Il nuovo editoriale dal titolo ""PASSIONE ARRICCIATI "" - a disposizione gratuita dei nostri soci e simpatizzanti, nell'apposita sezione Editoriali dell’A.O.E.
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Discussione: senza valore.. Spero di no

  1. #11
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    La bandiera di Antonino Rallo

    L'avatar di Antonino Rallo
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    Allora problema risolto: Sono in regola

    Grazie ragazzi per le info che mi avete dato in materia. Mi sembrava assurdo infatti, una simil situazione. Se un amatore decidesse di allevare una coppia di indigeni regolarmente acquistati, con anellino inamovibile e certificato di cessione, si troverebbe negli anni successivi fuori regola per non aver inanellato i pulli? Confermate: No. Ovvero se come dite voi, io posso tenere fino a 30 soggetti in allevamento, senza ricorrere ad autorizzazioni alla provincia o alla regione, mi deve esser riconosciuta, seppur in via eccezionale la proprietà degli stessi. Ripeto non sono un allevatore, che a scopo di lucro si interpone nel mercato ornitologico al fine di trarne un vantaggio economico ma, sono un semplice amatore che ha allevato diverse specie di fringillidi, tutti di sicura provenienza o quanto meno rintracciabilità,( i soggetti seppur non accompagnati da un certificato di cessione avevano anellini FOI inamovibili). Inoltre volevo ricordare che non ho mai venduto o ceduto a terzi i miei soggetti; a differrenza dei canarini i fringillidi non sono esemplari di facile riproduzione, motivo per cui non avevo interessi a cederli.
    In sintesi io inanellerò i miei pulli di verzellino con anellini A di un mio amico (anche se lui alleva principalmente cardellini ancestrali e major e non ha coppie di verzellini) e per non incorrere in nessuna forma di illegalità continuerò ad inanellarli negli anni successivi con i miei. Un'ultima cosa ma devo chiedere anche il permesso alla forestale per 1 coppia di verzellini ?

  2. #12
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    L'avatar di Francesco Giacalone
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    Regione Sicilia

    L’articolo 38 u.c. della L.R. 1/09/1997 n.33 consente, previa apposita autorizzazione rilasciata dall’Assessorato Regionale per l’Agricoltura e le Foreste, l’allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona , a scopo amatoriale ed ornamentale. Prima di poter allevare avifauna autoctona è necessario acquistare i soggetti ,che si intende allevare, presso allevatori autorizzati che dovranno rilasciare opportuna documentazione di cessione. Successivamente si presenterà apposita istanza alla Ripartizione Faunistico Venatoria della propria provincia d’appartenenza. La stessa, previa verifica dei locali di allevamento, se li ritenesse idonei, invierà tutta la documentazione all’Assessorato Regionale per l’Agricoltura e le Foreste di Palermo che dovrà rilasciare (dopo aver appurato la veridicità dei documenti) l’autorizzazione.
    Per la Regione Sicilia, quando si richiede l’autorizzazione all’allevamento, è necessario specificare le specie che si intende allevare ed il numero degli stessi.
    Spero di esserti stato d’aiuto.
    Francesco


  3. #13
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    La bandiera di max coppa

    L'avatar di max coppa
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    Incollo il regolamento provincia di Novara.

    Regolamento per l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.

