenzione di esemplari di prima generazione nati in cattività (avvoltoi capovaccai), la norma contemplata nell'art. 30 lett. b) della L. 157/92 non può trovare applicazione, dovendosi escludere che i suddetti volatili rientrino nella fauna selvatica”””.

    Muovendo da tale principio stabilito dalla Suprema Corte, si giunge ad un 'altra importante conclusione.

    Gli uccelli di "specie selvatica" detenuti a scopo amatoriale, nati nei nostri aviari, non rientrano nel campo applicativo della L. 157/92 in quanto non sono di provenienza selvatica e, dunque , non appartengono alla “fauna selvatica”, intesa come bene giuridico protetto dalla norma (integrità del patrimonio ambientale dello Stato).

    Ne consegue che la DETENZIONEA SCOPO AMATORIALE di uccelli nati in cattività, ormai da considerare domestici (verdoni, lucherini, cardellini, ecc.ecc.) NON DEVE essere assoggetta ad alcuna autorizzazione, restrizione e limitazione. Tali uccelli non sono di proprietà dello Stato ma di chi li alleva.

    I vari Regolamenti Regionali,infatti, sono stati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge inquestione che, al comma primo, così recita:

    1. Le regioni autorizzano,regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, diripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

    Dal momento che, come sottolineato, i nostri allevamenti non ospitano esemplari di fauna selvatica, cioè di provenienza selvatica, poichè, come detto, si tratta di esemplari nati in cattività (peraltro ormai da generazioni), i regolamenti in questione risultano inapplicabili nei nostri confronti.

    L'applicazione dell'anello inamovibile, alla nascita dell'esemplare, deve rimanere l'unico obbligo in capo all'allevatore per dimostrare la legittima detenzione dell'animale nato in ambiente domestico.

    In conclusione, credo che forme restrittive come quelle oggi esistenti in Italia, scoraggiando i potenziali allevatori e conseguentemente ostacolando la diffusione sul territorio di esemplari nati in cattività apparteneti alla specie più comunemente allevate, non fanno altro che alimentare, anzichè soffocare, l'ignobile fenomeno del bracconaggio, andando così nella direzione opposta a quella voluta dalla Legge 157/92 che evidentemente è stata mal interpretata.

    http://www.ambientediritto.it/senten...1_n._18893.htm
    Ultima modifica di labi; 05-12-13 a 18: 41

  2. #2
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    Anche secondo me tutte queste stupide autorizzazioni spingevano le persone ad acquistare soggetti di *******, specie se parliamo di persone un pò avanti negli anni di sicuro non avevano voglia di sbattersi con registri e autorizzazioni per detenere un animale nato in cattività. In questi giorni devo andare a consegnare il registro di allevamento alla provincia di Torino, voglio vedere cosa mi diranno loro su questa cosa o se insisteranno a pretendere l'esame per detenere ecc

  3. #3
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    Credo sia una buona notizia per gli allevatori anche se personalmente allevo esotici,resta sempre l'obbligo di detenzione registri per annotate tutto?,si po' mensionare la fonte della sentezza per magari stamparsela?.

  4. #4
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    http://www.ambientediritto.it/senten...1_n._18893.htm

    riporto il link dove si può leggere la sentenza in questione non visualizzabile nel precedente post.

  5. #5
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    Graze Labi,quindi se volessi mettermi ad allevare indigeni prendondoli da allevatori che riproducono in cattivita' con questa sentenza posso,come chiesto serve sempre registro detenzione e annotare nascite,morti e cessioni?,ovvio che l'anellino obbligatorio resti giusto.

  6. #6
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    No, attenzione.

    E' un principio di massima che si ricava dalla sentenza.

    Tale autorevole orientamento giurisprudenziale, da solo, purtroppo, non "cancella" i Regolamenti che rimarrano sempre in vigore fino a quando non verranno "modificati" dalle Regioni o dalle provincie delegate.

    Tuttavia, a fronte di eventuali contestazioni, sarà più agevole eccepire eccezioni che ormai qualsiasi giudice (amministrativo o penale), alla luce delle considerazioni espresse, non potrà che accogliere. A quel punto si potrà anche agire nei confronti delle amministrazioni pubbliche per vedersi riconoscere l'eventuale risarcimento del danno subito, morale e patrimoniale.

    Tale sentenza, dunque, deve costituire l'incipit per le Autorità regionali per rivedere tali regolamenti ormai non più compatibili con la attuale situazione dei nostri allevamenti.

    Lo spirito della legge 157/92, infatti, era quello di sottoporre ad autorizzazione la detenzione, nel nostro caso a scopo amatoriale, di fauna selvatica, nella considerazione che gli esemplari di partenza dovessero essere di provenienza selvatica. Ricordiamo infatti che all'epoca (1992) la disponibilità di soggetti appartenenti alla fauna selvatica protetta dalla legge (articolo 2 della citata legge) nati in cattività era pressocchè nulla e ciò rendeva obbligatorio per qualsiasi allevatore partire con esemplari di ******* (alcuni regolamenti prevedono ancora questa possibilità consentendo il prelievo in natura dietro autorizzazione delle Autorità venatorie competenti).

    Oggi la situazione è completamente cambiata. I soggetti di partenza sono soggetti, si appartenenti in astratto alla fauna selvatica, ma NON di provenienza selvatica poichè nati in cattività e dunque per il loro allevamento non occorre alcuna AUTORIZZAZIONE e ogni limitazione numerica alla loro detenzione (come purtroppo esiste in alcune Regioni italiane) è da considerarsi del tutto illegittima.

    Salvo prova contraria, la sola apposizione dell'anello inamovibile nei primi giorni di vita dovrà essere sufficente ad attestare la NON PROVENIENZA SELVATICA DELL'ANIMALE e conseguentemente a legittimarne il possesso, analogamente a quanto accade per i fringillidi esotici (cardinalino per citarne uno).

    I regolamenti provinciali e regionali attuali, invece, prevedono esattamente il contrario: la presunzione assoluta di illegittima provenienza dell'esemplare pur REGOLARMENTE inanellato e accompagnato da regolare certificazione di acquisto, che scatta al verificarsi della semplice condizione che non sia stata richiesta l'autorizzazione al possesso da parte dell'acquirente.

    Credo che vi siano le condizioni per contestare questo assurdo sistema e chiedere attraverso le Federazioni (FOI, FEO ecc..), la modifica di questi anacronistici Regolamenti regionali.

    In fondo non mi sembra così difficile da capire. O no?

  7. #7
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    Quote Originariamente inviata da labi Visualizza il messaggio

    (...)

    Credo che vi siano le condizioni per contestare questo assurdo sistema e chiedere attraverso le Federazioni (FOI, FEO ecc..), la modifica di questi anacronistici Regolamenti regionali.

    In fondo non mi sembra così difficile da capire. O no?
    Concordo, questo può e deve essere un grimaldello per scalzare ottuse interpretazioni della norma.

    In particolare per gli esotici in CITES.
    E' una mia vecchia battaglia perchè sostengo che se la CITES si riferisce alla "Wild Fauna", appare chiaro che tale documentazione debba essere riservata solo ai selvatici che sono regolarmente commerciati (perchè la CITES permette quote di catt.ura per certe specie).

    Ma per tutti gli altri esotici, pappagall nel mio caso, nati da generazioni e generazioni in cattività, non sono più "Wild Fauna", come giustamente riconosce la sentenza della Cassazione, e quindi secondo me dovrebbero poter circolare liberamente come dei canarini, senza tante scatoffie (certificati, registri ecc. ecc.).
    Ciao, Roberto

    (allevo parrocchetti australiani)


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