Ho consigliato loro di andare a Fossano domenica,in modo che possano rendersi conto da soli del verso dei volatili....
Lì potranno anche (forse) capire quale uccello possa fare maggiormente al caso loro...
Avevano scelto questi da internet....sono belli,colorati,simpatici....c'è persino scritto che non sono chiassosi....
"Ben fatto" è meglio che "ben detto"
Frà
R.A.E 0012
Occorre fare un distinguo :
Il regolamento condominiale può impedire di alloggiare o far circolare animali domestici negli spazi comuni.
Per quanto riguarda la detenzione di animali nelle cosiddette arre private ( appartamenti, cantine non di uso comune, boxes ecc ... ) occorre una delibera adottata all'unanimità oppure che tale divieto sia contenuto in un regolamento contrattuale, dal momento che si tratta di imporre un vincolo al libero esercizio del diritto di proprietà dei condomini.
Il nostro ordinamento giuridico considera gli animali quali "beni", quindi tutelati in quanto parte del patrimonio personale.
Credo ( non allevo pappagalli ! ) che i Personata siano meno chiassosi e un po' più schivi di altri Agapornis, per esempio i Roseicollis.
PS - Occhio che per i Personata si deve adempiere alle osservanze CITES
Agata, apprezzo quanto scrivi.
Tuttavia, anche se con rammarico, di posso dire che quanto sostieni è vero solo in parte: ferma la facoltà di godimento dei propri beni, quindi anche degli animali, il proprietario deve anche coordinarsi con le altrui sfere soggettive: fare attenzione che le feci o gli aninali non sporchino gli annessi degli appartamenti vicini (terrazzo contro terrazzo); e, cosa che quasi tutti gli allevatori preferiscono ignorare, dovrebbero garantire ai propri vicini il benessere degli animali che alloggiano in prossimità delle altrui aree private: io, ad esempio, ai miei vicini (eppure ho grandi pappagalli in voliera in giradino), ho fornito copia dei test ematici e del certificato del medico veterinario che attesta la assenza di clamidia, e di patologia batteriche o virologiche trasmissibuili agli uccelli degli altri.
Quindi, quando parliamo di diritto, ricordiamoci che la materia non è mai a senso unico.
Gli stessi condomini, ad esempio, potrebbero legittimamente richiederti la prova dello stato di salute dei tuoi uccelli.
Per il resto, concordo con Sara: troppo spesso le persone si fanno prendere dalle foto o dalla bellezza di un animale, senza prima informarsi e capire se sono realmente in grado di fare fronte alle sue esigenze.
Penso a quanti, per fare felici i figli, acuistano pappagalli da pet e poi dopo due o tre anni, quando è passata la novità - oppure ancora quando realizzano che hanno optato per un aniamle che richiede una certa gestione -, iniziano uan catena di cessioni che è etremamente deleteira per l'animale.
Le associzioni è i forum, credo, dovrebbero essere ferme sul punto.
Massimo
Non posso che essere d'accordo con quanto hai scritto.
PRIMA ci si documenta sulle abitudini di vita dell'animale che intendiamo acquistare e solo DOPO lo si acquista.
Altra pessima abitudine è regalare un animale a chi non ha la minima nozione su come accudirlo.
Agata, ti ringrazio.
Ma è altrettanto vero che trovo tanta superficilità in molti allevatori che "risparmiano" 45 € su test essenzilai per un allevamento e poi acquistano a destra e a manca ...
Per favore, leggi il mio bloig sulla sperimentazine in veterinaria.
Sono tornato qui con la speranza di portare la attenzione di tutti du temi da anni silenti ma che inziano a incidere significativamente non solo sulla capacità riproduttiva di tante specie, ma soprattutto sulla loro sopravvivenza in cattività.
Forse con le importazioni bloccate, la verità col tempo salterà a galla...
Massimo
Lo so che non c'entra nulla con i psittacidi, animali con un livello intelettuale nettamente superiore a quello dell'homo condominius, ma vorrei riportarvi questa magnifica Sentenza del Tribunale di Piacenza (sez. II 10/4/1990):
e inoltre, come diceva una volta una interessantissima Sentenza della Cassazione (n.1394 del 6/3/2000)..."La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
Non parliamo di cani ma di pappagalli, però mi sembra che la fattispecie giuridica sia abbastanza aderente...
“Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo, in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare” I. Sikorsky
Gigax, vero della similitudine.
Tuttavia, se citi delle sentenze vuole dire che hai a che fare con il diritto, mai estrapolare la massima dalla motivazione e dalla fattispecie concreta.
In passato ho letto anche massime difformi, che, ad esempio con riguardo al 2043 cc, hanno "contemperato" esigenze diverse; facendo rilevare che un conto sono animali comuni (cane e gatto) e un conto sono animali esotici: ad esempio, rettili o pappagalli che, se tenuti in luoghi comuni, possono essere sottoposti a controllo preventivi nel rispetto degli altri.
I principi da te richiamai mi convincono e li conosco; ma credo che, nell'affrontare il problema, si dovrebbe dare atto di tutti gli obblighi e diritti astrattamente configurabili )).
Massimo