Il nuovo editoriale dal titolo ""PASSIONE ARRICCIATI "" - a disposizione gratuita dei nostri soci e simpatizzanti, nell'apposita sezione Editoriali dell’A.O.E.
+ Rispondi
Pagina 1 di 4
1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 40

Discussione: Obbligo di documentare la provenienza anche di animali in Allegato B

  1. #1
    Royal master Forum
    Nazionalità:
    La bandiera di Roberto Condorelli

    L'avatar di Roberto Condorelli
    Registrato dal
    18-02-10
    residenza
    Roma
    Messaggi
    1,485

    Obbligo di documentare la provenienza anche di animali in Allegato B

    Carissimi,

    vista l'importanza del tema riporto in questo specifico post la conversazione che si era originata in quello sul recente Decreto del 5 ottobre, per evitare confusione fra i due argomenti (Registro e "Dichiarazioni di cessione") e soprattutto per consentire ai lettori una più agevole consultazione.

    Orazio mi aveva posto la seguente domanda:

    Ciao Roberto
    mi interesserebbe conoscere a quali leggi "comuntarie e nazionali" fai riferimento per quanto concerne l'obbligo di documentare la legittima provenienza degli animali inclusi nell'allegato B.
    Ciao Orazio.

    Questa la mia risposta, con cui quindi si affronta l'argomento "Dichiarazione di cessione" (suggerisco agli interessati di non continuare ad intervenire sull'altro thread, dedicato al Decreto Ministeriale, ma di farlo qui di seguito).


    Proprio stamattina ho risposto all'Ing. Banfi, Presidente della SOR, sul medesimo problema.

    Ti riporto per comodità un passaggio della missiva, quello che qui interessa e che risponde in modo puntuale alla tua domanda:

    Attenzione a non farsi ingannare dal fatto che nessuna norma comunitaria o di livello nazionale cita testualmente una "Dichiarazione di cessione" o documento analogo. Le norme comunitari e nazionali, infatti, non si scomodano a dare nomi, ma pretendono chiaramente alcuni adempimenti:

    a) L'art. 8, comma 5, del Reg. 338/97 e s.m., prevede che gli esemplari in Allegato B possano circolare liberamente solo se "all'Autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione". Non si parla esplicitamente di contratti o dichiarazioni, ma è evidente che si fa riferimento ad un documento che attesti la provenienza dell'animale e quindi, in definitiva, ad un tale documento.

    b) Ben più incisiva, e pericolosa, la legislazione nazionale. Gli articoli 1 e 2 della L. 150/92, al rispettivo comma 1, lettera f), considerano REATO una serie di condotte, ivi inclusa la semplice detenzione, senza "la prescritta documentazione". Il riferimento alla disciplina comunitaria (all'epoca vigeva un Regolamento precedente a quello del 1997, ma sul punto analogo) è piuttosto evidente (nel comma 2 si fa anche esplicito riferimento agli animali "in Allegato B del Regolamento", e quindi la prescritta documentazione non può che essere, ad esempio, una licenza di importazione o un "Certificato" (per animali in Allegato A), o un documento che attesti la legittima provenienza (nel caso di animali in Allegato B). L'unico documento che può supplire ad una tale esigenza, in questo caso, è senz'altro una "Dichiarazione di cessione" o un "Contratto di cessione".

    Per mettersi al riparo da ogni problema, visto che l'Autorità, se pignola, potrebbe contestare la "sufficienza" di un tale documento, visto che comunque si tratta di una mera dichiarazione del privato cedente, potrebbe essere più prudente (e lo consiglio), in caso di acquisto di un animale, pretendere il rilascio di fotocopia della denuncia di nascita, o della precedente "Dichiarazione di cessione" che attesta l'acquisto dell'animale da parte dell'attuale venditore o di altro documento che specifichi la provenienza dell'animale ( licenza di importazione ecc.).

