Buonasera.
Gli Usignoli del Giappone sono in Allegato B del Regolamento CE 709/10 e quindi sono considerati specie protetta.
Siccome sono stati inseriti nella recente modifica all'Allegato del D.M. 5 ottobre 2010, le regole che li riguardano sono attualmente le seguenti:
- Se i soggetti non sono anellati (ad oggi non è obbligatorio inanellare soggetti di specie in Allegato B - purtroppo), vigono le regole già note: occorre il Registro di detenzione per poter cedere a titolo oneroso i soggetti. Va ricordato che la partecipazione alle Mostre, pur senza alcuna finalità di vendita, viene interpretata dal Servizio Cites (seppur in modo decisamente forzato e che difficilmente supererebbe il vaglio dell'Autorità giudiziaria) come attività di "esposizione per la vendita", e quindi come attività che impone la tenuta del Registro (secondo alcuni funzionari addirittura sussisterebbe un obbligo - per la verità inesistente nel nostro Ordinamento - per l'allevatore di avere con sè il Registro durante la mostra).
- Se i soggeti sono anellati, non occorre più il Registro sin dal 26 aprile 2011, data di entrata in vigore della modifica pubblicata in Gazzetta l'11 aprile scorso.
Alcune precisazioni:
1. Resta fermo l'obbligo di denuncia di nascita, ai sensi dell'art. 8 bis della L.150/92.
2. Il Registro non occorreva, e continua a non essere previsto, nel caso l'allevatore proceda a cessioni a titolo gratuito, oppure non faccia cessioni di alcun tipo.
Una considerazione:
Appare francamente incomprensibile, sia sul piano legale che sul piano economico, che su quello squisitamente ornitologico, non inanellare un Usignolo del Giappone.
Il mancato inanellamento, infatti, espone l'allevatore non solo alla seccatura di avere il Registro, ma anche alla naturale diffidenza degli operatori in caso di controllo e all'inevitabile perdita economica, in caso di cessione, derivante dalla circostanza di avere soggetti non anellati, e quindi di dubbia provenienza ed età.
Roberto Condorelli