    ART. 1 FINALITA'
    La provincia ai sensi dell'art. L. R. 4-9-1996 n° 70 disciplina attraverso il presente regolamento il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale a persone nominativamente indicate.Le attività di cui al comma 1 possono essere rivolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie fringillidi, emberizidi e ploceidi propriamente detti, nonchè per la creazione di ibridi, meticci e soggetti mutati.
    ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI ALLEVAMENTI
    Gli allevamenti soggetti ad autorizzazione vengono definiti in: A- allevamenti a scopo conservativo che prevedono la detenzione di un numero di soggetti non superiore a cinque escludendo qualsiasi forma di riproduzione tra gli animali detenuti.B- allevamenti anche a scopo riproduttivo che non prevedono un numero massimo di animali detenuti e/o hanno anche finalità riproduttive tra soggetti allevati.
    ART. 3 MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
    L'autorizzazione è rilasciata a persona nominativamente indicata previa presentazione di domanda in carta legale alla provincia di Novara - ufficio Caccia e Pesca - Piazza Matteotti n°1.Sulla domanda dovranno essere indicate le specie faunistiche per le quali si chiede l'autorizzazione all'allevamento, la forma dell'allevamento prescelta a norma dell' ART. 2 , il numero di soggetti (m -f) che s'intende allevare , le strutture (gabbie e voliere) che si utilizzeranno in termini di numero, dimensioni e caratteristiche tecniche, nonchè i locali disponibili per il posizionamento delle strutture sopra menzionate . Il richiedente non potrà procedere all'acquisizione degli animali fintanto che non sarà in possesso dell'autorizzazione provinciale.
    ART. 4 OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE
    Per la detenzione di un singolo animale l'allevatore dovrà disporre di una gabbia con capienza interna minima di 26 dm cubi (es. gabbia modello 39x23x29 cm).Per l'allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve essere comunque garantito uno spazio minimo vitale di circa 18 dm cubi per soggetto.Le gabbie utilizzate per fine espositivo, essendo queste ad uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M.(Confederazione Ornitologica Mondiale) . Il trasporto degli animali dall'allevamento alle sedi espositive e viceversa potrà essere effettuato all'interno di appositi contenitori totalmente schermati purchè sia garantita un'adeguata areazione.Tutte le strutture di detenzione dovranno essere dotate di appositi posatoi, abbeveratoi e distributori di becchime adeguatamente riforniti. Il fondo deve essere attrezzato con materiale atto al drenaggio delle deiezioni da sostituirsi periodicamente con cadenze che garantiscono il dovuto grado d'igiene all'intera struttura. Le pareti di recinzione verticale dovranno essere a rete o a sbarre, di materiale metallico o plastico, almeno per un quarto del loro sviluppo, con luci tali da impedire la fuga o l'intrappolamento accidentale dei soggetti detenuti. Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente areato, provvedendo periodicamente ad operazioni di disinfestazioni e disinfezione delle stesse.In caso di voliere posizionate in ambiente aperto dovrà essere garantita copertura contro gli agenti atmosferici, l'ombreggiatura di parte del manufatto ed eventuali ripari antivento.Ogni allevatore dovrà disporre di apposita struttura per l'isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e dovrà segnalare, ai sensi di legge, al servizio veterinario dell'azienda A.S.L. competente situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, nonchè dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova alla loro schiusa e ai piccoli nati. In ogni allevamento si dovrà porre cura affinchè le acque di scarico e i rifiuti non divengano motivo d'inquinamento e/o diffusione di entità morbose.
    ART. 5 ALIMENTAZIONE DEI SOGGETTI ALLEVATI
    L'alimentazione deve contenere tutti gli ingredienti necessari, in proporzioni appropriate, atti a soddisfare i bisogni primordiali di accrescimento e mantenimento degli esemplari detenuti.In particolare deve essere garantita la somministrazione di : 1.acquapotabile; 2. appropriata e ben dosata mescolanza di semi (miscela) e/o pastoncini preparati dall'allevatore o acquistati in negozi specializzati; 3 sostanze vegetali fresche;4. ossi di seppia, sostanze calcaree o grit;
    ART. 6 INANELLAMENTO DEI SOGGETTI ALLEVATI
    Tutti i soggetti detenuti in allevamento dovranno essere muniti di anelli inamovibili adeguati da applicarsi per i nuovi nati entro il settimo giorno dalla nascita, riportanti l'anno di nascita, numero progressivo annuale e il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.Qualora l'allevatore appartenga ad associazione ornitologica italiana legalmente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale è ammesso il proprio anello purchè rispecchi le caratteristiche dimensionali riportate nel comma successivo. L'anello applicato dovrà essere di diametro adeguato secondo le dimensioni riportate per ogni singola specie nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.Sono ammessi l'allevamento e la detenzione di animali provenienti da paesi esteri purchè adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in cattività.
    ART. 7 ULTERIORI OBBLIGHI
    Ogni titolare di allevamento di tipo B deve dotarsi, con l'autorizzazione, di un registro di carico e scarico degli animali detenuti, con pagine numerate e timbrate a cura della provincia.Sul registro si dovranno annotare, per ogni soggetto presente in allevamento, la data di acquisizione o di nascita, la denominazione della specie, il numero progressivo e l'anno riportati sull'anello di riconoscimento, la data di morte o di cessione dell'animale con le generalità (cognome, nome ed indirizzo) della persona a cui il singolo soggetto viene eventualmente ceduto.Entro il 31 gennaio di ogni anno l'allevatore dovrà denunciare in forma scritta all'ufficio caccia e pesca della provincia di Novara gli esemplari nati, morti e ceduti nel corso dell'anno precedente, o, in caso di allevamenti di tipo A ), la sostituzione degli animali detenuti.
    ART. 8 CESSAZIONE DI ATTIVITA'
    La cessata attività di allevamento deve essere comunicata in forma scritta alla provincia, entro 30 giorni dalla cessazione, provvedendo, nel contempo, alla restituzione dell'autorizzazione rilasciata e del registro di carico e scarico dell'allevamento.
    ART. 9 SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
    In presenza di inadempienza alle presenti disposizioni o alle norme nazionali e regionali in materia, il titolare sarà perseguito a norma delle vigenti leggi e l'autorizzazione rilasciata potrà essere sospesa o revocata.
    ART. 10 NORMA FINALE
    Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle legi e ai regolamenti vigenti in materia.
    ART. 11 NORMA TRANSITORIA
    Chiunque sia in possesso alla data di entrata in vigore della presente normativa di autorizzazione per l'allevamento a scopo amatoriale di fringillidi, emberizidi e ploceidi, secondo i disposti di cui all'art. 28, L.R. 60/79, deve richiedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo, presentando domanda in carta legale alla provincia di Novara - ufficio caccia e pesca - piazza Matteotti, 1 con allegata la presente autorizzazione.Sulla domanda si dovrà precisare in quale forma l'allevamento verrà gestito secondo i parametri definiti dall'art. 2 .Trascorsi i 6 mesi le autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 28, L.R. 60/79 e non rinnovate saranno considerate a tutti gli effetti annullate.