    Credo quindi che si possa tranquillamente sostenere che in Italia è obbligatorio avere un documento che attesti la legittima provenienza di un animale in CITES, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate. Tale documento non può che essere, laddove non sia previsto uno specifico "Certificato" dalle norme, una "Dichiarazione di cessione" o un "Contratto di cessione", integrato da quei documenti che consentano di attestare in modo suficiente la legittima provenienza dell'animale.

    Spero di essere stato chiaro, e se hai dubbi chiedi pure.

    A presto
    RNA 68NR
    RAE 0162


  2. #2
    Royal master Forum
    Nazionalità:
    La bandiera di Roberto Condorelli

    L'avatar di Roberto Condorelli
    Registrato dal
    18-02-10
    residenza
    Roma
    Messaggi
    1,485

    hai ragione in effetti "dichiarazione di cessione n......./anno con data e doppia firma in duplice copia (cedente ricevente)
    Volendo entrare nel dettaglio, faccio alcune precisazioni terminologiche:

    1. Dichiarazione di cessione. Il classico foglio di carta con cui il venditore dichiara di cedere al compratore (a titolo gratuito od oneroso) uno o più pennuti, se non è sottoscritto anche dal compratore, è tecnicamente una "Dichiarazione di cessione". E' infatti una dichiarazione unilaterale con cui il venditore "racconta" di aver venduto qualcosa a qualcuno, e sottoscrivendo si assume la paternità di quanto "raccontato". In sostanza quindi non è un contratto, ma una dichiarazione scritta con cui il solo venditore dichiara di aver concluso, in una certa data (anche lo stesso giorno), un contratto con qualcuno (in forma orale - cosa assolutamente valida per contratti aventi ad oggetto beni mobili quali sono i pennuti).
    E' evidente come una tale "Dichiarazione di cessione", sicuramente molto diffusa nel nostro ambiente, è un utile documento per il compratore, ma non tanto per il venditore. Questo perchè mentre il compratore ha un documento in cui qualcun altro, appunto il venditore, afferma di avergli venduto qualcosa, il povero venditore, invece, anche se si tiene una copia, si tiene una copia di un documento firmato solo da lui stesso, quindi di scarso valore perchè non contiene dichiarazioni o impegni di qualcun altro.

    2. Dichiarazione di cessione con firma "per ricevuta". E' la stessa dichiarazione di cui sopra, con la differenza che è sottoscritta dal venditore ma ANCHE dal compratore, sotto la dicitura "per ricevuta". In sostanza stavolta la firma del compratore c'è, ed ha il seguente significato "firmo perchè attesto di ricevere copia della dichiarazione". Per capirci, non è la firma su di un contratto, ma è una firma che dimostra che egli, il compratore, ha ricevuto una copia della dichiarazione del venditore. E' un documento utile, stavolta, anche per il venditore, perchè tenendosene una copia, può dimostrare che il compratore, avendo firmato per ricevuta, ha effettivamente "ritirato" una copia della dichiarazione, ed è quindi evidente che, visto che nella dichiarazione c'è scritto che il compratore ha comprato, egli firmando per ricevuta implicitamente riconosce che è vero (chi ritirerebbe, firmando per ricevuta, una dichiarazione in cui qualcuno afferma di avergli venduto qualcosa, quando questo non è vero?). Tecnicamente non è un contratto, perchè il vero e proprio contratto, anche qui, si assume essere avvenuto in forma orale.

    3. Contratto di cessione. E' il foglio di carta, firmato da venditore e compratore, in cui essi "fondono" le reciproche volontà, l'uno di vendere, l'altro di comprare, raggiungendo l'accordo. Il compratore non firma "per ricevuta", perchè non si limita a dire "ok, mi hai dato il foglio dove c'è la TUA dichiarazione", ma firma perchè assume la paternità della propria dichiarazione di volontà (di comprare).
    Dei tre casi descritti, questo è l'unico dove il contratto ha realmente forma scritta. Gli altri due sono casi di contratto in forma orale, seguito da dichiarazioni (scritte) del venditore.

