Bene.
Al fine di agevolare il vostro compito, riporto di seguito gli articoli del Regolamento Regionale n.34 del 9 agosto 1995, che disciplina gli allevamenti in Umbria ed anche le mostre ornitologiche.
Vi anticipo che la norma nasconde alcune insidie, di cui potrete immagino agevolmente venire a capo.
In caso abbiate bisogno, chiamate ed il condormannaro planerà nel tentativo di dare supporto.
-----------------------------------------
Sezione IV - Allevamenti di selvaggina a scopo amatoriale o ornamentale
Art. 15
Finalità.
1. Gli allevamenti per la produzione di animali selvatici per fini amatoriali o ornamentali sono autorizzati per gli uccelli provenienti da allevamenti e i mammiferi appartenenti alle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ad eccezione del cinghiale, della lepre, del coniglio selvatico e della coturnice di cui è vietata la detenzione a scopo amatoriale (6).
(6) Comma così modificato dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.
Art. 16
Limiti di capi.
1. Il numero massimo di capi di cui è consentito l'allevamento, la detenzione a scopo amatoriale o ornamentale è di sei per ciascuna specie di uccelli e di tre per ciascuna specie di mammiferi.
2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o ceduti immediatamente dopo lo svezzamento.
3. La detenzione di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale inferiore a sei capi complessivi non è soggetta ad autorizzazione.
Art. 17
Divieti.
1. Sono vietate la commercializzazione e la immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo amatoriale o ornamentale. Le Province possono autorizzare l'immissione di soggetti ritenuti idonei con apposito provvedimento.
2. È vietato l'allevamento a scopo amatoriale o ornamentale di animali selvatici in forma estensiva. A tale scopo le strutture di contenimento devono avere dimensioni tali da consentire un agevole controllo a vista degli animali.
Art. 17-bis
Detenzione e allevamento di uccelli di ornicoltori e espositori.
1. Agli ornicoltori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale non si applicano i limiti di cui agli artt. 15 e 16, commi 1 e 2 nonché il divieto di commercializzazione di cui all'art. 17, comma 1, purché siano rispettate le seguenti condizioni riguardanti gli uccelli oggetto di detenzione:
a) che siano nati in cattività;
b) che siano muniti di anello inamovibile riportante il numero di matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto, se l'allevatore è iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (F.D.I.) il numero di matricola si identifica con il relativo numero del Registro nazionale allevatori (R.N.A.);
c) che ogni allevatore sia dotato di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia competente, in cui sia annotato il numero dell'anello apposto a ciascun soggetto allevato o detenuto, l'eventuale decesso di soggetti detenuti, i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; in caso di cessione l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta in cui sia riportata la specie, il numero dell'anello, il nominativo dell'allevatore e il nominativo dell'acquirente;
d) nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente soggetti identificabili mediante contrassegno; a tali manifestazioni possono partecipare anche espositori non residenti in Umbria purché in possesso di analoghe autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.
2. È comunque vietata la detenzione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette o rare o comunque per motivi di tutela del patrimonio avifaunistico regionale. Il provvedimento di divieto è adottato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni ornitologiche riconosciute presenti in forma organizzata nel territorio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento (7).
(7) Articolo aggiunto dall'art. 2, Reg. 29 ottobre 1997, n. 33.