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Discussione: Norme e Gubbio

  1. #1
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    Norme e Gubbio

    Ciao a tutti.

    Visto che ieri, seppur da spettatore con forchetta in mano, ho partecipato alla cena-incontro a casa di Lorenzo, dove si è parlato molto della mostra di Gubbio e sono emersi alcuni dubbi, segnalo che ho pubblicato, perchè tutti possano accedervi, il documento riguardante la normativa laziale sugli indigeni.

    Se riesco a trovare un po' di tempo in questi giorni di preparativi per il mio matrimonio, cercherò di agevolare il vostro compito fornendovi indicazioni sulla normativa umbra.

    Già che ci sono, se ci riesco cercherò anche di dare risposta al quesito di Marco Italia in ordine alla normativa applicabile agli ibridi fra soggetti protetti dalla CITES.

    Buona giornata
    RNA 68NR
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  2. #2
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    Bene.

    Al fine di agevolare il vostro compito, riporto di seguito gli articoli del Regolamento Regionale n.34 del 9 agosto 1995, che disciplina gli allevamenti in Umbria ed anche le mostre ornitologiche.

    Vi anticipo che la norma nasconde alcune insidie, di cui potrete immagino agevolmente venire a capo.

    In caso abbiate bisogno, chiamate ed il condormannaro planerà nel tentativo di dare supporto.

    -----------------------------------------

    Sezione IV - Allevamenti di selvaggina a scopo amatoriale o ornamentale

    Art. 15
    Finalità.

    1. Gli allevamenti per la produzione di animali selvatici per fini amatoriali o ornamentali sono autorizzati per gli uccelli provenienti da allevamenti e i mammiferi appartenenti alle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ad eccezione del cinghiale, della lepre, del coniglio selvatico e della coturnice di cui è vietata la detenzione a scopo amatoriale (6).
    (6) Comma così modificato dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.

    Art. 16
    Limiti di capi.

    1. Il numero massimo di capi di cui è consentito l'allevamento, la detenzione a scopo amatoriale o ornamentale è di sei per ciascuna specie di uccelli e di tre per ciascuna specie di mammiferi.
    2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o ceduti immediatamente dopo lo svezzamento.
    3. La detenzione di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale inferiore a sei capi complessivi non è soggetta ad autorizzazione.

    Art. 17
    Divieti.

    1. Sono vietate la commercializzazione e la immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo amatoriale o ornamentale. Le Province possono autorizzare l'immissione di soggetti ritenuti idonei con apposito provvedimento.
    2. È vietato l'allevamento a scopo amatoriale o ornamentale di animali selvatici in forma estensiva. A tale scopo le strutture di contenimento devono avere dimensioni tali da consentire un agevole controllo a vista degli animali.

    Art. 17-bis
    Detenzione e allevamento di uccelli di ornicoltori e espositori.

    1. Agli ornicoltori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale non si applicano i limiti di cui agli artt. 15 e 16, commi 1 e 2 nonché il divieto di commercializzazione di cui all'art. 17, comma 1, purché siano rispettate le seguenti condizioni riguardanti gli uccelli oggetto di detenzione:
    a) che siano nati in cattività;
    b) che siano muniti di anello inamovibile riportante il numero di matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto, se l'allevatore è iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (F.D.I.) il numero di matricola si identifica con il relativo numero del Registro nazionale allevatori (R.N.A.);
    c) che ogni allevatore sia dotato di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia competente, in cui sia annotato il numero dell'anello apposto a ciascun soggetto allevato o detenuto, l'eventuale decesso di soggetti detenuti, i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; in caso di cessione l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta in cui sia riportata la specie, il numero dell'anello, il nominativo dell'allevatore e il nominativo dell'acquirente;
    d) nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente soggetti identificabili mediante contrassegno; a tali manifestazioni possono partecipare anche espositori non residenti in Umbria purché in possesso di analoghe autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.
    2. È comunque vietata la detenzione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette o rare o comunque per motivi di tutela del patrimonio avifaunistico regionale. Il provvedimento di divieto è adottato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni ornitologiche riconosciute presenti in forma organizzata nel territorio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento (7).
    (7) Articolo aggiunto dall'art. 2, Reg. 29 ottobre 1997, n. 33.
    RNA 68NR
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  3. #3
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    Per facilitare l'analisi della normativa umbra sopra riportata in relazione alla situazione nel Lazio, qui sotto il link al documento interpretativo della normativa laziale.

    http://lnx.ornieuropa.com/forum/show...-mostra-Gubbio

    Credo che adesso abbiate una buona base su cui ragionare per gestire al meglio la prossima mostra a Gubbio.

    Ciao
    RNA 68NR
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  4. #4
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    Era quella nota che spiegavo ieri sera.......Noi laziali dovremmo avere l'autorizzazione all'allev..................per essere in regola.
    Verdi? perchè gli è scoppiata la bile!!!!









