Per opportuna notizia, la legge 157/92 è stata "formata" per rispettare la Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, 79/409/CEE
http://www.regione.sardegna.it/docum...1201160934.pdf
Scusa Maurizio,
credo di aver contribuito a confonderti ancora di più le idee.
La questione alla fine é questa, in merito alla relazione tra major e leggi regionali, bisogna valutare regione x regione.
Al di la di tutte le considerazioni generalizzate fatte su esotico/indigeno, normative e sentenze, in Italia vige la legge italiana, la 157/92 delega le regioni a regolamentare sull'allevamento, le regioni hanno emanato leggi e regolamenti spesso molto diversi tra loro, quindi non possiamo fare ragionamenti generici, quello che é esplicitamente consentito in una regione magari é esplicitamente vietato in un'altra.
Scusa ancora, Roberto.
FAMMI ANELLARE TUTTO MA RENDIMI LA VITA PIU' SEMPLICE
RAE - FEO 232 ***In medio stat virtus *** RNA - FOI 76HD
Per opportuna notizia, la legge 157/92 è stata "formata" per rispettare la Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, 79/409/CEE
http://www.regione.sardegna.it/docum...1201160934.pdf
un'importante novità sul tema. Una sentenza della III Sezione penale della Suprema Corte che finalmente fa chiarezza sull'argomento.
Dalla lettura della sentenza si deduce che la detenzione dei nostri uccelli (qualsiasi esso sia) non rientrando nel campo applicativo della L. 157/92, non potendo essere considerati fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 2 (l'apposizione del giusto anello è attestazione di nascita in cattività dell'esemplare), non deve essere soggetta ad alcuna autorizzazione o restrizione.
Mi sembra che l'argomento imponga una profonda riflessione da parte delle Autorità chiamate a legiferare sull'argomento.
http://www.ambientediritto.it/senten...1_n._18893.htm
Ultima modifica di labi; 05-12-13 a 14: 08