Il nuovo editoriale dal titolo ""PASSIONE ARRICCIATI "" - a disposizione gratuita dei nostri soci e simpatizzanti, nell'apposita sezione Editoriali dell’A.O.E.
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Discussione: Prezzi romani

  1. #21
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    La bandiera di Roberto Fumagalli

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    Colgo l'occasione per parlare dei documenti di cessione, qui in Lombardia e precisamente nella prov. di Milano abbiamo l'obbligo di denunciare il nostro allevamento solo se siamo in possesso di oltre 30 esemplari che fanno parte della fauna autoctona protetta. Naturalmente tutti i soggetti devono essere regolarmente anellati con gli anellini specifici ma non esiste una legge che ci impone di avere ad esempio un registro di carico e scarico come succede anche in altre regioni.
    Il problema è che parlando con un allevatore esperto di indigeni che si era informato in regione sulla normativa vigente, mi ha riferito che non esiste un documento di cessione ufficiale fornito dalle regione, quindi siamo costretti a stampare i moduli dagli appositi siti internet compilandoli poi personalmente.
    Volevo sapere se in altre regioni ci sono problemi di questo genere!
    Ciao,

    Roby
    ROBY FEO 020


  2. #22
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    A ravenna c'è l'obbligo del registro anche se si alleva con una sola coppia di indigeni ancestrali. Per il documento di cessione invece non esiste un modulo o modello, da noi basta un foglio in cui si mettono i dati del cedente e di chi acquista e il numero di anello del soggetto ceduto.

    Ciao

    Christian

  3. #23
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    Salve RobyFumagalli74, che non sei quel tuo vicino tanto famoso. Posso solo dirti che sul Regolamento Lombardo c'è proprio un enunciato proposto ed accettato dal tuo vicino.
    Vorrei correggere ciò che hai scritto.
    In Lombardia i soggetti devono essere tutti anellati e provvisti di documenti, sia quelli in acquisto che in cessione, e devono essere comunque tutti denunciati alla propria provincia. Se il numero di soggetti posseduti nel proprio allevamento è inferiore ai 30 capi, allora non è l'allevamento che non va denunciato, ma non è obbligatorio fare la richiesta per avere l'AUTORIZZAZIONE.
    La Provincia deve comunque sempre sapere quanti soggetti sono posseduti, inquanto l'allevatore è tenuto a denunciare sempre e comunque i proprio soggetti. Una volta poi superata la soglia dei 30 soggetti dovrà essere fatta richiesta per avere l'autorizzazione. Quindi chiunque acquista soggetti in Lombardia deve sempre farsi rilasciare il documento di cessione, che è comunque obbligatorio e sul quale verrà scritto il numero di autorizzazione se ne si è soggetti, altrimenti il campo in questione verr lasciato in bianco. Chi acquista soggetti ed alleva in Lombardia deve dichiararli alla provincia di competenza. Ovviamente questa è una legge che sarebbe stato facile aggirare, bastava non dichiarare i soggetti in esubero oltre i 30, quindi era supido non rendere obbligatorio il documento di cessione, perchè il modo di aggirare la legge era troppo facile.Per cui i documenti di cessione vanno sempre e comunque fatti, sia su ancestrali che sui mutati.

    Cerchiamo di fare un'informazione corretta.

    PS: una mia esperienza di nemmeno un mese fa: ho contattato un allevatore lombardo per l'acquisto di alcuni soggetti ancestrali, portatori e mutati, da ritirare a Reggio Emilia. Giocava proprio sul fatto che in Lombardia non sono tenuti a denunciare niente se non superano i 30 soggetti, e che i documenti di cessione non sono obbligatori. Allora mi sono impuntato e ho fatto molteplici richieste, chiedendo anche ad allevatori seri che già conoscevo.
    Quando ho detto a questo allevatore quale era la legge, gli ho dato il link per andare a leggersela, e gli ho anche raccontato come dovevano essere le cose, mi ha detto che i soggetti non erano più disponibili.
    Per cui cerchiamo sempre di informarci sulla legislazione per non rimanere fregati.

    PPS: Per quanto riguarda la presenza in mostra scambio di soggetti non regolari, purtroppo quella è colpa degli addetti ai controlli della mostra, che dovrebbero non permettere l'immissione in mostra scambio di tali soggetti. Basta leggere il regolamento mostra per vedere come ci si dovrebbe comportare. Basta comunque e in ogni caso fare una telefonata alla polizia venatoria, ai carabinieri, a qualunque forza dell'ordine, denunciando che in tale mostra sono presenti soggetti della fauna autoctona che non sono provvisti delle condizioni legislative adeguate per poterne fare parte.
    Inoltre quando ci troviamo davanti a prezzi troppo ridotti per un soggetto mutato o portatore che sia, ma anche ancestrale, ricordiamo che a menochè l'allevatore non sia nostro amico, c'è sempre qualcosa sotto, e teniamo gli occhi aperti, controlliamo sempre lo stato del soggetto, l'anellino inamovibile, e il documento di cessione.
    Qualsiasi soggetto appartenente alla fauna autoctona, anche se provvisto di anellino, ma senza documento, è illegale.
    Anche se come si sente in giro, potrebbero esserci provincie e regioni che ne permettano solo l'inanellamento, ricordiamo che in molte altre regioni, va dichiarato tutto, e quindi i documenti sono comunque richiesti.
    Poi il documento è comunque un elemento di prova soprattutto per chi compra dei portatori o mutati portatori, per chi compra e dopo deve viaggiare.
    Un imbocca al lupo a tutti per questo periodo di mostre scambio.