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  5. #5
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    Fabrizio, se di notte mi chiamasse un amico ornicoltore, tipo te, dicendomi che ti hanno rinchiuso nel campanile di Gubbio per violazione delle norme relative alla detenzione degli indigeni, correrei al computer e butterei giù una memoria difensiva il cui contenuto, in estrema sintesi, sarebbe più o meno questo:

    Siccome non è previsto, nel Lazio, alcun registro di detenzione relativo alla fauna selvatica che, come si spiega nella memoria che si allega (quella che ho anche postato sul forum), nel Lazio è libero purchè abbia i connotati dell'amatorialità e non riguardi le specie indicate nell'art. 19 della L.R. 17/95 (che sono quelle potenzialmente oggetto di prelievo), e si tratti naturalmente di soggetti nati in cattività (circostanza attestata dall'inanellamento), il rimando della lettera d) dell'art.17bis del Regolamento della Regione Umbria non trova nel caso del Lazio applicazione.
    Questo significa che, non essendo previste specifiche autorizzazioni nel Lazio per animali che non siano quelli della lista anzidetta, la partecipazione dell'allevatore residente nella Regione Lazio ad un mostra ornitologica in Umbria soggiace unicamente ai vincoli ed alle limitazioni di cui all'art. 17bis citato, lettere a) e b) (nascità in cattività ed inanellamento con anello contenente i dati ivi indicati - dati che non sono richiesti invece dalla normativa europea, sul punto meno stringente).

    E' possibile che ti terrebbero ancora chiuso nel campanile, a pane ed acqua, nonostante il mio intervento. Ritengo però altrettanto possibile, se non probabile, che poi, in sede di impugnazione delle sanzioni eventualmente erogate, un giudice, che ha studiato diritto e sa applicare le norme, sarebbe molto più prudente nel respingere il ricorso.

    Un caro saluto.

    Roberto
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  6. #6
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    Quindi cmq l'alloggio lo trovo e per il vitto ci pensa l'associazione , ok ricevuto.
    Verdi? perchè gli è scoppiata la bile!!!!









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  7. #7
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  8. #8
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    Mi piace questa discussione. Mi induce, però, ad alcune riflessioni. E' vero che un animale regolarmente anellato e accompagnato da certificato di origine può essere detenuto anche nella regione Lazio, ma se poi lo riproduco io posso mettere gli anellini ai novelli, ma non posso dichiarare che è nato in cattività dal momento che non ho alcuna autorizzazione a farlo. In questo caso non è l'anellino a stabilire che il soggetto è nato in cattività, ma l'insieme con il documento che lo accompagna. L'anello può essere messo anche a soggetti prelevati in natura e su questo presupposto non potrò dimostrare che i soggetti che mi nascono in allevamento sono sono i miei anche se ho un registro e sono iscritto al Registro Nazionale Allevatori. Infatti la fauna autoctona è di proprietà dello Stato e dovrei essere io invece a dimostrare che i soggetti sono miei.
    Ultima modifica di maurizio44; 30-07-10 a 20: 22
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  9. #9
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    Mi piace questa discussione. Mi induce, però, ad alcune riflessioni. E' vero che un animale regolarmente anellato e accompagnato da certificato di origine può essere detenuto anche nella regione Lazio, ma se poi lo riproduco io posso mettere gli anellini ai novelli, ma non posso dichiarare che è nato in cattività dal momento che non ho alcuna autorizzazione a farlo.
    Ciao Maurizio. Personalmente non conosco la norma di legge o regolamento che impone un'autorizzazione per riprodurre indigeni in cattività. Se ne hai gli estremi, ti prego di segnalarmeli.

    In questo caso non è l'anellino a stabilire che il soggetto è nato in cattività, ma l'insieme con il documento che lo accompagna. L'anello può essere messo anche a soggetti prelevati in natura e su questo presupposto non potrò dimostrare che i soggetti che mi nascono in allevamento sono sono i miei anche se ho un registro e sono iscritto al Registro Nazionale Allevatori. Infatti la fauna autoctona è di proprietà dello Stato e dovrei essere io invece a dimostrare che i soggetti sono miei
    Se io possiedo un animale regolarmente inanellato, e magari anche un documento (per esempio un contratto di cessione che attesta l'acquisto da altro allevatore - è il caso della mia coppia di ciuffolotti), è vero che io non dispongo di una prova assoluta di nascita in cattività, ma dispongo comunque di elementi piuttosto convincenti da indurre un qualunque giudice, da me invocato per chiedere l'annullamento di un ipotetico provvedimento sanzionatorio o in altra circostanza, a seriamente ritenere che quell'animale non è di cattura, e che quindi non è stata violata alcuna norma nè da me, nè da altri.

    A presto
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  10. #10
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    Tutte le leggi regionali ad eccezione di quella del Lazio. Tutti gli uccelli della fauna autoctona sono di proprietà dello Stato Italiano, salvo diversa dimostrazione. L'anello non dimostra, ci vuole il certificato di cessione dell'allevatore che lo ha prodotto. Il fatto poi che tutto quanto da te ben illustrato sulla legittimità del possesso, sulla possibilità di riprodurre, ecc. può essere l'atto finale di un processo lungo e dispendioso, tutto da dimostrare ( anche se mi trovi d'accordo), ma può un hobby mettere delle persone a tale rischio? Se io allevo cerco di non far sapere al mondo che sto in qualche modo contrastando il volere del legislatore e non mi interessa esporre, perchè nel momento che ho fatto tale scelta l'ho fatta per mia soddisfazione e basta e non mi metto in condizione di essere coattivamente interrotto nell'esercizio della mia passione.Le parole lasciano il tempo che trovano difronte a persone del CFS che come primo atto sequestra tutto, certo, poi con un buon avvocato si può anche aver riconosciute le proprie ragioni, ma è questo quello che vogliamo come allevatori? Noi che alleviamo nel Lazio non possiamo rilasciare documento di cessione regolare perchè non abbiamo una regolare autorizzazione a farlo (n. di protocollo o quant'altro) ne un registro nascite vidimato da chi autorizza.
    Ultima modifica di maurizio44; 30-07-10 a 22: 38
    Maurizio - RNA FOI 223C

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