Volendo entrare nel dettaglio, faccio alcune precisazioni terminologiche:hai ragione in effetti "dichiarazione di cessione n......./anno con data e doppia firma in duplice copia (cedente ricevente)
1. Dichiarazione di cessione. Il classico foglio di carta con cui il venditore dichiara di cedere al compratore (a titolo gratuito od oneroso) uno o più pennuti, se non è sottoscritto anche dal compratore, è tecnicamente una "Dichiarazione di cessione". E' infatti una dichiarazione unilaterale con cui il venditore "racconta" di aver venduto qualcosa a qualcuno, e sottoscrivendo si assume la paternità di quanto "raccontato". In sostanza quindi non è un contratto, ma una dichiarazione scritta con cui il solo venditore dichiara di aver concluso, in una certa data (anche lo stesso giorno), un contratto con qualcuno (in forma orale - cosa assolutamente valida per contratti aventi ad oggetto beni mobili quali sono i pennuti).
E' evidente come una tale "Dichiarazione di cessione", sicuramente molto diffusa nel nostro ambiente, è un utile documento per il compratore, ma non tanto per il venditore. Questo perchè mentre il compratore ha un documento in cui qualcun altro, appunto il venditore, afferma di avergli venduto qualcosa, il povero venditore, invece, anche se si tiene una copia, si tiene una copia di un documento firmato solo da lui stesso, quindi di scarso valore perchè non contiene dichiarazioni o impegni di qualcun altro.
2. Dichiarazione di cessione con firma "per ricevuta". E' la stessa dichiarazione di cui sopra, con la differenza che è sottoscritta dal venditore ma ANCHE dal compratore, sotto la dicitura "per ricevuta". In sostanza stavolta la firma del compratore c'è, ed ha il seguente significato "firmo perchè attesto di ricevere copia della dichiarazione". Per capirci, non è la firma su di un contratto, ma è una firma che dimostra che egli, il compratore, ha ricevuto una copia della dichiarazione del venditore. E' un documento utile, stavolta, anche per il venditore, perchè tenendosene una copia, può dimostrare che il compratore, avendo firmato per ricevuta, ha effettivamente "ritirato" una copia della dichiarazione, ed è quindi evidente che, visto che nella dichiarazione c'è scritto che il compratore ha comprato, egli firmando per ricevuta implicitamente riconosce che è vero (chi ritirerebbe, firmando per ricevuta, una dichiarazione in cui qualcuno afferma di avergli venduto qualcosa, quando questo non è vero?). Tecnicamente non è un contratto, perchè il vero e proprio contratto, anche qui, si assume essere avvenuto in forma orale.
3. Contratto di cessione. E' il foglio di carta, firmato da venditore e compratore, in cui essi "fondono" le reciproche volontà, l'uno di vendere, l'altro di comprare, raggiungendo l'accordo. Il compratore non firma "per ricevuta", perchè non si limita a dire "ok, mi hai dato il foglio dove c'è la TUA dichiarazione", ma firma perchè assume la paternità della propria dichiarazione di volontà (di comprare).
Dei tre casi descritti, questo è l'unico dove il contratto ha realmente forma scritta. Gli altri due sono casi di contratto in forma orale, seguito da dichiarazioni (scritte) del venditore.
Precisazione: ho usato i termini "venditore" e "compratore" (e non "cedente" e "cessionario") SOLO per rendere la lettura più scorrevole. Il discorso vale tuttavia ANCHE se parliamo di cessione a titolo gratuito.
In tal caso, ovviamente, al punto 3. si tratterà di contratto di donazione (di modico valore - altrimenti ci vorrebbe l'atto pubblico dal notaio!) e non di contratto di compravendita.
In sostanza, è bene che quando si cedono animali in CITES (ma anche indigeni appartenenti alla fauna autoctona),
a) il venditore ed il compratore predispongano uno dei documenti ai punti 2. o 3., tenendo ciascuno una copia
b) allegare per ciascuno una copia del documento di identità dell'altro
c) allegare per il compratore, anche la copia dell'eventuale denuncia di nascita dell'animale, o della licenza di importazione o del documento che, a sua volta, attesta il passaggio dal compratore precedente all'attuale venditore
Come ho già spiegato, le norme comunitarie fanno riferimento al concetto di "prova sufficiente", mentre le norme nazionali a quello, particolarmente insidioso, di "prescritta documentazione" ("prescritta" verosimilmente dalle norme comunitarie, quindi "Certificati", "Licenze", "prova sufficiente" o altro).
Se si vuole essere inattaccabili, i punti A, B, e C metteranno al riparo l'allevatore anche dal "controllore" più scrupoloso e pignolo. Può anche bastare, e normalmente basta, la solita dichiarazione scritta per il compratore, senza fotocopie di documenti e senza fotocopia di denunce ecc., ma ho voluto comunque spiegare pro e contro: ognuno di voi deciderà fin dove spingersi, ferma restando la necessità di avere una documentazione in grado di fornire "prova sufficiente", come dice la Legge, della (legittima) acquisizione.
Un caro saluto
Roberto