    Dopo quanto detto, spero di aver aperto gli occhi un pò a tutti.

  4. #24
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    Ciao Domex, ad oggi gli amici che sono iscritti all'associazione della mia zona non sanno niente di tutto questo, mi sapresti dire la data dell'entrata in vigore di questa regolamentazione e il link di cui parlavi dove è spiegato il tutto?
    Ti ringrazio anticipatamente,

    Roby
    ROBY FEO 020


  5. #25
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    Ciao,
    anch’io sono lombardo, la spiegazione di Domex è senz’altro corretta, ma a me sembra di capire, interpretando il testo della Legge, che non vi sia obbligo di denuncia dei capi alla Provincia di appartenenza. Ad alcune condizioni, naturalmente. Di seguito espongo il mio punto di vista:
    Secondo la Legge Regione Lombardia n. 16 del 04 – 08 – 2003, chi alleva fauna selvatica autoctona,nello specifico uccelli, a scopo amatoriale e ornamentale, deve essere iscritto alla FOI o ad altra associazione riconosciuta,(Art. 23 comma 1) ed avere una autorizzazione rilasciata dalla Provincia di appartenenza. (art. 22 commi 1, 2 e 4). Tutti gli uccelli devono portare alla zampa l’anello inamovibile (Art. 23 comma 3 e 4). Se alleva Pettirossi, Capinere, Passeri, Zigoli o Storni la procedura è questa.
    Agli occhi della Regione, l’iscrizione ad un’associazione riconosciuta, ed il relativo RNA, qualificano la persona come Allevatore amatoriale.
    Se invece alleva un numero massimo di 30 capi delle specie appartenenti ai Fringillidi oppure Merli, Cesene, Tordi Bottacci e Sasselli, a fenotipo ancestrale, deve certamente essere iscritto FOI o simile, deve senz’altro detenere soggetti con anelli propri o con dichiarazioni di provenienza, ma non è tenuto alla presentazione, alla Provincia di appartenenza, di domanda per avere l’ autorizzazione all’allevamento/detenzione di questi uccelli. (Art. 22 comma 3). In sostanza, sempre che rimanga sotto il numero di 30 capi, e non abbia uccelli indigeni appartenenti ad altri generi, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione agli Enti preposti (Provincia).
    Se però cede soggetti, a qualsiasi titolo, questi devono essere obbligatoriamente accompagnati da documento di cessione su carta semplice, riportante tutti gli estremi, incluso stampigliature dell’anello, del cedente. (Art. 23 comma 5). Il documento lo deve avere solo il nuovo destinatario degli uccelli, e non va fatta alcuna comunicazione alla Provincia.
    Pertanto se ne deduce che è possibile detenere soggetti, esclusivamente fringillidi e i quattro turdidi nel numero massimo di 30, senza autorizzazione provinciale, e senza denuncia alcuna, a tre condizioni:
    - tutti devono essere regolarmente anellati
    – tutti devono avere il documento di cessione ( che in questo caso diventa di provenienza)
    - I soggetti privi di documento di provenienza devono essere anellati con anelli del proprio allevamento, cioè riportanti l’ RNA dell’allevatore.

    I soggetti mutati non contano, (c’è la risposta della giunta regionale alla domanda specifica del RR Lombardo) però se l’acquirente è extra-lombardo e abbisogna di documento di cessione, visto che è su carta semplice e in unica copia, non vedo perché non fornirlo.
    Saluti
    UVA UVAM VIDENDO VARIA FIT

    http://columbiformes.forum-attivo.com/

  6. #26
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    Il tuo intervento è stato molto esauriente e riporta fedelmente quello che la societa' della mia zona ha inoltrato ai propri iscritti.
    Il modulo per la cessione puo' essere scaricato da vari siti.
    Personalmente fornisco sempre questo documento con riportati i miei dati e quelli dell'uccello che devo cedere facendomi anche una copia per me con la firma dell'allevatore a cui faccio la cessione.
    Ciao,