    Precisazione: ho usato i termini "venditore" e "compratore" (e non "cedente" e "cessionario") SOLO per rendere la lettura più scorrevole. Il discorso vale tuttavia ANCHE se parliamo di cessione a titolo gratuito.

    In tal caso, ovviamente, al punto 3. si tratterà di contratto di donazione (di modico valore - altrimenti ci vorrebbe l'atto pubblico dal notaio!) e non di contratto di compravendita.

    In sostanza, è bene che quando si cedono animali in CITES (ma anche indigeni appartenenti alla fauna autoctona),

    a) il venditore ed il compratore predispongano uno dei documenti ai punti 2. o 3., tenendo ciascuno una copia
    b) allegare per ciascuno una copia del documento di identità dell'altro
    c) allegare per il compratore, anche la copia dell'eventuale denuncia di nascita dell'animale, o della licenza di importazione o del documento che, a sua volta, attesta il passaggio dal compratore precedente all'attuale venditore

    Come ho già spiegato, le norme comunitarie fanno riferimento al concetto di "prova sufficiente", mentre le norme nazionali a quello, particolarmente insidioso, di "prescritta documentazione" ("prescritta" verosimilmente dalle norme comunitarie, quindi "Certificati", "Licenze", "prova sufficiente" o altro).

    Se si vuole essere inattaccabili, i punti A, B, e C metteranno al riparo l'allevatore anche dal "controllore" più scrupoloso e pignolo. Può anche bastare, e normalmente basta, la solita dichiarazione scritta per il compratore, senza fotocopie di documenti e senza fotocopia di denunce ecc., ma ho voluto comunque spiegare pro e contro: ognuno di voi deciderà fin dove spingersi, ferma restando la necessità di avere una documentazione in grado di fornire "prova sufficiente", come dice la Legge, della (legittima) acquisizione.

    Un caro saluto

    Roberto


    RNA 68NR
    RAE 0162


  3. #3
    Royal master Forum
    Nazionalità:
    La bandiera di orazio

    L'avatar di orazio
    Registrato dal
    20-09-07
    residenza
    Roma
    Messaggi
    1,047

    allego la dichiazione di cessione che uso. Che ne pensi?
    File allegati

  4. #4
    Royal master Forum
    Nazionalità:
    La bandiera di Roberto Condorelli

    L'avatar di Roberto Condorelli
    Registrato dal
    18-02-10
    residenza
    Roma
    Messaggi
    1,485

    Orazio,

    è la tipica dichiarazione che si usa, con l'aggiunta della firma del Ricevente (il significato giuridico di quella firma è discutibile, perchè il "ricevente" sembrerebbe non firmare per ricevuta del "documento", ma dell'animale, di fatto concludendo un contratto - che però a rigore non sarebbe perchè il dichiarante dichiara di aver (già) ceduto, seppur in data odierna, e non di cedere adesso, con la volontà manifestata nell'atto scritto).

    Senza farla complicata: nessuno probabilmente ti dirà mai niente, ma da un punto di vista tecnico il modulo è migliorabile.

    Ciao

    Roberto
    RNA 68NR
    RAE 0162


  5. #5
    Royal master Forum
    Nazionalità:
    La bandiera di orazio

    L'avatar di orazio
    Registrato dal
    20-09-07
    residenza
    Roma
    Messaggi
    1,047

    in effetti mai nessuno ha detto nulla....ovviamente è in duplice copia e completa degli estremi

  6. #6
    Royal member del Forum
    Nazionalità:
    La bandiera di Dempit

    L'avatar di Dempit
    Registrato dal
    08-07-07
    residenza
    reggio calabria
    Messaggi
    560

    allego la dichiarazione per fauna autoctona che uso:
    File allegati
    "Nulla si distrugge, tutto si trasforma"

  7. #7
    Expert Forum
    Nazionalità:
    La bandiera di Roberto Giani

    L'avatar di Roberto Giani
    Registrato dal
    10-07-07
    residenza
    Rimini
    Messaggi
    3,526

    A proposito del documeto di cessione, secondo me c'è un punto che è molto discutibile.