    Per chiarezza le richieste le ho inoltrate alla provincia , non centra nulla la forestale.

    R.A.E. 014 - A.O.E. 371 - A.O.B. SV699 - R.N.A SX36 - S.A.U.L. CH 6955 -

  4. #14
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    ciao antonino, il tuo amico ha anellini A.O.E o anellini FOI?
    X gli anellini A.O.E va bene l'anellino A......
    ma x la FOI da questo anno x VERZELLINO e VENTURONE richiede l'anellino K.....

    GIOVANNINI MIRCO
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  5. #15
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    Norme chiare e precise.

    Insomma, vedo che vi state dando da fare a cercare un pò di leggi e leggine in materia di dentenzione e allevamento di fringillidi. Ragazzi la normativa mi sembra un pò ambigua se non restrittiva sotto il profilo dell'allevamento, riferito all'allevatore/amatore di fringillidi. Se per avere una coppia di fringillidi, ovviamente regolarmente acquistati (con atto di cessione, relativa documentazione e anellino inamovibile identificativo), bisogna chiedere autorizzazioni per il semplice fatto non di tenerli ma, di allevarli per la loro riproduzione è assurdo.
    Se per ipotesi un bambino comperasse in una mostra di bestiame una coppia di fanelli inanellati, e li portasse a casa con lo scopo di riprodurli potrebbe incorrere in responsabilità penale per non aver inanellato i pulli, successivamente nati.
    Insomma capite qual'è la questione che più tocca ognuno di noi AMATORI? Mi riferisco a tutti quelli che hanno acquistato fringillidi senza conoscere minimamente la normativa vigente in materia di detenzione e allevamento di volatili.
    Secondo la comune esperienza e avvedutezza di un uomo medio, a chiunque risulta pressocchè difficile comprendere l'atteggiamento di quest'orientamento.
    Il settore della fauna è uno dei settori più a rischio del nostro pianeta: "Contribuiamo con il nostro senso di civiltà a rispettarlo nel nome delle leggi dello Stato e delle Convenzioni Internazionali, che siano però precise e chiare e non lascino dubbi interpretativi su ciò che è lecito e ciò che non è lecito fare.
    Un saluto a tutti.

