Incollo il regolamento provincia di Novara.
Regolamento per l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
ART. 1 FINALITA'
La provincia ai sensi dell'art. L. R. 4-9-1996 n° 70 disciplina attraverso il presente regolamento il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale a persone nominativamente indicate.Le attività di cui al comma 1 possono essere rivolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie fringillidi, emberizidi e ploceidi propriamente detti, nonchè per la creazione di ibridi, meticci e soggetti mutati.
ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI ALLEVAMENTI
Gli allevamenti soggetti ad autorizzazione vengono definiti in: A- allevamenti a scopo conservativo che prevedono la detenzione di un numero di soggetti non superiore a cinque escludendo qualsiasi forma di riproduzione tra gli animali detenuti.B- allevamenti anche a scopo riproduttivo che non prevedono un numero massimo di animali detenuti e/o hanno anche finalità riproduttive tra soggetti allevati.
ART. 3 MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione è rilasciata a persona nominativamente indicata previa presentazione di domanda in carta legale alla provincia di Novara - ufficio Caccia e Pesca - Piazza Matteotti n°1.Sulla domanda dovranno essere indicate le specie faunistiche per le quali si chiede l'autorizzazione all'allevamento, la forma dell'allevamento prescelta a norma dell' ART. 2 , il numero di soggetti (m -f) che s'intende allevare , le strutture (gabbie e voliere) che si utilizzeranno in termini di numero, dimensioni e caratteristiche tecniche, nonchè i locali disponibili per il posizionamento delle strutture sopra menzionate . Il richiedente non potrà procedere all'acquisizione degli animali fintanto che non sarà in possesso dell'autorizzazione provinciale.
ART. 4 OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE
Per la detenzione di un singolo animale l'allevatore dovrà disporre di una gabbia con capienza interna minima di 26 dm cubi (es. gabbia modello 39x23x29 cm).Per l'allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve essere comunque garantito uno spazio minimo vitale di circa 18 dm cubi per soggetto.Le gabbie utilizzate per fine espositivo, essendo queste ad uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M.(Confederazione Ornitologica Mondiale) . Il trasporto degli animali dall'allevamento alle sedi espositive e viceversa potrà essere effettuato all'interno di appositi contenitori totalmente schermati purchè sia garantita un'adeguata areazione.Tutte le strutture di detenzione dovranno essere dotate di appositi posatoi, abbeveratoi e distributori di becchime adeguatamente riforniti. Il fondo deve essere attrezzato con materiale atto al drenaggio delle deiezioni da sostituirsi periodicamente con cadenze che garantiscono il dovuto grado d'igiene all'intera struttura. Le pareti di recinzione verticale dovranno essere a rete o a sbarre, di materiale metallico o plastico, almeno per un quarto del loro sviluppo, con luci tali da impedire la fuga o l'intrappolamento accidentale dei soggetti detenuti. Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente areato, provvedendo periodicamente ad operazioni di disinfestazioni e disinfezione delle stesse.In caso di voliere posizionate in ambiente aperto dovrà essere garantita copertura contro gli agenti atmosferici, l'ombreggiatura di parte del manufatto ed eventuali ripari antivento.Ogni allevatore dovrà disporre di apposita struttura per l'isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e dovrà segnalare, ai sensi di legge, al servizio veterinario dell'azienda A.S.L. competente situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, nonchè dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova alla loro schiusa e ai piccoli nati. In ogni allevamento si dovrà porre cura affinchè le acque di scarico e i rifiuti non divengano motivo d'inquinamento e/o diffusione di entità morbose.
ART. 5 ALIMENTAZIONE DEI SOGGETTI ALLEVATI
L'alimentazione deve contenere tutti gli ingredienti necessari, in proporzioni appropriate, atti a soddisfare i bisogni primordiali di accrescimento e mantenimento degli esemplari detenuti.In particolare deve essere garantita la somministrazione di : 1.acquapotabile; 2. appropriata e ben dosata mescolanza di semi (miscela) e/o pastoncini preparati dall'allevatore o acquistati in negozi specializzati; 3 sostanze vegetali fresche;4. ossi di seppia, sostanze calcaree o grit;
ART. 6 INANELLAMENTO DEI SOGGETTI ALLEVATI
Tutti i soggetti detenuti in allevamento dovranno essere muniti di anelli inamovibili adeguati da applicarsi per i nuovi nati entro il settimo giorno dalla nascita, riportanti l'anno di nascita, numero progressivo annuale e il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.Qualora l'allevatore appartenga ad associazione ornitologica italiana legalmente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale è ammesso il proprio anello purchè rispecchi le caratteristiche dimensionali riportate nel comma successivo. L'anello applicato dovrà essere di diametro adeguato secondo le dimensioni riportate per ogni singola specie nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.Sono ammessi l'allevamento e la detenzione di animali provenienti da paesi esteri purchè adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in cattività.
ART. 7 ULTERIORI OBBLIGHI
Ogni titolare di allevamento di tipo B deve dotarsi, con l'autorizzazione, di un registro di carico e scarico degli animali detenuti, con pagine numerate e timbrate a cura della provincia.Sul registro si dovranno annotare, per ogni soggetto presente in allevamento, la data di acquisizione o di nascita, la denominazione della specie, il numero progressivo e l'anno riportati sull'anello di riconoscimento, la data di morte o di cessione dell'animale con le generalità (cognome, nome ed indirizzo) della persona a cui il singolo soggetto viene eventualmente ceduto.Entro il 31 gennaio di ogni anno l'allevatore dovrà denunciare in forma scritta all'ufficio caccia e pesca della provincia di Novara gli esemplari nati, morti e ceduti nel corso dell'anno precedente, o, in caso di allevamenti di tipo A ), la sostituzione degli animali detenuti.
ART. 8 CESSAZIONE DI ATTIVITA'
La cessata attività di allevamento deve essere comunicata in forma scritta alla provincia, entro 30 giorni dalla cessazione, provvedendo, nel contempo, alla restituzione dell'autorizzazione rilasciata e del registro di carico e scarico dell'allevamento.
ART. 9 SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
In presenza di inadempienza alle presenti disposizioni o alle norme nazionali e regionali in materia, il titolare sarà perseguito a norma delle vigenti leggi e l'autorizzazione rilasciata potrà essere sospesa o revocata.
ART. 10 NORMA FINALE
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle legi e ai regolamenti vigenti in materia.
ART. 11 NORMA TRANSITORIA
Chiunque sia in possesso alla data di entrata in vigore della presente normativa di autorizzazione per l'allevamento a scopo amatoriale di fringillidi, emberizidi e ploceidi, secondo i disposti di cui all'art. 28, L.R. 60/79, deve richiedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo, presentando domanda in carta legale alla provincia di Novara - ufficio caccia e pesca - piazza Matteotti, 1 con allegata la presente autorizzazione.Sulla domanda si dovrà precisare in quale forma l'allevamento verrà gestito secondo i parametri definiti dall'art. 2 .Trascorsi i 6 mesi le autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 28, L.R. 60/79 e non rinnovate saranno considerate a tutti gli effetti annullate.
Per chiarezza le richieste le ho inoltrate alla provincia , non centra nulla la forestale.