    Che cosa è, precisamente la "prova sufficiente della loro acquisizione"?

    Quando facciamo la denuncia di nascita, Roberto Condorelli ha detto che non c'è scritto da nessuna parte che l'Ufficio CITES deve risponderci e darci un numero di protocollo (il mio Ufficio CITES per fortuna invece lo fa).

    Allora fa fede la ricevuta della raccomandata o la ricevuta del fax della denuncia e va indicata quella nel documento di cessione, a garanzia della lecita provenienza degli animali.

    Ora, in un documento di cessione, l'indicazione di una semplice ricevuta di raccomandata o di un fax (chissà cosa c'era scritto in quei documenti...) può essere considerata "prova sufficiente della loro acquisizione"?
    Ciao, Roberto

    (allevo parrocchetti australiani)


  8. #8
    Royal master Forum
    Nazionalità:
    La bandiera di Roberto Condorelli

    L'avatar di Roberto Condorelli
    Registrato dal
    18-02-10
    residenza
    Roma
    Messaggi
    1,485

    Quote Originariamente inviata da Dempit Visualizza il messaggio
    allego la dichiarazione per fauna autoctona che uso:
    Ciao Dempit,

    anche qui vale quanto già detto prima: si tratta di una Dichiarazione di cessione che va benissimo, ma che può essere perfezionata.

    1. Quella firma del "ricevente" può significare sia che si firma per ricevuta della copia del modulo, sia dell'animale (quindi quella firma varrebbe come dichirazione del ricevente di aver ottenuto la consegna dell'animale, in adempimento dell'obbligo nato dal contratto di donazione concluso verbalmente il giorno stesso, ma prima della sottoscrizione). E' una formula che sotto un profilo tecnico è un po' "equivoca".
    Si potrebbe quindi specificare meglio se si vuole che quel pezzo di carta sia:

    a) una dichiarazione del cedente che il cessionario firma per ricevuta del pezzo di carta
    b) una dichiarazione del cedente che il cessionario firma per ricevuta dell'animale, e che quindi "prova" l'adempimento dell'obbligo del cedente, scaturito dal contratto verbale precedente (mi sembra la tesi preferibile visto che i soggetti mi sembrano vogliano sottolineare l'avvenuto passaggio di mano dell'animale)
    c) direttamente il contratto di donazione di modico valore, cui si dà per ragioni di facilità di prova una forma scritta, altrimenti non richiesta

    Ripeto, la dichiarazione va bene anche com'è, perlomeno per gli scopi che si vogliono raggiungere (avere un pezzo di carta firmato da mostrare in caso di controllo).

    Attualmente, in caso di cessione gratuita, la norma che detta le regole è in Calabria il comma 2, art. 12, del Reg. Reg. 13/10, che ti riporto per comodità:

    "Nel caso di cessione di soggetti senza scopo di lucro, considerato che la cessione non è soggetta all’ammissione di documento fiscale, può essere ritenuta valida una specifica dichiarazione scritta, con assunzione di responsabilità da parte del cedente, corredata dalla documentazione che ha consentito al cedente stesso di detenere i soggetti che s’intendono trasferire ad altre persone."

    Quindi la tua dichiarazione va bene, fermo restando quel dubbio sul significato da attribuire alla firma del cessionario (che chiami "il ricevente").

    Fai però attenzione alla parte che ho evidenziato in neretto: non basta la dichiarazione di cessione, perchè questa deve essere "corredata" dai documenti che ti hanno consentito di avere quel soggetto, quindi, a tua volta, la copia della dichirazione di cessione che attesta da chi lo hai preso o la ricevuta o fattura del commerciante che te lo ha venduto.