    Roby
    ROBY FEO 020


  7. #27
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    Io sono socio del club del cardellino mutato e da canto (club AINTAC) sul quale ci sono riportate tutte le leggi regione per regione.
    Oltre quello scritto da TRAGOPAN vi è una parte omessa e che seguiterò ad inserire.
    Aggiornamento del Signor Fumagalli
    Legge Regionale Lombarda N° 26 del 16 Agosto 1993
    Regolamento Regionale Lombardo N° 16 del 4 Agosto 2003
    In Breve:
    Nella Regione Lombardia è obbligatoria la Richiesta per l'Autorizzazione all'allevamento di Fauna Selvatica se si detiene un numero di soggetti superiore alle 30 unità, in caso contrario E' SUFFICIENTE LA SOLA DENUNCIA DEI SOGGETTI DETENUTI, che comunque devono sempre essere accompagnati dal documento di provenienza e di cessione.

    Per cui Anche se non esplicitamente scritto a chi si dovrà fare la denuncia dei soggetti detenuti, mi sembra ovvio che vada fatta alla provincia di appartenenza.

    Quello che hai scritto tu è:
    non è tenuto alla presentazione, alla Provincia di appartenenza, di domanda per avere l’ autorizzazione all’allevamento/detenzione di questi uccelli. (Art. 22 comma 3).

    Per cui questo non vuol dire che non è tenuto a denunciare i soggetti, ma non è tenuto a Richiedere l'Autorizzazione.

    nella legge regionale lombarda non vi è scritto che non è obbligatorio denunciare i soggetti, ma che non è obbligatoria la Richiesta per ottenere l'Autorizzazione ad Allevare.
    Detto questo credo che bisogni fare chiarezza sulle precise cose che si possono fare e le cose che non si possono fare.

    E ringraziate Dio che non state in Calabria!! Qui siamo costratti a denunciare, previa richiesta di autorizzazione, non solo i soggetti appartenenti alla fauna autoctona a fenotipo ancestrale, ma anche i soggetti mutati, e gli ibridi di tali saoggetti, per un massimo di 80 esemplari. Per cui hanno messo un limite massimo, includendo anche i mutati e gli ibridi, cosa che nel resto d'Italia non è prevista. Ovviamente rientrano anche i major, inquanto chi di competenza non è capace di distinguerli da quelli nostrani.
    un saluto a tutti Domenico Caridi

  8. #28
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    Scusa ma dove possiamo trovare la regolamentazione Lombarda?
    Ho provato sul sito del club del cardellino ma viene visualizzata solo quella piemontese!
    A dire il vero io sono a favore delle leggi che controllano gli allevamenti amatoriali ma c'è anche da dire che se una regione decide di applicare delle leggi feree allora dovra' poi avere degli organi predisposti per il controllo altrimenti tanto vale.
    Comunque domani se riesco contattero' Fumagalli e vi sapro' dire!
    Ciao,

    Roby
    ROBY FEO 020


  9. #29
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    Per accedere alle leggi sulla detenzione, che stanno sulla sinistra nell'elenco, sotto la scritta menù principale, bisogna avere l'autorizzazione dagli amministratori del sito, oppure essere soci del club, e vi usciranno le leggi su tutte le regioni. Comunque se mettete su google alcuni dati particolari viene fuori la legge http://www.norme.lombardia.it/Normel...02003080400016
    Anche se qui non è inserita la proposta del Sig. Fumagalli.
    Però mi sembra ovvio che la provincia deve comunque essere a conoscenza degli allevatori autorizzati e di quelli che potrebbero essere soggetti ad autorizzazioni. Altrimenti sarebbe troppo facile, non dichiarare nemmeno un soggetto e poi fare per tutti i documenti di cessione tanto non bisognerebbe dare conto a nessuno. Per cui mi sembra ovvio che si debbano denunciare i soggetti posseduti ogni volta che si acquistano, o comunque entro la fine dell'anno inserendo anche le nascite. Non so se riuscite a capire ciò che vorrei dire, ma secondo me sarebbe troppo facile poter non dichiarare niente e poi fare i documenti di cessione, sarebbe troppo facile per chi vuole fare soldi prelevare le uova dai nidi in natura e rivendere i soggetti come se fossero nati in gabbia. Tutto qui.

  10. #30
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    Quote Originariamente inviata da domex82 Visualizza il messaggio
    Non so se riuscite a capire ciò che vorrei dire, ma secondo me sarebbe troppo facile poter non dichiarare niente e poi fare i documenti di cessione, sarebbe troppo facile per chi vuole fare soldi prelevare le uova dai nidi in natura e rivendere i soggetti come se fossero nati in gabbia. Tutto qui.

    Questo é il succo,Domenico ti quotoal 100%.//[[]]//[[]]
    LA LIBERTA' DI FARE QUELLO CHE DICE IL CUORE,SENZA IMPEDIMENTI O COSTRIZIONI E' UNA DELLE PRIORITA' DELLA VITA.


    R.A.E. 0018 / A.O.E. SV 615

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