  6. #16
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    ciao antonino, il tuo amico ha anellini A.O.E o anellini FOI?
    X gli anellini A.O.E va bene l'anellino A......
    ma x la FOI da questo anno x VERZELLINO e VENTURONE richiede l'anellino K.....
    Anelli per venturone, verzellino,mozzambico e cantore d africa ::-°°-
    AOE "A" 2,0 mm
    FOI "K" 2,2 mm

  7. #17
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    Mi arrendo...

    Per Roberto ghidini e Mirco: "Dunque vorresti dire che l'anellino "A" non va bene per i verzellini"? Io credo di no. Il regolamento FOI che ho stampato da internet ammetteva l'anello tipo "A" per cardellini ancestrali e verzellini oltre che per altre specie. Peccato che ho stampato il regolamento del 2004.
    Inoltre, il mio amico è un socio FOI e sinceramente, non mi va di fare qualcosa di illegale. Qualcuno del forum come Aponnovara e Mario 50 mi avevano fatto sperare bene circa la posibilità di allevare regolarmente fringillidi senza aderire al C.I.T.E.S. ,qualora si trattasse di pochi soggetti (non superiore a 30 esemplari).
    Vorrà dire che mi dedicherò solo ai canarini e galline da cova.

  8. #18
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    Per venturone e verzellino e' previsto il K.Vedi sito foi nelle news
    INTRODUZIONE ANELLO K PER ALCUNI I.E.I.
    Non e' che ci siano grandi difficolta' per allevare indigeni in provincia di Novara,Si richiede l'autorizzazione ,ci consegnano il registro e si possono introdurre soggetti con regolare cessione e anello inamovibile di adeguato diametro.
    Per il numero di soggetti (NOVARA)

    Gli allevamenti soggetti ad autorizzazione vengono definiti in: A- allevamenti a scopo conservativo che prevedono la detenzione di un numero di soggetti non superiore a cinque escludendo qualsiasi forma di riproduzione tra gli animali detenuti.B- allevamenti anche a scopo riproduttivo che non prevedono un numero massimo di animali detenuti e/o hanno anche finalità riproduttive tra soggetti allevati.

    Quei 5 soggetti e' sottointeso che devono avere i documenti e l'anello inamovibile.
    Lo stesso a Varese se sono 30 ,ma devono essere in regola.
    Non e' che se li riproduci devono essere regolari ,invece nel caso conservativo devo essere di cattura.Poi si fa molta confusione col CITES, non centra nulla.
    In un sito che avevo fatto e poi abbandonato ci sono ancora gli elenchi delle specie indigene protette.
    http://digilander.libero.it/lipocrom...enco_speci.htm

    Ormai sto ripetendo le stesse cose.

    R.A.E. 014 - A.O.E. 371 - A.O.B. SV699 - R.N.A SX36 - S.A.U.L. CH 6955 -

  9. #19
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    Quote Originariamente inviata da mario50 Visualizza il messaggio
    Alessandro,per i verzellini,cardellini,verdoni ecc,ecc non serve il CITES
    Sì, scusa, ho scritto CITES per abitudine a pensare a quello come forma di certificazione, ma intendevo semplicemente l'autorizzazione, così come ne state parlando. ]|


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  10. #20
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    ciao...no quest'anno! lo scorso anno andava bene ma lo hanno sostituito da questo anno.....e QUOTO quanto detto da aponnovara...non è difficile e impegnativo essere in regola con il registro.......

    GIOVANNINI MIRCO
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