    In pratica, quello che stavo spiegando prima sul CITES, e cioè la necessità, per essere del tutto inattaccabili, di avere i documenti che permettono di risalire indietro (denuncia di nascita, altra dichiarazione di cessione ecc.), la Regione Calabria lo ha proprio scritto nero su bianco sul Regolamento Regionale...

    Formalmente, alcune osservazioni:

    - la parola "giusto" prima del D.G.R. è a mio avviso un refuso, perchè si usa in altri contesti. La puoi tranquillamente eliminare
    - se "e successive modifiche" dopo la data dell'autorizzazione all'allevamento fa riferimento ad avvenute modifiche dell'autorizzazione (per esempio di specie allevate), allora va bene, altrimenti la frase può essere eliminata
    - dovresti eliminare il termine "tatuato" visto che l'art. 13 del Regolamento prevede come unica forma di marcaggio l'inanellamento
    - inserirei il riferimento al Regolamento attualmente vigente (ripeto: Reg. Reg. 16-9-2010 n. 13) in luogo di quei D.G.R. che non ho verificato se sono ancora vigenti ma che comunque sono quasi certamente superati dal nuovo Regolamento, che è fonte peraltro "superiore".

    A presto

    Roberto
    RNA 68NR
    RAE 0162


  9. #9
    Royal master Forum
    Nazionalità:
    La bandiera di Roberto Condorelli

    L'avatar di Roberto Condorelli
    Registrato dal
    18-02-10
    residenza
    Roma
    Messaggi
    1,485

    Quote Originariamente inviata da Roberto Giani Visualizza il messaggio
    A proposito del documeto di cessione, secondo me c'è un punto che è molto discutibile.

    Che cosa è, precisamente la "prova sufficiente della loro acquisizione"?

    Quando facciamo la denuncia di nascita, Roberto Condorelli ha detto che non c'è scritto da nessuna parte che l'Ufficio CITES deve risponderci e darci un numero di protocollo (il mio Ufficio CITES per fortuna invece lo fa).

    Allora fa fede la ricevuta della raccomandata o la ricevuta del fax della denuncia e va indicata quella nel documento di cessione, a garanzia della lecita provenienza degli animali.

    Ora, in un documento di cessione, l'indicazione di una semplice ricevuta di raccomandata o di un fax (chissà cosa c'era scritto in quei documenti...) può essere considerata "prova sufficiente della loro acquisizione"?

    A mio avviso sì.

    Sarà l'Amministrazione che, qualora contesti l'avvenuta denuncia via fax o posta raccomandata (o PEC), dovrà, per provarlo, mostrare il plico ricevuto, il fax illegibbile (e spiegare perchè non ha chiamato il mittente), la mail vuota ecc.
    Valuterà poi il giudice in caso di controversia (verosimilmente, in sede di impugnazione della sanzione).

    E' routine in tanti altri settori dove c'è il problema della prova legale dell'avvenuta comunicazione, e del suo contenuto.

    Anche per questo dico che è meglio un fax o una PEC di una raccomandata, più costosa e meno sicura, salvo che si usi il "piego raccomandato", che sarebbe una follia anche perchè costa molto di più e ci sono, come ho detto, altri strumenti a costo quasi zero.

    Ciao
    RNA 68NR
    RAE 0162


  10. #10
    Royal master Forum
    Nazionalità:
    La bandiera di Roberto Condorelli

    L'avatar di Roberto Condorelli
    Registrato dal
    18-02-10
    residenza
    Roma
    Messaggi
    1,485

    Mi scuso per qualche errore di battitura nel messaggio numero 8, ma questa funzione del Forum che impedisce di correggere i post dopo pochi minuti è veramente seccante.
    RNA 68NR
    RAE 0162


+ Rispondi
Pagina 1 di 4
1 2 3 4 ultimoultimo

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi