Baratto con altri uccelli, oppure regalo!
Ciao
Escamotage?
Baratto con altri uccelli, oppure regalo!
Ciao
UVA UVAM VIDENDO VARIA FIT
http://columbiformes.forum-attivo.com/
Un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
1. Oggettivo: devono trattarsi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
2. Soggettivo: devono essere effettuate da imprese , artisti o professionisti, nell'esercizio dell'attività.[/COLOR]
3. Territoriale: devono essere effettuate nel territorio italiano.
Se manca anche uno solo di questi requisiti, l'operazione è esclusa dall'IVA. Fa eccezione a tale regola l'ipotesi dell'importazione, per la quale non rileva il criterio soggettivo. Essa è tassata, infatti, anche quando è posta in essere da un soggetto privato.
Un'allevamento o allevatore tra quali delle categorie al punto due rientra.....????
Io ci voglio veder chiaro
Ciao,
guarda che questi ambiti c'entrano come i cavoli a merenda! L'allevatore come lo intendiamo noi è un "hobbysta", quindi fa tutto per passione o passatempo, tutte cose che comportano esborso di spese e incassi di soddisfazioni personali, non monetarie. Il paragrafo che hai evidenziato in blu riguarda chi esercita il commercio per lavoro, quindi nessun amatore( il nostro nome esatto sarebbe questo, per non generare equivoci) ci rientra.
Saluti
UVA UVAM VIDENDO VARIA FIT
http://columbiformes.forum-attivo.com/
A me un commercialista ha detto che io posso trnaquillamente vendere, se questa attività è ininfluente sul mio reddito.
Ad esempio, posso vendere un quadro ereditato da zia che a me non piace, oppure che a me piace però ha molto valore e preferisco realizzare del denaro piuttosto che appenderlo in salotto.
Del resto posso vendere la mia auto usata ad un altro privato o il mio cellulare.
Tutto quello che si vende tramite E-bay, allora?
Ciao, Roberto
(allevo parrocchetti australiani)
L'unica soluzione possibile è quella di cedere i soggetti a titolari di P.IVA "per commercio e vendita di animali ornamentali", i quali emettono un'autofattura per giustificare l'ingresso di animali e poterne poi quantificare l'IVA in entrata.
Chi cede però non può superare, se non ricordo male, i 6000€ di fatturato annuo.
Ciao,
se si vende un bene tipo quadro ereditato o articoli vari ed usati, lo si fa "una tantum" e non succede nulla, semprechè il dipinto non sia di Picasso!; per lo Stato la cosa comincia ad interessare se ci vede mascherata una fonte di reddito continuativo. Il modo più corretto di cedere, in cambio di denaro, gli animali, è quello indicato da PierpaoloP., però il cedente cumula reddito. Anche io sapevo di un limite esentasse. Servirebbe il parere specifico di qualche commercialista o fiscalista.
Saluti
UVA UVAM VIDENDO VARIA FIT
http://columbiformes.forum-attivo.com/
Ho fatto un pò di ricerche.
Risultato è che ho in testa più confusione di prima.
provo a condividerli con voi:
Secondo il TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TUIR) Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917:
art. 81 comma 1 Sono redditi diversi, .... omissis
punto i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
art.85 comma 2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81 sono determinate a norma dell'articolo 54.
L'attività commerciale si configura secondo l'Art. 5 del TUIR per operazioni riconducibili alle attività indicata nell'Art. 2195 del CC.; si ha attività commerciale anche se i ricavi sono ragguagliabili al mero costo (quindi non varrebbe il conteggio spese/ricavi).
L'art. 2195 ce Codice Civile (CC) recita:
Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all' obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli
imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese
commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività
indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Si potrebbe pensare che noi apparteniamo ad un'attività ausiliaria alla produzione di beni ma la definizione di "BENE" in economia è:
"per bene si intende qualsiasi oggetto disponibile in quantità limitata, reperibile ed utile cioè idoneo a soddisfare un bisogno".
Gli uccelli ornamentali certamente non soddisfano alcun bsogno e quindi non sono un bene.
Mi viene, pertanto da concludere che vendere uccelli pur producendo "redditi diversi" non è possibile definirla "attività commerciale ancorchè saltuaria.e quindi non generano plusvalenze.
Cosa ne pensate?